Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
Fra gli atti "relativi alla procedibilità" che, ai sensi dell'art. 431 lett. a) cod. proc. pen., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che , ove tali attestazioni, per errore, non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma, cod. proc. pen. e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia fatto, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2000, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi - Presidente del 19/01/2000
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Luigi Scelfo - Consigliere N.299
Dott. Francesco Serpico - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N.5589/99
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M. presso la Pretura circondariale di Rieti;
avverso la sentenza 23.3.1998 del Pretore di Rieti nei confronti di AZ US, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Rieti con sentenza pronunciata a norma dell'art. 129 c.p.p. dichiarava non doversi procedere nei confronti di AZ
US per il reato di cui all'art. 392 c.p. per difetto di querela, in quanto l'atto non recava in calce l'attestazione da parte dell'autorità ricevente della identificazione della persona che l'aveva proposta.
Propone appello il P.M. presso la stessa Pretura per violazione di legge in quanto doveva considerarsi implicito che la polizia giudiziaria nel ricevere la querela fosse a conoscenza delle generalità del presentatore.
Con ordinanza 5.2.1999 il Pretore convertiva l'appello in ricorso per cassazione essendo la sentenza, pronunciata ex art. 469 c.p.p., inappellabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attestazione della data, del luogo di presentazione e della identificazione della persona che propone la querela sono requisiti essenziali per la validità della querela stessa. La loro mancanza, infatti, produce effetti determinanti sul piano della procedibilità dell'azione penale.
Questa Corte si è già pronunciata indirettamente sul punto, quando ha affermato che fra "gli atti relativi alla procedibilità", che ai sensi dell'art. 431 lett. a) c.p.p. vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione prevista dall'art. 337, c. 4, c.p.p. della data e del luogo di presentazione della querela,
come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni per errore non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, c. 2, c.p.p., e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in questa sede.
A maggior ragione l'assenza originaria di tali elementi non consente di stabilire con certezza la ritualità della querela: la mancanza di data impedisce di verificarne la tempestività; la mancata identificazione del querelante non consente di verificare la legittimazione del soggetto a promuoverla.
Di fronte alla puntuale indicazione della norma di cui al c. 4 dell'art. 337 c.p.p., non si può ricorrere a elementi empirici e presuntivi. come il fatto che il soggetto che riceve la querela, ove non identifichi il querelante, lo conosca personalmente - come suggerisce il ricorrente - o, pur identificandolo, abbia omesso colpevolmente di registrarne le generalità.
La mancata identificazione può prestarsi da un lato al disconoscimento della querela da parte del vero proponente, o alla presentazione della querela da parte di un soggetto che si sostituisce ad altro con gravi conseguenze negative per l'apparente querelante, imputabile di calunnia per accuse false e comunque condannabile alle spese processuali o alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato assolto perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso e del responsabile civile, ex art. 542 c.p.p. È vero - come afferma il P.M. ricorrente - che la querela può anche essere presentata oralmente, ma questa forma particolare di presentazione non esime il soggetto legittimato a riceverla dalla identificazione della persona, anche se, per particolari circostanze di fatto, non è possibile redigere immediatamente un apposito verbale.
Sotto altro profilo è ben vero che apparentemente la responsabilità della mancata identificazione viene in questo modo posta a carico del querelante, ma è altrettanto vero che la propria identificazione garantisce il querelante circa la sicura provenienza dell'atto. Per le ragioni anzidette consegue la mancanza dei requisiti formali della "querela" in oggetto, onde il ricorso del P.M. deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000