Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2000, n. 299
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Sentenza 19 gennaio 2000

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Fra gli atti "relativi alla procedibilità" che, ai sensi dell'art. 431 lett. a) cod. proc. pen., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che , ove tali attestazioni, per errore, non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma, cod. proc. pen. e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia fatto, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2000, n. 299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 299
    Data del deposito : 19 gennaio 2000

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