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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23002 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR CO nato a [...] il [...]:3 RO VI nato a [...] il [...] OT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto in difesa di SI AV;
rigetto dei restanti ricorsi. udito il difensore Avvocato ULDERICO NIGRO, per RC HA, che si riporta ai motivi di ricorso e rappresenta che l'imputato AM AN è deceduto. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche agli effetti civili — RC HA, AV SI e AN AM per bancarotta fraudolenta distrattiva e, solo il primo, anche Penale Sent. Sez. 5 Num. 23002 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Belize s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 25 settembre 2013. Dei reati HA risponde quale legale rappresentante della società fallita, SI quale amministratore di fatto di quest'ultima e AM quale amministratore di fatto di altre società, beneficiarie delle distrazioni a danno della fallita. Quanto al giudizio di appello: - RC HA ha concordato la pena di tre anni di reclusione ex art. 599- bis cod. proc. pen. ed ha visto la rimodulazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque di reclusione;
- AV SI ha concordato la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ex art. 599-bis cod. proc. pen. e si è visto anch'egli rimodulare le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque;
- AN AM ha beneficiato della rimodulazione in mitius della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque, mentre, per il resto, la condanna a suo carico è stata confermata. 2. Contro la sentenza predetta gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il patrocinio dei rispettivi difensori di fiducia. 3. L'Avv. Ulderico Nigro per RC HA ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Contesta il ricorrente che, ancorché la Corte territoriale abbia precisato in motivazione che, per tutti gli imputati, avrebbe proceduto alla riduzione della durata delle pene accessorie predette in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, per HA tale durata è rimasta invariata a cinque anni rispetto a quanto già stabilito dal Giudice di prime cure. Inoltre la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della necessità, sancita dalle Sezioni Unite di questa Corte, di individuare la durata delle pene accessorie fallimentari sulla scorta degli elementi di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorrente — si legge nell'impugnativa — era un mero esecutore in posizione di secondo piano rispetto al coimputato SI che, tuttavia, aveva subito l'inflizione di una pena accessoria della medesima durata;
inoltre era incensurato e si era dimostrato fin da subito collaborativo. 4. L'Avv. Alfredo Sorge ha presentato ricorso per conto di AV SI. 4.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità, formulata nei motivi di appello, 2 dell'ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 concernente il diniego del rinvio per concomitante impegno professionale avanzata dal difensore. Tale impegno riguardava un assistito detenuto, sotto processo anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. presso il Tribunale di Napoli Nord, che era detenuto in regime di cui all'art. 41-bis o.p. a Sassari All'udienza del 22 novembre 2017 (che proveniva dal rinvio del 3 novembre 2017) era prevista l'audizione, ex art. 507 cod. proc. pen., di rilevanti e decisivi testi richiesti dal pubblico ministero della D.D.A. di Napoli. L'istanza di rinvio era stata formalizzata il 16 novembre 2017 con la precisazione che, nella data delle concomitanti udienze, il difensore si sarebbe recato presso la casa circondariale di Sassari per assistere da vicino l'imputato. Ciò nonostante, il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio, assumendo che l'impegno per l'imputato detenuto non era prevalente e che il rinvio nel procedimento per bancarotta era precedente a quello disposto dal Tribunale di Napoli Nord. Sulla base di questa motivazione, non solo era stata rigettata l'istanza di rinvio, ma erano stati anche escussi due testimoni a carico. Il rinvio di questo processo non avrebbe cagionato alcun danno, data la sospensione dei termini prescrizionali e la non vetustà dei fatti. Il ricorso indulge, quindi, su di un esame della giurisprudenza di questa Corte in tema di concomitante impegno professionale del difensore, per poi ritornare sul concreto dell'istanza e segnalare che, benché nel diverso procedimento l'imputato fosse difeso anche da un altro professionista, l'Avv. Sorge avrebbe assistito, come poi aveva fatto, l'imputato presso la casa circondariale di Sassari, mentre l'altro difensore sarebbe stato presente in aula. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata con i motivi di appello, di dichiarare la nullità della sentenza di prime cure per nullità dell'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. emessa il 5 aprile 2017 su richiesta del pubblico ministero e conseguente inutilizzabilità dei testi ammessi, su cui fonderebbe l'intera impalcatura probatoria. Il ricorrente passa poi ad illusi:rare la dinamica processuale in relazione all'ammissione dei testi secondo la norma suddetta, richiesta dal pubblico ministero fin dalla conclusione della raccolta della testimonianza dei soggetti indicati nella propria lista, solo per porre rimedio all'inconsistenza della medesima, e disposta dal Tribunale in spregio alla ratio della disposizione e solo per venire incontro alle lacune probatorie causate dalla stessa pubblica accusa. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione circa la responsabilità dell'imputato, anche in ordine alla questione 3 di inutilizzabilità delle prove di cui al precedente motivo di ricorso. SI è stato solo qualificato come amministratore di fatto della Belize fino al 2010, mentre nessun'altra condotta gli è contestata. Tutte le condotte delittuose erano attribuite a HA, erano successive al 2010 ed il fallimento era stato dichiarato nel 2013. SI aveva fondato la società, ma si era sempre e solo occupato del lato creativo ed aveva tenuto i rapporti con i lavoratori che a lui si rivolgevano per la produzione, ma non si occupava di aspetti economici o amministrativi. Il curatore non aveva detto di condotte rilevanti del SI ed aveva spiegato che le scritture contabili erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel 2012. HA non era una testa di legno e le condotte distrattive sono a lui imputabili, a beneficio di AN AM e di AN RI. 5. Il ricorso nell'interesse di AN AM è stato redatto dal suo difensore di fiducia Avv. Sergio Lino Morra. 5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale quanto all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Fabio Salvi. Spiega il ricorrente che il presente procedimento ha visto l'emissione di ordinanza di misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 3 gennaio 2014 (RGNR 3593/12 e RG GIP 39872/13); fin dall'interrogatorio di garanzia l'indagato aveva nominato l'Avv. Fabio Salvi;
il 23 aprile 2014, il procedimento aveva subito uno stralcio, con formazione di autonomo fascicolo quanto alla bancarotta, che aveva preso un diverso numero di RGNR, ma aveva mantenuto lo stesso numero di RG GIP. Ciò nonostante, all'Avv. Salvi non è mai stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificato, invece, al difensore di ufficio Avv. Giuseppe Perfetto. A riprova della nomina dell'Avv. Salvi, il ricorrente cita la richiesta di proroga indagini del 18 aprile 2014. Il ricorso passa quindi ad evocare giurisprudenza di questa Corte sulla nullità assoluta di un'omissione della notifica come quella denunziata. Ciò determina, ad avviso del ricorrente, la nullità delle sentenze di primo e secondo grado. 5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di HA e SI sono inammissibili, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto a AM, in quanto il reato a lui ascritto è estinto per morte dell'imputato. 4 1. Il ricorso di HA è inammissibile per tre ragioni. 1.1. In primo luogo, vi è un difetto di impostazione in quanto il ricorso non denunzia alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ma si limita, nel suo incipit, a lamentare la «nullità della parte riguardante l'irrogazione della pena accessoria e la relativa quantificazione» senza poi specificare a quale, tra i vizi deducibili nel giudizio di legittimità, si riferiscano le doglianze prospettate. 1.2. In secondo luogo, il ricorso fonda l'argomento cli censura su un presupposto errato, vale a dire che vi sarebbe una contraddizione tra quanto premesso dalla Corte territoriale e quanto poi deciso perché i Giudici del gravame avevano prima precisato che avrebbero ridotto, per tutti gli imputati, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale e poi, quanto a HA, avevano lasciato tale durata invariata rispetto a quanto già stabilito dal Tribunale. Ebbene, l'esame della sentenza di primo grado e di quella di appello rivela la fallacia del presupposto del ragionamento censorio, dal momento che, per HA, in primo grado (quando non vi era stata ancora la pronunzia di incostituzionalità di cui sopra) la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. era stata determinata, come per gli altri imputati, in anni dieci. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, poi, in appello vi è stata, per tutti, compreso HA, la riduzione ad anni cinque sulla scorta della citata decisione di incostituzionalità. 1.3. Quanto, infine, alla quantificazione della durata della pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura predetta, la Corte di merito ha individuato nell'entità non lieve delle condotte tenute le ragioni della scelta commisurativa adottata ed il ricorso, evocando genericamente un ruolo gregario del ricorrente, la sua incensuratezza e la sua propensione collaborativa, non evidenzia dei vizi nell'argomentazione della Corte territoriale;
argomentazione che, ancorché sintetica, fa un implicito riferimento alla ricostruzione dei fatti, che ha visto HA condannato in primo grado per entrambi i reati (è l'unico cui erano contestate sia la bancarotta fraudolenta distrattiva che quella documentale), essendogli stato attribuito un ruolo non formale nell'amministrazione della Belize e nel passaggio fraudolento dell'attività produttiva e commerciale alle società AR e FL. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di AV SI è inammissibile per le ragioni che seguono. 5 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso — relativo alla pretesa nullità dell'ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 concernente il diniego del rinvio per concomitante impegno professionale avanzata dal difensore dell'imputato il ricorso è manifestamente infondato per due ragioni, ciascuna delle quali idonea a smentire la fondatezza dell'assunto difensivo. 2.1.1. In primo luogo, la questione di nullità — a parere del Collegio — non è più proponibile in quanto vi è stato concordato in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede, infatti, che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, RE e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Ne consegue — venendo alla concreta regiudicanda — che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello;
la rinunzia a tutti i motivi "incompatibili con il concordato" (c:ome si legge nel verbale), deve ritenersi riguardare anche quello concernente la nullità del giudizio di primo grado e quella derivata del giudizio di appello, considerato che il ricorrente si è accordato con il Procuratore generale per la quantificazione di una pena che trova il suo presupposto proprio nella celebrazione dei giudizi che si assumono nulli sulla scorta del vizio denunziato. In questo senso l'odierna decisione non si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo la quale, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di 6 secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra Brahim, Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, RE e altro, Rv. 272853). 2.1.2. In ogni caso, anche a prescindere da quanto appena osservato, la questione di nullità è manifestamente infondata, valutazione che il Collegio di legittimità può svolgere trattandosi di questione processuale, sicché questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla;
il Giudice di legittimità, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/D3/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, NI FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Ciò premesso, il Collegio ritiene che la scelta del Tribunale di Napoli di respingere la richiesta di rinvio dell'Avv. Sorge per il concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Napoli Nord fu corretta. Secondo il decalogo offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), infatti, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in 7 quello di cui chiede il rinvio. Nel caso di specie, la decisione del Tribunale di Napoli di reputare l'istanza non accoglibile fu corretta, anche a prescindere dalle motivazioni prescelte per argomentare la decisione, perché l'istanza non era tempestiva giacché il difensore conosceva del rinvio nel processo pendente a Napoli nord dal 3 novembre 2017 e lo comunicò al Tribunale di Napoli solo il 16 novembre 2017 (come scrive lo stesso SI nel ricorso) — e, nel processo a Napoli nord, l'Avv. Sorge era affiancato da un codifensore. A ciò si aggiunga che il rinvio nel processo di Napoli nord era stato disposto il 3 novembre 2017, ben dopo la data dell'udienza in cui il Tribunale di Napoli dispose il rinvio al 22 novembre 2017 (27 settembre 2017), sicché l'Avv. Sorge avrebbe potuto e dovuto rappresentare al Tribunale d Napoli nord, all'atto dell'individuazione dell'udienza di rinvio da parte del Presidente„ che, nella data prescelta, era già impegnato nel presente processo. Quanto al tema valorizzato in chiave difensiva, vale a dire che l'assistito di Napoli nord avrebbe partecipato al processo in videoconferenza sicché era irrilevante che vi fosse un secondo difensore, giacché l'Avv. Sorge avrebbe raggiunto (come poi aveva fatto) il detenuto nella casa circondariale di Sassari e l'altro avvocato sarebbe stato presente in aula, esso non coglie nel segno. Il Collegio osserva, a tal proposito, che il sistema di comunicazione riservata assicurato nelle aule di giustizia tra imputato in video-collegamento e difensore presente in aula (che il ricorso non nega, tacendo sul punto) rende irrilevante, ai fini del pieno e corretto svolgimento della funzione difensiva, che il professionista sia fisicamente vicino al proprio assistito, D'altra parte il codice di rito non fa distinzione, quanto all'effettività della difesa fiduciaria, tra imputati liberi e imputati detenuti e, nell'ambito di quest'ultima categoria, tra imputati detenuti presenti in aula e soggetti ristretti altrove e collegati da remoto;
in altri termini, il legislatore ritiene necessario e sufficiente, a prescindere dalla condizione dell'imputato e della sua partecipazione al giudizio, che il soggetto sia difeso da un solo professionista, non prevedendo, come condizione necessaria per la piena e corretta attuazione del mandato difensivo, che vi sia un secondo avvocato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso che lamenta la nullità dell'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. emessa il 5 aprile 2017 dal Tribunale di Napoli — è manifestamente infondato, come di seguito precisato. 2.2.1. In primo luogo, il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello, per cui vanno ribadite le proposizioni di cui al § 2.1.1. . Peraltro, se il vizio lamentato risiedesse nell'aver emesso ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale ovvero — secondo la prospettiva del ricorrente — per supplire alle carenze della lista 8 — secondo la prospettiva del ricorrente — per supplire alle carenze della lista testimoniale depositata dal pubblico ministero, il ricorso non coglie comunque nel segno. In primo luogo, questa Corte ha già condivisibilmente sostenuto che l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato (tra le altre, Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260871). In secondo luogo, questa Corte insegna che l'eventuale supplenza ad un'inefficienza di una delle parti del rapporto processuale nella prospettazione della prove non osta all'intervento officioso del Giudice ex art. 507 cod. proc. pen., trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune Houda, Rv. 277591; Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643). 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile alla luce della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. g 2.1.1.) 2.4. Quanto alla posizione di SI va altresì ribadito, proprio facendo richiamo ai principi sanciti da Sezioni Unite Torchio sopra evocata, che questo Collegio non ha accordato al difensore il rinvio dell'udienza odierna per concomitante impegno professionale, in considerazione del fatto che il soggetto assistito dal difensore istante nel diverso procedimento, detenuto agli arresti domiciliari, è difeso anche da altro professionista (come si è evinto dalla documentazione depositata in uno all'istanza di rinvio) e che la comunicazione a questa Corte del concomitante impegno e della volontà di rappresentarlo per ottenere un rinvio dell'odierna udienza è avvenuta solo in data 11 aprile 2023 a fronte del rinvio nel diverso procedimento, disposto il 5 aprile 2023. 3. Come anticipato, dato il decesso di AN AM, documentato dalla relativa certificazione anagrafica, questa Corte deve pronunziare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il reato a lui ascritto è estinto per morte dell'imputato. 9 4. L'inammissibilità dei ricorsi di HA e SI impongono la condanna di ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
, annulla senza rinvio nei confronti di AM AN la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di HA RC e SI AV e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/4/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto in difesa di SI AV;
rigetto dei restanti ricorsi. udito il difensore Avvocato ULDERICO NIGRO, per RC HA, che si riporta ai motivi di ricorso e rappresenta che l'imputato AM AN è deceduto. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato — anche agli effetti civili — RC HA, AV SI e AN AM per bancarotta fraudolenta distrattiva e, solo il primo, anche Penale Sent. Sez. 5 Num. 23002 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Belize s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli il 25 settembre 2013. Dei reati HA risponde quale legale rappresentante della società fallita, SI quale amministratore di fatto di quest'ultima e AM quale amministratore di fatto di altre società, beneficiarie delle distrazioni a danno della fallita. Quanto al giudizio di appello: - RC HA ha concordato la pena di tre anni di reclusione ex art. 599- bis cod. proc. pen. ed ha visto la rimodulazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque di reclusione;
- AV SI ha concordato la pena di tre anni e sei mesi di reclusione ex art. 599-bis cod. proc. pen. e si è visto anch'egli rimodulare le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque;
- AN AM ha beneficiato della rimodulazione in mitius della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. in anni cinque, mentre, per il resto, la condanna a suo carico è stata confermata. 2. Contro la sentenza predetta gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con il patrocinio dei rispettivi difensori di fiducia. 3. L'Avv. Ulderico Nigro per RC HA ha invocato l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Contesta il ricorrente che, ancorché la Corte territoriale abbia precisato in motivazione che, per tutti gli imputati, avrebbe proceduto alla riduzione della durata delle pene accessorie predette in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, per HA tale durata è rimasta invariata a cinque anni rispetto a quanto già stabilito dal Giudice di prime cure. Inoltre la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della necessità, sancita dalle Sezioni Unite di questa Corte, di individuare la durata delle pene accessorie fallimentari sulla scorta degli elementi di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorrente — si legge nell'impugnativa — era un mero esecutore in posizione di secondo piano rispetto al coimputato SI che, tuttavia, aveva subito l'inflizione di una pena accessoria della medesima durata;
inoltre era incensurato e si era dimostrato fin da subito collaborativo. 4. L'Avv. Alfredo Sorge ha presentato ricorso per conto di AV SI. 4.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità, formulata nei motivi di appello, 2 dell'ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 concernente il diniego del rinvio per concomitante impegno professionale avanzata dal difensore. Tale impegno riguardava un assistito detenuto, sotto processo anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. presso il Tribunale di Napoli Nord, che era detenuto in regime di cui all'art. 41-bis o.p. a Sassari All'udienza del 22 novembre 2017 (che proveniva dal rinvio del 3 novembre 2017) era prevista l'audizione, ex art. 507 cod. proc. pen., di rilevanti e decisivi testi richiesti dal pubblico ministero della D.D.A. di Napoli. L'istanza di rinvio era stata formalizzata il 16 novembre 2017 con la precisazione che, nella data delle concomitanti udienze, il difensore si sarebbe recato presso la casa circondariale di Sassari per assistere da vicino l'imputato. Ciò nonostante, il Tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio, assumendo che l'impegno per l'imputato detenuto non era prevalente e che il rinvio nel procedimento per bancarotta era precedente a quello disposto dal Tribunale di Napoli Nord. Sulla base di questa motivazione, non solo era stata rigettata l'istanza di rinvio, ma erano stati anche escussi due testimoni a carico. Il rinvio di questo processo non avrebbe cagionato alcun danno, data la sospensione dei termini prescrizionali e la non vetustà dei fatti. Il ricorso indulge, quindi, su di un esame della giurisprudenza di questa Corte in tema di concomitante impegno professionale del difensore, per poi ritornare sul concreto dell'istanza e segnalare che, benché nel diverso procedimento l'imputato fosse difeso anche da un altro professionista, l'Avv. Sorge avrebbe assistito, come poi aveva fatto, l'imputato presso la casa circondariale di Sassari, mentre l'altro difensore sarebbe stato presente in aula. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata con i motivi di appello, di dichiarare la nullità della sentenza di prime cure per nullità dell'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. emessa il 5 aprile 2017 su richiesta del pubblico ministero e conseguente inutilizzabilità dei testi ammessi, su cui fonderebbe l'intera impalcatura probatoria. Il ricorrente passa poi ad illusi:rare la dinamica processuale in relazione all'ammissione dei testi secondo la norma suddetta, richiesta dal pubblico ministero fin dalla conclusione della raccolta della testimonianza dei soggetti indicati nella propria lista, solo per porre rimedio all'inconsistenza della medesima, e disposta dal Tribunale in spregio alla ratio della disposizione e solo per venire incontro alle lacune probatorie causate dalla stessa pubblica accusa. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. La sentenza impugnata sarebbe del tutto carente di motivazione circa la responsabilità dell'imputato, anche in ordine alla questione 3 di inutilizzabilità delle prove di cui al precedente motivo di ricorso. SI è stato solo qualificato come amministratore di fatto della Belize fino al 2010, mentre nessun'altra condotta gli è contestata. Tutte le condotte delittuose erano attribuite a HA, erano successive al 2010 ed il fallimento era stato dichiarato nel 2013. SI aveva fondato la società, ma si era sempre e solo occupato del lato creativo ed aveva tenuto i rapporti con i lavoratori che a lui si rivolgevano per la produzione, ma non si occupava di aspetti economici o amministrativi. Il curatore non aveva detto di condotte rilevanti del SI ed aveva spiegato che le scritture contabili erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel 2012. HA non era una testa di legno e le condotte distrattive sono a lui imputabili, a beneficio di AN AM e di AN RI. 5. Il ricorso nell'interesse di AN AM è stato redatto dal suo difensore di fiducia Avv. Sergio Lino Morra. 5.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale quanto all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Fabio Salvi. Spiega il ricorrente che il presente procedimento ha visto l'emissione di ordinanza di misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 3 gennaio 2014 (RGNR 3593/12 e RG GIP 39872/13); fin dall'interrogatorio di garanzia l'indagato aveva nominato l'Avv. Fabio Salvi;
il 23 aprile 2014, il procedimento aveva subito uno stralcio, con formazione di autonomo fascicolo quanto alla bancarotta, che aveva preso un diverso numero di RGNR, ma aveva mantenuto lo stesso numero di RG GIP. Ciò nonostante, all'Avv. Salvi non è mai stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificato, invece, al difensore di ufficio Avv. Giuseppe Perfetto. A riprova della nomina dell'Avv. Salvi, il ricorrente cita la richiesta di proroga indagini del 18 aprile 2014. Il ricorso passa quindi ad evocare giurisprudenza di questa Corte sulla nullità assoluta di un'omissione della notifica come quella denunziata. Ciò determina, ad avviso del ricorrente, la nullità delle sentenze di primo e secondo grado. 5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di HA e SI sono inammissibili, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto a AM, in quanto il reato a lui ascritto è estinto per morte dell'imputato. 4 1. Il ricorso di HA è inammissibile per tre ragioni. 1.1. In primo luogo, vi è un difetto di impostazione in quanto il ricorso non denunzia alcuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. ma si limita, nel suo incipit, a lamentare la «nullità della parte riguardante l'irrogazione della pena accessoria e la relativa quantificazione» senza poi specificare a quale, tra i vizi deducibili nel giudizio di legittimità, si riferiscano le doglianze prospettate. 1.2. In secondo luogo, il ricorso fonda l'argomento cli censura su un presupposto errato, vale a dire che vi sarebbe una contraddizione tra quanto premesso dalla Corte territoriale e quanto poi deciso perché i Giudici del gravame avevano prima precisato che avrebbero ridotto, per tutti gli imputati, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale e poi, quanto a HA, avevano lasciato tale durata invariata rispetto a quanto già stabilito dal Tribunale. Ebbene, l'esame della sentenza di primo grado e di quella di appello rivela la fallacia del presupposto del ragionamento censorio, dal momento che, per HA, in primo grado (quando non vi era stata ancora la pronunzia di incostituzionalità di cui sopra) la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. era stata determinata, come per gli altri imputati, in anni dieci. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, poi, in appello vi è stata, per tutti, compreso HA, la riduzione ad anni cinque sulla scorta della citata decisione di incostituzionalità. 1.3. Quanto, infine, alla quantificazione della durata della pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura predetta, la Corte di merito ha individuato nell'entità non lieve delle condotte tenute le ragioni della scelta commisurativa adottata ed il ricorso, evocando genericamente un ruolo gregario del ricorrente, la sua incensuratezza e la sua propensione collaborativa, non evidenzia dei vizi nell'argomentazione della Corte territoriale;
argomentazione che, ancorché sintetica, fa un implicito riferimento alla ricostruzione dei fatti, che ha visto HA condannato in primo grado per entrambi i reati (è l'unico cui erano contestate sia la bancarotta fraudolenta distrattiva che quella documentale), essendogli stato attribuito un ruolo non formale nell'amministrazione della Belize e nel passaggio fraudolento dell'attività produttiva e commerciale alle società AR e FL. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di AV SI è inammissibile per le ragioni che seguono. 5 2.1. Quanto al primo motivo di ricorso — relativo alla pretesa nullità dell'ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2017 concernente il diniego del rinvio per concomitante impegno professionale avanzata dal difensore dell'imputato il ricorso è manifestamente infondato per due ragioni, ciascuna delle quali idonea a smentire la fondatezza dell'assunto difensivo. 2.1.1. In primo luogo, la questione di nullità — a parere del Collegio — non è più proponibile in quanto vi è stato concordato in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede, infatti, che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, RE e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Ne consegue — venendo alla concreta regiudicanda — che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello;
la rinunzia a tutti i motivi "incompatibili con il concordato" (c:ome si legge nel verbale), deve ritenersi riguardare anche quello concernente la nullità del giudizio di primo grado e quella derivata del giudizio di appello, considerato che il ricorrente si è accordato con il Procuratore generale per la quantificazione di una pena che trova il suo presupposto proprio nella celebrazione dei giudizi che si assumono nulli sulla scorta del vizio denunziato. In questo senso l'odierna decisione non si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo la quale, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di 6 secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra Brahim, Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, RE e altro, Rv. 272853). 2.1.2. In ogni caso, anche a prescindere da quanto appena osservato, la questione di nullità è manifestamente infondata, valutazione che il Collegio di legittimità può svolgere trattandosi di questione processuale, sicché questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla;
il Giudice di legittimità, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/D3/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, NI FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Ciò premesso, il Collegio ritiene che la scelta del Tribunale di Napoli di respingere la richiesta di rinvio dell'Avv. Sorge per il concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Napoli Nord fu corretta. Secondo il decalogo offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), infatti, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in 7 quello di cui chiede il rinvio. Nel caso di specie, la decisione del Tribunale di Napoli di reputare l'istanza non accoglibile fu corretta, anche a prescindere dalle motivazioni prescelte per argomentare la decisione, perché l'istanza non era tempestiva giacché il difensore conosceva del rinvio nel processo pendente a Napoli nord dal 3 novembre 2017 e lo comunicò al Tribunale di Napoli solo il 16 novembre 2017 (come scrive lo stesso SI nel ricorso) — e, nel processo a Napoli nord, l'Avv. Sorge era affiancato da un codifensore. A ciò si aggiunga che il rinvio nel processo di Napoli nord era stato disposto il 3 novembre 2017, ben dopo la data dell'udienza in cui il Tribunale di Napoli dispose il rinvio al 22 novembre 2017 (27 settembre 2017), sicché l'Avv. Sorge avrebbe potuto e dovuto rappresentare al Tribunale d Napoli nord, all'atto dell'individuazione dell'udienza di rinvio da parte del Presidente„ che, nella data prescelta, era già impegnato nel presente processo. Quanto al tema valorizzato in chiave difensiva, vale a dire che l'assistito di Napoli nord avrebbe partecipato al processo in videoconferenza sicché era irrilevante che vi fosse un secondo difensore, giacché l'Avv. Sorge avrebbe raggiunto (come poi aveva fatto) il detenuto nella casa circondariale di Sassari e l'altro avvocato sarebbe stato presente in aula, esso non coglie nel segno. Il Collegio osserva, a tal proposito, che il sistema di comunicazione riservata assicurato nelle aule di giustizia tra imputato in video-collegamento e difensore presente in aula (che il ricorso non nega, tacendo sul punto) rende irrilevante, ai fini del pieno e corretto svolgimento della funzione difensiva, che il professionista sia fisicamente vicino al proprio assistito, D'altra parte il codice di rito non fa distinzione, quanto all'effettività della difesa fiduciaria, tra imputati liberi e imputati detenuti e, nell'ambito di quest'ultima categoria, tra imputati detenuti presenti in aula e soggetti ristretti altrove e collegati da remoto;
in altri termini, il legislatore ritiene necessario e sufficiente, a prescindere dalla condizione dell'imputato e della sua partecipazione al giudizio, che il soggetto sia difeso da un solo professionista, non prevedendo, come condizione necessaria per la piena e corretta attuazione del mandato difensivo, che vi sia un secondo avvocato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso che lamenta la nullità dell'ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. emessa il 5 aprile 2017 dal Tribunale di Napoli — è manifestamente infondato, come di seguito precisato. 2.2.1. In primo luogo, il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello, per cui vanno ribadite le proposizioni di cui al § 2.1.1. . Peraltro, se il vizio lamentato risiedesse nell'aver emesso ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale ovvero — secondo la prospettiva del ricorrente — per supplire alle carenze della lista 8 — secondo la prospettiva del ricorrente — per supplire alle carenze della lista testimoniale depositata dal pubblico ministero, il ricorso non coglie comunque nel segno. In primo luogo, questa Corte ha già condivisibilmente sostenuto che l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato (tra le altre, Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260871). In secondo luogo, questa Corte insegna che l'eventuale supplenza ad un'inefficienza di una delle parti del rapporto processuale nella prospettazione della prove non osta all'intervento officioso del Giudice ex art. 507 cod. proc. pen., trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune Houda, Rv. 277591; Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643). 2.3. Il terzo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile alla luce della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. g 2.1.1.) 2.4. Quanto alla posizione di SI va altresì ribadito, proprio facendo richiamo ai principi sanciti da Sezioni Unite Torchio sopra evocata, che questo Collegio non ha accordato al difensore il rinvio dell'udienza odierna per concomitante impegno professionale, in considerazione del fatto che il soggetto assistito dal difensore istante nel diverso procedimento, detenuto agli arresti domiciliari, è difeso anche da altro professionista (come si è evinto dalla documentazione depositata in uno all'istanza di rinvio) e che la comunicazione a questa Corte del concomitante impegno e della volontà di rappresentarlo per ottenere un rinvio dell'odierna udienza è avvenuta solo in data 11 aprile 2023 a fronte del rinvio nel diverso procedimento, disposto il 5 aprile 2023. 3. Come anticipato, dato il decesso di AN AM, documentato dalla relativa certificazione anagrafica, questa Corte deve pronunziare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il reato a lui ascritto è estinto per morte dell'imputato. 9 4. L'inammissibilità dei ricorsi di HA e SI impongono la condanna di ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M
, annulla senza rinvio nei confronti di AM AN la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di HA RC e SI AV e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/4/2023.