CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 9615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9615 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR VE, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 5/7/2021 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/7/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 30/1/2020 dal Tribunale di Trapani, dichiarava non doversi procedere nei confronti di VE AR in ordine al reato di cui all'art. 11, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta con riguardo ai delitti di cui ai capi 5 e 10, stesso decreto, disponendo anche la confisca dei beni nell'ammontare dell'IVA evasa di cui al capo A). Penale Sent. Sez. 3 Num. 9615 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione il AR, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe ritenuto inammissibile la consulenza allegata ai motivi nuovi di appello, senza però valutare che le argomentazioni contenute nell'elaborato sarebbero state richiamate per relationem nei motivi aggiunti depositati, rappresentando soltanto uno sviluppo o una più dettagliata esposizione dei primi;
- erronea applicazione dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000; vizio di motivazione. Erronea applicazione della normativa in tema di confisca. Richiamato il testo della sentenza di appello, si lamenta che l'istruttoria non avrebbe provato alcun elemento a sostegno - del superamento della soglia di punibilità, così come del dolo specifico che dovrebbe connotare il reato. In particolare, la pronuncia non avrebbe valutato che "l'Associazione agri-biologica siciliana" (di seguito, l'Associazione) avrebbe svolto in modo prevalente attività agricola e che - non iscritta nel registro delle imprese - non avrebbe perseguito alcun fine di lucro, come emerso anche dalla consulenza Cufia. Sin dai primi accertamenti amministrativi, peraltro, sarebbe stata evidente l'apoditticità delle argomentazioni contrarie, specie con riguardo all'attività prevalente che l'Associazione stessa avrebbe esercitato, indicata dai verificatori con affermazioni discutibili e senza alcun reale approfondimento delle dinamiche associative. A ciò si aggiunga che la perizia disposta in primo grado, proprio al riguardo, sarebbe stata viziata dal quesito (mal) posto al tecnico, che ne avrebbe condizionato le conclusioni;
l'indagine, infatti, avrebbe dovuto riguardare soltanto la natura agricola dell'ente, non dar per presupposto che lo stesso svolgesse attività di commercializzazione di prodotti. Ancora, non si comprenderebbe come mai, di fronte al possibile inquadramento (indicato dallo stesso perito) in società in accomandita semplice o in cooperativa, il Giudice avrebbe optato per la seconda tesi, senza alcuna motivazione. Sotto altro profilo, poi, si contesta alla Corte di appello di non aver valutato i costi sostenuti dall'Associazione, nonché di aver ritenuto inverosimili le dichiarazioni di numerosi testimoni quanto all'effettiva riferibilità allo stesso ente di altri terreni, appartenenti ai fratelli AR (come confermato, peraltro, dalle fatture - meramente "figurative" - emesse negli anni in favore degli stessi congiunti, per le quali non sarebbe stato raccolto alcun riscontro di pagamento). La mancata dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato, così come del dolo specifico, imporrebbero, dunque, l'annullamento della sentenza e della conseguente confisca, disposta in appello su impugnazione del Procuratore generale;
2 - l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, infine, sono lamentati anche con riferimento al reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, per il quale la Corte non avrebbe preso in considerazione le censure mosse con il gravame, integralmente riportate. In particolare, non sarebbe stato considerato che l'istruttoria non avrebbe confermato l'offensività della condotta, al pari del dolo specifico, -così imponendosi nuovamente l'assoluzione del AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, con il quale si rivendica la piena "aderenza" della consulenza tecnica a firma dott. Ferro ai motivi aggiunti proposti in appello, il Collegio ne rileva il carattere inammissibile per palese genericità. L'impugnazione, infatti, si limita ad affermare - con tratto del tutto generico - che gli argomenti lì esposti erano stati richiamati "per relationem" nei motivi aggiunti, "e rappresentavano soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziante in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti della decisione impugnata oggetto delle censure già dedotte." 5. Questa doglianza, oltre che priva di specificità, è poi anche priva di un confronto con la sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale con una motivazione incensurabile: sono state richiamate, infatti, sia l'evidente irritualità della produzione (la relazione non era stata indicata nel gravame, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., né era stata fatta oggetto di richiesta di acquisizione), sia, comunque, l'irrilevanza sostanziale dell'apporto, anche considerando che la difesa aveva già prodotto un'altra consulenza di parte e ne aveva fatto esaminare l'estensore (prof. Ciufia Cono). 6. Anche il secondo motivo di ricorso, con riguardo all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, è del tutto infondato. 7. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 3 7.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili;
dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (dichiarative e documentali), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 8. La doglianza, inoltre, trascura ancora che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. 8.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che gli accertamenti compiuti avevano consentito di verificare la sostanziale natura di impresa individuale dell'Associazione; in particolare, era emerso che gli apporti di prodotto agricolo provenienti da terreni con i quali la stessa non aveva alcun formale legame - da considerare, dunque, acquisizioni esterne - avevano carattere di prevalenza, a nulla rilevando che alcuni dei conferenti fossero associati. Ancora, la Corte di merito ha osservato che la difesa - che nulla aveva contestato al perito quanto alla correttezza dei dati valutati - si era limitata a riproporre la tesi già avanzata in primo grado (associazione senza scopo di lucro;
coltivazione unitaria di tutti gli appezzamenti, anche non formalmente nella disponibilità dell'ente; prevalenza dell'attività agricola "in proprio", con conseguente regime tributario agevolato), tesi da respingere anche in appello: come, infatti, l'indistinta ed unitaria coltivazione, sotto il controllo gestionale del ricorrente, era stata solo genericamente sostenuta senza alcun riscontro, così l'affermazione dei fratelli di non aver riscosso alcun utile dall'attività stessa, destinando tutte le somme all'azienda, appariva inverosimile, anche atteso il volume d'affari generato in diversi anni. Proprio a tale riguardo, peraltro, la sentenza di primo grado aveva richiamato ricavi - pari a 200.000 euro - maturati dal fratello del ricorrente, a conferma ulteriore delle conclusioni poi raggiunte sul punto. 9. In ordine, poi, alla quantificazione della base imponibile (necessaria anche nell'ottica della soglia di punibilità), la Corte di appello ha preso in esame anche gli eventuali costi sostenuti, contrariamente a quanto affermato nel ricorso;
sul punto, peraltro, la sentenza ha sottolineato che questi erano stati richiamati nel gravame in termini del tutto generici, in ordine sia alla loro individuazione, sia al loro carattere documentato e contabilizzato, sia, infine, alla loro idoneità a ridurre l'imposta evasa al di sotto della citata soglia. 4 9.1. In senso contrario, peraltro, non possono rilevare le considerazioni del secondo motivo di ricorso, che per un verso si sviluppano in inammissibili argomenti di fatto sulla storia dell'Associazione (pagg. 22-24), per altro verso muovono generiche censure all'attività degli organi verificatori (pagg. 25-26), e, per altro verso ancora, contestano le conclusioni del perito alla luce dell'asserita imprecisione del quesito formulato dal Giudice (pagg. 27-28), sul quale, peraltro, non si dà atto di alcuna opposizione o richiesta di integrazione, neppure nella successiva sede testimoniale. Del tutto generico, inoltre, risulta il richiamo ai "verbali di verifica della Guardia di Finanza che apoditticamente hanno determinato l'attuale imputazione del rappresentante legale dell'Associazione, senza tener conto delle documentazioni e del loro contenuto messi a disposizione dei verificatori e che qui si ripropongono quali elementi probatori delle argomentazioni a discolpa." Inammissibile, ancora, il richiamo testuale (ma parziale) alle deposizioni dei vari testi AR, peraltro già esaminate dalla Corte di appello, e ritenute non verosimili. Anche la doglianza in punto di dolo, infine sull'art. 5, risulta del tutto generica, limitandosi a lamentare palese contraddittorietà e manifesta illogicità della relativa motivazione, senza alcun elemento ulteriore e, dunque, senza confrontarsi con la sentenza di appello. L'affermazione di responsabilità, pertanto, non merita censura. 9.2. Il motivo di impugnazione in punto di confisca, poi, segue le considerazioni che precedono, in quanto proposto con carattere esclusivamente "accessorio" rispetto alla questione sulla colpevolezza. 10. Alle medesime conclusioni di inammissibilità, infine, il Collegio giunge anche con riguardo al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000; la motivazione della Corte di appello, nuovamente, non merita censura, perché sostenuta da un argomento più che adeguato e privo delle carenze lamentate. 10.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il AR, malgrado l'esplicita richiesta, non aveva esibito ai verificatori gran parte della documentazione di cui era obbligatoria la conservazione, tra cui numerose fatture e rendiconti economici. Quanto, poi, all'effettiva, previa esistenza di questi documenti, la Corte di merito l'ha ricavata dall'esito dei controlli incrociati, che avevano consentito di rinvenirne parte presso enti pubblici (come l'Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani) e presso imprese che commercializzavano con l'Associazione, come la "Best Fruit". 10.2. In forza di questi elementi, che il ricorso neppure menziona, la Corte di appello ha quindi concluso che soltanto il rinvenimento aliunde della documentazione aveva consentito la ricostruzione degli affari e dei redditi, con piena integrazione del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 41683 del 2/3/2018, Vitali, Rv. 274862), anche sotto il profilo soggettivo;
quest'ultimo, in particolare, è 5 ctu_ Il C liere est so re Il P esid t stato ricavato dalla necessità che il AR aveva di impedire l'accertamento dei fatti di reato di cui all'art. 5. 10.3. A fronte di questi solidi argomenti, peraltro, il ricorso oppone ancora una censura generica, quindi non consentita, con riguardo sia agli elementi costitutivi del reato, sia al vizio di Motivazione (con particolare riferimento al dolo, il AR lamenta il mancato esame della relativa censura, con la quale, tuttavia, lo stesso profilo psicologico sarebbe stato escluso con una tesi palesemente infondata, ossia valorizzando che l'imputato avrebbe "collaborato totalmente all'accertamento dei redditi, come emergente anche dalla relazione di verifica"). 11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese.del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/7/2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 30/1/2020 dal Tribunale di Trapani, dichiarava non doversi procedere nei confronti di VE AR in ordine al reato di cui all'art. 11, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta con riguardo ai delitti di cui ai capi 5 e 10, stesso decreto, disponendo anche la confisca dei beni nell'ammontare dell'IVA evasa di cui al capo A). Penale Sent. Sez. 3 Num. 9615 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 2. Propone ricorso per cassazione il AR, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe ritenuto inammissibile la consulenza allegata ai motivi nuovi di appello, senza però valutare che le argomentazioni contenute nell'elaborato sarebbero state richiamate per relationem nei motivi aggiunti depositati, rappresentando soltanto uno sviluppo o una più dettagliata esposizione dei primi;
- erronea applicazione dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000; vizio di motivazione. Erronea applicazione della normativa in tema di confisca. Richiamato il testo della sentenza di appello, si lamenta che l'istruttoria non avrebbe provato alcun elemento a sostegno - del superamento della soglia di punibilità, così come del dolo specifico che dovrebbe connotare il reato. In particolare, la pronuncia non avrebbe valutato che "l'Associazione agri-biologica siciliana" (di seguito, l'Associazione) avrebbe svolto in modo prevalente attività agricola e che - non iscritta nel registro delle imprese - non avrebbe perseguito alcun fine di lucro, come emerso anche dalla consulenza Cufia. Sin dai primi accertamenti amministrativi, peraltro, sarebbe stata evidente l'apoditticità delle argomentazioni contrarie, specie con riguardo all'attività prevalente che l'Associazione stessa avrebbe esercitato, indicata dai verificatori con affermazioni discutibili e senza alcun reale approfondimento delle dinamiche associative. A ciò si aggiunga che la perizia disposta in primo grado, proprio al riguardo, sarebbe stata viziata dal quesito (mal) posto al tecnico, che ne avrebbe condizionato le conclusioni;
l'indagine, infatti, avrebbe dovuto riguardare soltanto la natura agricola dell'ente, non dar per presupposto che lo stesso svolgesse attività di commercializzazione di prodotti. Ancora, non si comprenderebbe come mai, di fronte al possibile inquadramento (indicato dallo stesso perito) in società in accomandita semplice o in cooperativa, il Giudice avrebbe optato per la seconda tesi, senza alcuna motivazione. Sotto altro profilo, poi, si contesta alla Corte di appello di non aver valutato i costi sostenuti dall'Associazione, nonché di aver ritenuto inverosimili le dichiarazioni di numerosi testimoni quanto all'effettiva riferibilità allo stesso ente di altri terreni, appartenenti ai fratelli AR (come confermato, peraltro, dalle fatture - meramente "figurative" - emesse negli anni in favore degli stessi congiunti, per le quali non sarebbe stato raccolto alcun riscontro di pagamento). La mancata dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato, così come del dolo specifico, imporrebbero, dunque, l'annullamento della sentenza e della conseguente confisca, disposta in appello su impugnazione del Procuratore generale;
2 - l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, infine, sono lamentati anche con riferimento al reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, per il quale la Corte non avrebbe preso in considerazione le censure mosse con il gravame, integralmente riportate. In particolare, non sarebbe stato considerato che l'istruttoria non avrebbe confermato l'offensività della condotta, al pari del dolo specifico, -così imponendosi nuovamente l'assoluzione del AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, con il quale si rivendica la piena "aderenza" della consulenza tecnica a firma dott. Ferro ai motivi aggiunti proposti in appello, il Collegio ne rileva il carattere inammissibile per palese genericità. L'impugnazione, infatti, si limita ad affermare - con tratto del tutto generico - che gli argomenti lì esposti erano stati richiamati "per relationem" nei motivi aggiunti, "e rappresentavano soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziante in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti della decisione impugnata oggetto delle censure già dedotte." 5. Questa doglianza, oltre che priva di specificità, è poi anche priva di un confronto con la sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale con una motivazione incensurabile: sono state richiamate, infatti, sia l'evidente irritualità della produzione (la relazione non era stata indicata nel gravame, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., né era stata fatta oggetto di richiesta di acquisizione), sia, comunque, l'irrilevanza sostanziale dell'apporto, anche considerando che la difesa aveva già prodotto un'altra consulenza di parte e ne aveva fatto esaminare l'estensore (prof. Ciufia Cono). 6. Anche il secondo motivo di ricorso, con riguardo all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, è del tutto infondato. 7. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 3 7.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse al provvedimento impugnato sono inammissibili;
dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, le stesse tendono ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (dichiarative e documentali), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 8. La doglianza, inoltre, trascura ancora che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica;
come tale, quindi, non censurabile. 8.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che gli accertamenti compiuti avevano consentito di verificare la sostanziale natura di impresa individuale dell'Associazione; in particolare, era emerso che gli apporti di prodotto agricolo provenienti da terreni con i quali la stessa non aveva alcun formale legame - da considerare, dunque, acquisizioni esterne - avevano carattere di prevalenza, a nulla rilevando che alcuni dei conferenti fossero associati. Ancora, la Corte di merito ha osservato che la difesa - che nulla aveva contestato al perito quanto alla correttezza dei dati valutati - si era limitata a riproporre la tesi già avanzata in primo grado (associazione senza scopo di lucro;
coltivazione unitaria di tutti gli appezzamenti, anche non formalmente nella disponibilità dell'ente; prevalenza dell'attività agricola "in proprio", con conseguente regime tributario agevolato), tesi da respingere anche in appello: come, infatti, l'indistinta ed unitaria coltivazione, sotto il controllo gestionale del ricorrente, era stata solo genericamente sostenuta senza alcun riscontro, così l'affermazione dei fratelli di non aver riscosso alcun utile dall'attività stessa, destinando tutte le somme all'azienda, appariva inverosimile, anche atteso il volume d'affari generato in diversi anni. Proprio a tale riguardo, peraltro, la sentenza di primo grado aveva richiamato ricavi - pari a 200.000 euro - maturati dal fratello del ricorrente, a conferma ulteriore delle conclusioni poi raggiunte sul punto. 9. In ordine, poi, alla quantificazione della base imponibile (necessaria anche nell'ottica della soglia di punibilità), la Corte di appello ha preso in esame anche gli eventuali costi sostenuti, contrariamente a quanto affermato nel ricorso;
sul punto, peraltro, la sentenza ha sottolineato che questi erano stati richiamati nel gravame in termini del tutto generici, in ordine sia alla loro individuazione, sia al loro carattere documentato e contabilizzato, sia, infine, alla loro idoneità a ridurre l'imposta evasa al di sotto della citata soglia. 4 9.1. In senso contrario, peraltro, non possono rilevare le considerazioni del secondo motivo di ricorso, che per un verso si sviluppano in inammissibili argomenti di fatto sulla storia dell'Associazione (pagg. 22-24), per altro verso muovono generiche censure all'attività degli organi verificatori (pagg. 25-26), e, per altro verso ancora, contestano le conclusioni del perito alla luce dell'asserita imprecisione del quesito formulato dal Giudice (pagg. 27-28), sul quale, peraltro, non si dà atto di alcuna opposizione o richiesta di integrazione, neppure nella successiva sede testimoniale. Del tutto generico, inoltre, risulta il richiamo ai "verbali di verifica della Guardia di Finanza che apoditticamente hanno determinato l'attuale imputazione del rappresentante legale dell'Associazione, senza tener conto delle documentazioni e del loro contenuto messi a disposizione dei verificatori e che qui si ripropongono quali elementi probatori delle argomentazioni a discolpa." Inammissibile, ancora, il richiamo testuale (ma parziale) alle deposizioni dei vari testi AR, peraltro già esaminate dalla Corte di appello, e ritenute non verosimili. Anche la doglianza in punto di dolo, infine sull'art. 5, risulta del tutto generica, limitandosi a lamentare palese contraddittorietà e manifesta illogicità della relativa motivazione, senza alcun elemento ulteriore e, dunque, senza confrontarsi con la sentenza di appello. L'affermazione di responsabilità, pertanto, non merita censura. 9.2. Il motivo di impugnazione in punto di confisca, poi, segue le considerazioni che precedono, in quanto proposto con carattere esclusivamente "accessorio" rispetto alla questione sulla colpevolezza. 10. Alle medesime conclusioni di inammissibilità, infine, il Collegio giunge anche con riguardo al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000; la motivazione della Corte di appello, nuovamente, non merita censura, perché sostenuta da un argomento più che adeguato e privo delle carenze lamentate. 10.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il AR, malgrado l'esplicita richiesta, non aveva esibito ai verificatori gran parte della documentazione di cui era obbligatoria la conservazione, tra cui numerose fatture e rendiconti economici. Quanto, poi, all'effettiva, previa esistenza di questi documenti, la Corte di merito l'ha ricavata dall'esito dei controlli incrociati, che avevano consentito di rinvenirne parte presso enti pubblici (come l'Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani) e presso imprese che commercializzavano con l'Associazione, come la "Best Fruit". 10.2. In forza di questi elementi, che il ricorso neppure menziona, la Corte di appello ha quindi concluso che soltanto il rinvenimento aliunde della documentazione aveva consentito la ricostruzione degli affari e dei redditi, con piena integrazione del reato (tra le altre, Sez. 3, n. 41683 del 2/3/2018, Vitali, Rv. 274862), anche sotto il profilo soggettivo;
quest'ultimo, in particolare, è 5 ctu_ Il C liere est so re Il P esid t stato ricavato dalla necessità che il AR aveva di impedire l'accertamento dei fatti di reato di cui all'art. 5. 10.3. A fronte di questi solidi argomenti, peraltro, il ricorso oppone ancora una censura generica, quindi non consentita, con riguardo sia agli elementi costitutivi del reato, sia al vizio di Motivazione (con particolare riferimento al dolo, il AR lamenta il mancato esame della relativa censura, con la quale, tuttavia, lo stesso profilo psicologico sarebbe stato escluso con una tesi palesemente infondata, ossia valorizzando che l'imputato avrebbe "collaborato totalmente all'accertamento dei redditi, come emergente anche dalla relazione di verifica"). 11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese.del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023