Sentenza 19 marzo 2003
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- 1. Occupazione acquisitiva: riduzione in pristino se non c'è il provvedimento sananteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
E ARTY. (IST ) 70011021-11-1 2 1.374 REPUBBLICA ITALIANA CE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 CIVILE4 042 LA C TE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A 2/03 PRECETTO Composta dagli Ill.mi Sigg. R.G.N. 23918/01 Dott. Antonio SAGGIO PROTO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo 9231 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Dott. Luigi Ud. 25/11/2002 MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOCCO MAGICO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA Q BEVIGNANI 9, presso l'avvocato CESARE FUCCI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO SIMONI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DR 2 DI DR RB, in persona della titolare RA AR elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato ALESSANDRO 2002 NICOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente 2146 all'avvocato GIULIO BERTACCHI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 2879/01 del Giudice di pace di TORINO, depositata il 01/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito lper il ricorrente l'Avvocato Fucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Marino per delega dell'Avvocato Nicoletti che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita la sentenza n. 45/02 del tribunale di Torino, sezione distaccata di Ciriè; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto Con sentenza n.2879/2001 depositata in data 1° giu- gno 2001, notificata il 12 luglio 2001, il Giudice di pace di Torino, ha accolto l'opposizione proposta dalla sig.ra AR RA, titolare della ditta RA 2, al precetto (per il pagamento di lire 803.799) notificato- le dalla società CO MA, basato su decreto in- giuntivo (n.14668/00) emesso il 24 luglio 2000 dal giu- dice di pace di Roma e non opposto, e, deliberando se- 2 condo equità, ha revocato il decreto stesso, ha dichia- rato nullo il pedissequo atto di precetto, ed ha con- dannato la CO MA al pagamento delle spese pro- cessuali, sul rilievo che dalla nota di accredito depo- risultava l'insussistenza del sitata dall'opponente credito preteso. Avverso questa sentenza la CO MA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per erronea indicazione del nome del patro- cinatore (AN UC, anziché CE Fucci); col se- condo motivo denuncia la violazione dell'art.645 c.p.c., avendo il Giudice di pace di Torino revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Roma. La RA ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memorie. Diritto Il ricorso è ammissibile. Da un lato, infatti, la sentenza impugnata, pronun- ciata secondo equità, non eccede il valore di lire due milioni, ai sensi degli artt. 113, 339 e 360 c.p.c. (cfr.Cass.s.u.14 dicembre 1998, n.12542). Dall'altro, la censura svolta col secondo motivo - con cui si deduce la erronea revoca del decreto ingiuntivo -emesso dal giudice di pace di Roma investe la viola- Corte di cassazione est.V.Proto (r.n.2391801) 3 zione della legge processuale e rende quindi esperibile il ricorso per cassazione (v. Cass.s.u.15 ottobre 1999, n.716). Tale censura (di carattere pregiudiziale ed assor- bente) è fondata. Erroneamente, infatti, il giudice di pace, investi- to dell'opposizione а precetto, ha deciso il merito della controversia l'esistenza о non del diritto di credito della CO MA s.p.a., fondato sulla fattu- ra n.11371 del 19 luglio 1999, posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo 1 dichiarando la nullità del de- Ө creto ingiuntivo emesso il 24 luglio 2000 dal giudice di pace di Roma, non opposto, e passato perciò in giu- dicato;
senza considerare che l'opposizione al precetto proposta dalla RA davanti al giudice di pace di To- rino era stata prospettata sulla sopravvenuta ineffica- cia del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiun- tivo fatto valere dalla società, per estinzione del rapporto preesistente, in virtù della transazione in- tervenuta tra le parti, e che diverso era, quindi, l'oggetto del giudizio. Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svol- deve essere dunque accolto, la sentenza impugnata te, va pertanto cassata, e la causa rinviata per un nuovo accertamento al giudice di pace di Torino che, in di- Corte di cassazione est. V Proto (r.n.23918 01) 4 versa persona, deciderà la causa e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Resta assorbito il primo motivo. N.374 UDICE DI PACE)
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Torino, in diversa persona. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 25 novembre 2002, in Roma. Il Consigliere estensore Il Presidente (Vincenzo Proto) (Antonio Saggio)jutor Mp Domenics Matzalafi 1 209 Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.2391801) 5