Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
ee 70792 REPUBBLICA ITALIANA 0740 1 02 *IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SU EM SSAZION Oggetto A TRIBUTI SEZIONE RIBUTARIA AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 15156/00 Dott. Antonio MERONE Presidente e Relatore - Consigliere Dott. Nino FICO Cron. 20631 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Ud. 14/02/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente C.C JUKTE SUPER CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 70792 sul ricorso proposto da: 2 DE OM NI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 6, presso lo studio dell'avvocato ROSSOTTO, difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA BENEVENTO, in persona elettivamente domiciliato indel Ministro pro tempore, ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
811 controricorrente - avversO la sentenza n. 130/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 07/06/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto e diritto De MM IC AT ha impugnato l'atto con il quale il competente ufficio IVA ha recuperato a tas- sazione gli acquisti di beni effettuati nel 1989 in esenzione IVA, in forza delle leggi agevolative dell'agricoltura a favore delle aziende con sede nelle zone colpite dal sisma del 1980/81. La tesi dell'Ufficio è che le agevolazioni in que- stione non erano più in vigore dal 1° gennaio 1989, in forza dell'art. 1 bis lett. b), d.l. 474/87, conv. in legge 12/1988, e che la soppressione della agevolazio- ne stataera confermata dall'art. 13 della legge 48/1989. La tesi del contribuente, invece, è che la normati- va agevolativa sarebbe stata soppressa soltanto con l'entrata T.U.in vigore del approvato con d.lgs. 30 2 marzo 1990, n. 76. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha ac- colto la tesi del contribuente, mentre la Commissione Regionale ha accolto la tesi dell'Ufficio sulla falsa- riga della sentenza n. 12100/1998 di questa Corte. Ricorre oggi il contribuente deducendo la violazio- ne della normativa agevolativa invocata. Il Ministero si è costituito con controricorso nel chiedendo la conferma della sentenza impugnata, solco della già citata sentenza n. 12100/1998. Il P.G. ha chiesto che il ricorso venga dichiarato manifestamente fondato, con la procedura di cui all'art. 375 c.p.c., tenuto conto del fatto che dopo la citata sentenza di segno contrario, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha recepito e consolidato definitivamente l'indirizzo interpretativo favorevole al contribuente. Nulla ha controdedotto il Ministero ricorrente. Ritiene il Collegio che la richiesta del P.G. debba essere accolta. Il problema giuridico prospettato dal ricorrente, sul quale la Corte è chiamata a pronunciar- si, è il seguente: se l'art. 8, comma 4, d.l. 474/87, secondo il quale non sono soggetti ad iva taluni acqui- sti effettuati da aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici del 1980, abbia valore interpretativo 3 dell'art. 5, comma 1, lett. d), del d.l. n. 799/1980, (tenuto conto delin vigore fino al 1° gennaio 1989 fatto che l'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, proroga fino al 31 dicembre 1989 le disposizioni di cui all'art. 5 del d.l. 799/1980 soltanto con riferi- mento alle lett. C ed f), ovvero abbia introdotto un autonomo beneficio fiscale, in vigore anche per l'anno 1989. Come è noto, questa Corte, con la ricordata senten- za 28 novembre 1998, n. 12100, ha recepito la tesi del- la natura interpretativa della seconda disposizione. Successivamente, però, tale tesi è stata definitivamen- te abbandonata ed è stata riconosciuta la autonomia della esenzione prevista dall'art. 8, comma quarto, ci- tato, sul rilievo che la norma manca radicalmente delle connotazioni proprie dell'atto di interpretazione au- un'altra disposizione tentica, perché non richiama dell'ordinamento e non esprime (esplicitamente o impli- citamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato vincolante. Né il suo contenuto è sovrappo- nibile a quello della norma in ipotesi interpretata. In presenza di tali elementi strutturali e semantici, il beneficio in questione assume carattere di autonomia e non subisce i limiti temporali specifici della disposi- zione asseritamente interpretata. Esso, quindi, perdura 4 fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, e, conseguentemente, deve trovare applicazione an- che nel caso di specie, trattandosi di acquisti effet- tuati nel 1989. Infatti, la parte soccombente non ha prospettato argomenti che possano indurre ad abbandonare l'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato (Cass. 10018/2001; conf. 10028/2001, 10660/2001). Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. L'applicazione del principio di diritto affermato porta alla conclusione che il ricorso introduttivo del con- tribuente era fondato e che, quindi, lo stesso deve es- sere accolto, in forza dell'art. 384 c.p.c. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto del fatto che l'indirizzo giurisprudenziale al quale si fa adesione si è formato successivamente alla costituzione del Ministero soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso in- troduttivo del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002. Il Presidente estensore (dr. Antonio Merone) IL CANCELLIERE C1 фил Osvaldo Ascanio 5 i g g O