Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3497
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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Nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3497
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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