Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Cons. -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN GA, EN EL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che li difende unitamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN TI, EN NA, EN PI, EN AN, EN EN, EN IN, EN NN, TA SA IR VED EN, EN AR, EN AM, EN TE, GLI ULTIMI DUE IN PERSONA DELLA MADRE LEGALE RAPPRESENTANTE TA SA IR, EN MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 479/95 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 08/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato CICCOTTI SIMONE, per delega dell'avvocato GAITO depositata, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
NA, GA, PP ed EL LE convenivano in giudizio, innanzi al pretore di NN S. VA, LE NB, nonché AS, VE., ER, NN ed ED LE. Deducevano gli attori: che essi istanti, unitamente ai germani AS, VE, ER, NN ed ED, erano figli ed eredi di BE LÒ LE, deceduto il 30/7/1981, il quale per oltre trenta anni aveva posseduto in modo esclusivo, pacifico e non interrotto l'appezzamento di terreno sito nel comune di NN S. Bartolomeo, di cui. al mappale n. 6005, così acquisendone, per usucapione, la proprietà trasmessa ai suoi eredi che avevano continuato a comportarsi come proprietari di detto fondo, come ammesso e riconosciuto dall'intestatario NB LE;
che quest'ultimo, dopo- aver dichiarato di essere disponibile alla stipulazione degli atti occorrenti per la variazione dell'intestazione del bene, si era rifiutato di ottemperare all'impegno assunto. Gli attori, quindi, chiedevano l'accertamento dell'acquisto della proprietà dell'immobile in questione, per intervenuta usucapione, da parte di BE LÒ LE e poi dei suoi eredi.
L'adito pretore rigettava la domanda con sentenza n. 102/1991 avverso la quale i soccombenti proponevano gravame.
Nel giudizio di appello si costituiva solo LE NB ed interveniva LE RI, mentre rimanevano contumaci gli altri appellati.
Con sentenza depositata in data 8/5/1997 il Tribunale di Bergamo rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza con la quale era stato affermato - alla luce dell'istruttoria svolta e, in particolare, delle deposizioni dei testi escussi - che non era stata raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti per la richiesta dichiarazione di intervenuta usucapione.
La cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo è stata chiesta da GA ed EL LE con ricorso affidato ad un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Con ordinanza di questa Corte emessa all'udienza del 26/5/1988 è stata disposta, a norma dell'articolo 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso a NA, PP e RI LE per essere stata effettuata la detta notifica personalmente presso il domicilio delle citate intimate e non presso quello eletto nel giudizio di secondo grado.
GA ed EL LE hanno tempestivamente depositato, entro il termine loro assegnato, copia del ricorso rinotificato a NA, PP e RI LE le quali non si sono costituite. Diritto
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui la mancata rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'articolo 291 c.p.c. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, ovvero la rinnovazione effettuata tempestivamente ma con modalità tali da comportarne la nullità, determinano, nell'ipotesi di in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso ( da ultimo sentenze 18/10/1997 n. 10246; 24/6/1997 n. 5633 ). Nella specie la rinotifica del ricorso è stata eseguita, nel termine. assegnato, non alle parti personalmente ma presso il difensore costituito nel precedente grado del giudizio, pur essendo decorso ( sin dal momento dell'ordinanza di rinnovazione ) l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, dunque, in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 330 c.p.c. Tale nullità non è stata sanata dalla costituzione delle destinatarie.
Occorre osservare che deve essere ribadita la nullità della prima notifica del ricorso perché effettuata personalmente presso il domicilio delle intimate NA, PP e RI LE e non, come prescritto dal primo comma del citato articolo 330 c.p.c., presso quello dalle stesse eletto nel giudizio di secondo grado. La pronuncia di inammissibilità del ricorso non è in contrasto con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità ( sez. un. .15/11/1997 ord. n. 108; sentenza 24/9/1994 n. 7848 secondo il quale, nei processi relativi a cause inscindibili - come è quello in esame - in cui l'impugnazione non sia stata notificata a tutte le parti ed il giudice abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, una volta che questa sia stata tempestivamente eseguita, l'eventuale nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è suscettibile di sanatoria attraverso l'ordine di rinnovazione della notificazione. Il detto orientamento giurisprudenziale si riferisce ad una situazione processuale - differente da quella in esame caratterizzata dalla originaria mancanza di notifica dell'impugnazione a tutte le parti e comporta la soluzione di un diverso problema, ossia se la rinnovazione della notificazione possa applicarsi o meno anche all'atto con cui si provvede all'integrazione del contraddittorio o non trovi invece ostacolo nella natura perentoria del termine entro il quale anche tale attività va compiuta. La questione è stata risolta in senso affermativo per effetto dell'equiparazione dell'atto di integrazione del contraddittorio all'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso in esame, invece, la rinnovazione verrebbe ad operare una seconda volta rispetto alla medesima attività ( la notificazione già avvenuta dell'atto di impugnazione ) mentre la rinotifica - con effetti sananti - dell'atto di integrazione del contraddittorio viene consentita una sola volta ( nei sensi suddetti, tra le tante, la già citata sentenza di questa Corte 24/6/1997 n. 5633 In definitiva, rilevata e dichiarata la nullità della rinotifica del ricorso ad alcuni dei litisconsorti necessari, la conseguenza che ne discende è l'inammissibilità dell'impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate.
Nessun provvedimento va pronunciato in ordine alle spese in quanto. gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999