CASS
Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2023, n. 50813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50813 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SAHNOUN AYOUB nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50813 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/11/2023 Ritenuto in fatto HN UB ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna del 16 giugno 2023, che ha rigettato l'istanza di restituzione in termini da lui avanzata al fine di proporre appello contro la sentenza del Tribunale monocratico di Rimini del 19 maggio 2021 che, in sede di rito abbreviato, lo ha condannato alle pene di giustizia per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 4 gennaio 2021. Tramite difensore abilitato, è stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto nullità ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Assume il legale del ricorrente che "l'istanza difensiva era finalizzata alla restituzione dei termini per determinare la non esecutività del provvedimento ex art. 670 c.p.p. o quantomeno per essere restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 971/21 emessa in data 19.5.21", in quanto il condannato non avrebbe avuto alcuna contezza della sentenza di primo grado, che non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile;
egli era stato arrestato in flagranza e condotto dinanzi al giudice monocratico per la convalida della misura pre-cautelare e la celebrazione del giudizio direttissimo;
in quella sede aveva rilasciato procura speciale al difensore d'ufficio ed aveva chiesto la definizione del processo con rito abbreviato;
il giudice del Tribunale di Rimini aveva così fissato altra udienza per la trattazione del giudizio abbreviato, all'esito della quale egli, non comparso perché detenuto e non tradotto dalla casa circondariale, era stato condannato. Insomma, il ricorrente sarebbe stato bensì a conoscenza del processo ma non del provvedimento di condanna e non sarebbe stato messo in condizioni, senza sua colpa - anche a causa dell'assenza di contatti con il difensore di ufficio - di partecipare all'udienza di discussione del rito speciale in quanto in istato di detenzione. La Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione tali decisive circostanze. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente in data 17 ottobre 2023 ha fatto pervenire memoria scritta, con la quale ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. 1 1.11 titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 19 maggio 2021, irrevocabile dal 16 ottobre 2021, si è correttamente formato, vuoi perché lo stato di detenzione sopravvenuto il 14 febbraio 2021 non risulta sia stato portato a conoscenza del giudice procedente (arg. da Sez. U n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599; sez. U n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806) - vuoi perché il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono farsi valere solo nell'ambito del processo di cognizione con i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione del giudicato (tra le tante, Cass. Sez.1, n.5880 del 11/12/2013, Amore, Rv. 258765; sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv.272604). 2.Parimenti inammissibile si rivela la parte del motivo di ricorso che investe il mancato accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la citata sentenza, in quanto il condannato non è stato dichiarato assente nel corso del processo di cognizione, avendo personalmente (pag. 3 sentenza del Tribunale) formulato istanza di rito abbreviato subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, ai sensi dell'art. 452 comma 2 cod. proc. pen. (così considerandosi egli già presente per le udienze successive e, in caso di mancata comparizione, rappresentato dal difensore, ai sensi dell'art. 420 bis comma 3 cod. proc. pen. all'epoca vigente) e in tale contesto, una volta scarcerato per effetto del mancato accoglimento della richiesta cautelare del pubblico ministero, non ha partecipato alla successiva udienza di celebrazione e discussione del rito speciale, fissata dal giudice alla sua presenza. Né, ancora, potrebbe invocarsi il fenomeno del "caso fortuito" o della "forza maggiore" di cui all'art. 175 comma 1 cod. proc. pen. - presupposto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna - perché, con un contegno improntato a normale diligenza (e dunque estraneo al perimetro della legittima deduzione di un evento futuro, imprevedibile od irresistibile) l'attuale ricorrente - come detto, pienamente edotto della data dell'udienza di discussione del giudizio abbreviato, da lui personalmente richiesto - avrebbe potuto adoperarsi per prendere contatto con il difensore di ufficio o con la cancelleria del Tribunale attraverso l'ufficio matricola della casa Circondariale, manifestando la volontà di presenziare o comunque di esercitare il proprio diritto di difesa. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2023 Il consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50813 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/11/2023 Ritenuto in fatto HN UB ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna del 16 giugno 2023, che ha rigettato l'istanza di restituzione in termini da lui avanzata al fine di proporre appello contro la sentenza del Tribunale monocratico di Rimini del 19 maggio 2021 che, in sede di rito abbreviato, lo ha condannato alle pene di giustizia per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 4 gennaio 2021. Tramite difensore abilitato, è stato articolato un unico motivo di ricorso, che ha dedotto nullità ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Assume il legale del ricorrente che "l'istanza difensiva era finalizzata alla restituzione dei termini per determinare la non esecutività del provvedimento ex art. 670 c.p.p. o quantomeno per essere restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 971/21 emessa in data 19.5.21", in quanto il condannato non avrebbe avuto alcuna contezza della sentenza di primo grado, che non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile;
egli era stato arrestato in flagranza e condotto dinanzi al giudice monocratico per la convalida della misura pre-cautelare e la celebrazione del giudizio direttissimo;
in quella sede aveva rilasciato procura speciale al difensore d'ufficio ed aveva chiesto la definizione del processo con rito abbreviato;
il giudice del Tribunale di Rimini aveva così fissato altra udienza per la trattazione del giudizio abbreviato, all'esito della quale egli, non comparso perché detenuto e non tradotto dalla casa circondariale, era stato condannato. Insomma, il ricorrente sarebbe stato bensì a conoscenza del processo ma non del provvedimento di condanna e non sarebbe stato messo in condizioni, senza sua colpa - anche a causa dell'assenza di contatti con il difensore di ufficio - di partecipare all'udienza di discussione del rito speciale in quanto in istato di detenzione. La Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione tali decisive circostanze. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Perla Lori, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente in data 17 ottobre 2023 ha fatto pervenire memoria scritta, con la quale ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. 1 1.11 titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 19 maggio 2021, irrevocabile dal 16 ottobre 2021, si è correttamente formato, vuoi perché lo stato di detenzione sopravvenuto il 14 febbraio 2021 non risulta sia stato portato a conoscenza del giudice procedente (arg. da Sez. U n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234599; sez. U n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806) - vuoi perché il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono farsi valere solo nell'ambito del processo di cognizione con i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione del giudicato (tra le tante, Cass. Sez.1, n.5880 del 11/12/2013, Amore, Rv. 258765; sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv.272604). 2.Parimenti inammissibile si rivela la parte del motivo di ricorso che investe il mancato accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la citata sentenza, in quanto il condannato non è stato dichiarato assente nel corso del processo di cognizione, avendo personalmente (pag. 3 sentenza del Tribunale) formulato istanza di rito abbreviato subito dopo l'udienza di convalida dell'arresto, ai sensi dell'art. 452 comma 2 cod. proc. pen. (così considerandosi egli già presente per le udienze successive e, in caso di mancata comparizione, rappresentato dal difensore, ai sensi dell'art. 420 bis comma 3 cod. proc. pen. all'epoca vigente) e in tale contesto, una volta scarcerato per effetto del mancato accoglimento della richiesta cautelare del pubblico ministero, non ha partecipato alla successiva udienza di celebrazione e discussione del rito speciale, fissata dal giudice alla sua presenza. Né, ancora, potrebbe invocarsi il fenomeno del "caso fortuito" o della "forza maggiore" di cui all'art. 175 comma 1 cod. proc. pen. - presupposto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna - perché, con un contegno improntato a normale diligenza (e dunque estraneo al perimetro della legittima deduzione di un evento futuro, imprevedibile od irresistibile) l'attuale ricorrente - come detto, pienamente edotto della data dell'udienza di discussione del giudizio abbreviato, da lui personalmente richiesto - avrebbe potuto adoperarsi per prendere contatto con il difensore di ufficio o con la cancelleria del Tribunale attraverso l'ufficio matricola della casa Circondariale, manifestando la volontà di presenziare o comunque di esercitare il proprio diritto di difesa. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2023 Il consigliere estensore