Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta "contestazione a catena" è rilevabile d'ufficio nel corso del procedimento di riesame nel quale sia stata invocata l'insussistenza delle esigenze cautelari.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimentoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2010, n. 9946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9946 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 222
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 23113/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH LA AN, N. IL 22/01/1988;
avverso l'ordinanza n. 480/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 30/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AGOSTINO CORDOVA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 19.3.2008 il G.i.p. di Catanzaro disponeva nei confronti di VA UD CE la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui agli art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso il 15.3.2008.
Successivamente detto G.i.p. emetteva il 9.4.2009 altra ordinanza di custodia cautelare, questa volta carceraria, per altri episodi delittuosi della stessa specie del primo, commessi tra il 3.3.2008 ed il 15.3.2008.
Chiedeva il difensore in sede di riesame, secondo il provvedimento impugnato, solo la revoca della misura cautelare per insussistenza delle relative esigenze, o, in subordine, la sostituzione della misura applicata con una meno afflittiva.
Con ordinanza del 30.4.2009 il Tribunale di Catanzaro sostituiva la misura applicata con gli arresti domiciliari.
Proponeva ricorso il difensore, sostenendo che, trattandosi di reato continuato sfociato nell'arresto in flagranza del 15.3.2008 sulla base di indagini già compiute alla data del primo provvedimento, doveva applicarsi l'art. 297 c.p.p., comma 3, secondo cui la decorrenza dei termini della custodia cautelare in casi del genere deve essere retrodatata al giorno della prima ordinanza anche se trattisi di fatti diversi anteriormente commessi e circa i quali sussista la connessione di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), trattandosi di contestazione a catena.
Peraltro, le SS.UU. di questa Corte avevano stabilito il principio che in caso di più ordinanze di misure cautelari per fatti diversi commessi anteriormente alla prima ordinanza e legati da concorso formale, dalla continuazione o da connessione teleologica, i termini della misura per le ordinanze successive alla prima dovevano ad essa retrodatarsi, indipendentemente dalla possibilità del giudice di desumere, all'atto del primo provvedimento, i reati di cui a quelli successivi (sentenza n. 21957/2005). Ma, secondo la difesa, il Tribunale aveva del tutto ignorato tale principio, non disponendo la scarcerazione, per cui chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Aveva ritenuto detto Tribunale che, nonostante la gravità del fatto e la proclività a delinquere del prevenuto, per l'incensuratezza ed il breve arco temporale in cui aveva commesso i fatti (12 giorni), la misura domiciliare fosse sufficiente a prevenire la reiterazione. Da tale ordinanza risulta che le indagini erano iniziate nel Gennaio 2008, con intercettazioni telefoniche ed ambientali, monitoraggi, controlli, sequestri, arresti in flagranza, ed avevano visto coinvolti nel traffico di droga (cocaina, hashish, marijuana) OR AR, AL CO, ET NO, RT EA, OR RL TO, MA IS, ND IU, RN CE, ecc, oltre il VA, che era debitore verso il fornitore IN di Euro 4.000, per cui al fine di pagare il debito aveva intensificato l'attività di spaccio, venendo a tal fine rifornito dallo ET NO. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 297 c.p.p., comma 3, prevede, in caso della c.d. contestazione a catena per reati connessi ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c), che i termini della custodia cautelare decorrono dalla data in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza.
Come si desume dalla motivazione del provvedimento impugnato, trattasi di un primo arresto eseguito il 15.3.2008 per spaccio di stupefacenti, e di un secondo provvedimento cautelare del 9.4.2009 per reati dello stesso genere contestati come commessi dal 3.3.2008 al 15.3.2008: e la pronunzia del Tribunale è del 30.4.2009. Si sostiene nel ricorso che in sede di discussione il difensore avrebbe in primis chiesto la revoca della misura in applicazione del citato art. 297 c.p.p.. Nell'ordinanza leggesi invece che non erano stati dedotti motivi specifici di gravame, ma solo l'insussistenza delle esigenze cautelari, chiedendo la revoca della misura o la sua sostituzione con una meno grave.
Dal verbale d'udienza del 30.4.2009, redatto su un modello prestampato, risulta sbarrata la casella recante la dicitura "contesta solo il quadro cautelare" e non menzionante la retrodatazione.
Sorgerebbe quindi il problema se, ove fosse esatta tale attestazione, il Tribunale fosse tenuto a rilevare d'ufficio la retrodatazione ove ne ricorressero i presupposti.
Ritiene questa Corte che, anche se esiste giurisprudenza contraria, secondo cui la questione dovrebbe essere sottoposta al giudice competente, il cui provvedimento sarebbe appellabile dinanzi al Tribunale della Libertà (Sez. 2, n. 35605 del 27.6.2007), sussistesse l'obbligo di pronunziarsi al riguardo, atteso che:
- comunque era stata chiesta la revoca della misura, e se essa fosse estinta per decorrenza dei termini di durata massima ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3), ciò prevarrebbe sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari;
- ritenendo il contrario e non applicando tale principio sussisterebbe in caso di decorrenza di detti termini l'ingiusta carcerazione dell'inquisito;
- tale argomento assorbe quello relativo all'avvenuta o meno deduzione sull'applicazione della retrodatazione. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010