Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2010, n. 9946
CASS
Sentenza 9 febbraio 2010

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Massime1

La questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto della cosiddetta "contestazione a catena" è rilevabile d'ufficio nel corso del procedimento di riesame nel quale sia stata invocata l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2010, n. 9946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9946
Data del deposito : 9 febbraio 2010

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