Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
Non opera la regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nel caso in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione per delinquere con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34576 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 830
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 9395/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO NS, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. dott. GALATI Giovanni che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 26 aprile 2007 ZO NS veniva arrestato per la ricettazione, la detenzione e il porto di due fucili e quattro pistole, alcune delle quali sottratte a guardie giurate nel corso di rapine pluriaggravate. L'arresto veniva convalidato e lo ZO raggiunto da ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Taranto. A seguito di richiesta di giudizio immediato del 23 luglio 2007, veniva celebrato il processo di primo grado con rito abbreviato, al cui esito lo ZO riportava condanna. In data 14 marzo 2008 il G.I.P. di Taranto emetteva, nell'ambito di diverso procedimento, altra ordinanza di custodia cautelare a carico dello ZO, con al quale gli si contestava nuovamente il possesso delle armi di cui all'ordinanza dell'aprile 2007, nonché: associazione a delinquere volta a commettere più delitti di rapina a banche portavalori e furgoni blindati;
- rapina commessa in Manduria il 10 febbraio 2007;
- rapina commessa in Francavilla Fontana il 24 aprile 2007;
- i reati-satellite in relazione strumentale con le due predette rapine.
Con istanza 12 gennaio 2009 lo ZO chiedeva la scarcerazione per decorso dei termini di custodia relativi all'ordinanza del 14 marzo 2008, il cui inizio doveva essere retrodatato al 26 aprile 2007, poiché, secondo l'istante, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti tutti gli elementi indizianti poi adoperati per l'emissione della seconda ordinanza;
s'imponeva pertanto l'applicazione dell'art. 297 c.p.p. sul divieto di contestazione a catena. Il G.I.P., con provvedimento 19 gennai 2009, riteneva la fondatezza dell'istante con esclusivo riferimento a tre imputazioni, costituenti duplicato di quelle poste a fondamento dell'ordinanza del 2007, ma la rigettava con riferimento al delitto associativo, alle due rapine e agli altri reati ad esse strumentali. In data 10 febbraio 2009 il Tribunale di Taranto respingeva l'appello dell'indagato ex art. 310 c.p.p.. Premetteva il Tribunale che il caso riguardava due diverse ipotesi di contestazione a catena. Il primo caso poteva ipotizzarsi tra i fatti contestati nel 2007 e le rapine contestate nel 2008, poiché tra questi due gruppi di reati sussisteva connessione qualificata, sicché il divieto di contestazione a catena per ordinanze emesse in procedimenti diversi dipendeva dal fatto che vi fosse desumibilità dagli atti dei fatti relativi alla seconda ordinanza prima che si adottasse il rinvio a giudizio nel procedimento di cui alla prima ordinanza. Il secondo caso riguardava invece il rapporto tra delitto associativo e tutti gli altri reati, che non era connotato da alcuna ipotesi di connessione qualificata, sicché il divieto di contestazione a catena per ordinanze emesse in procedimenti diversi dipendeva dal fatto che vi fosse desumibilità dagli atti dei fatti relativi alla seconda ordinanza nel momento in cui veniva emessa la prima.
Con riguardo al primo caso, il Tribunale affermava che i fatti contestati nel 2008 non erano desumibili dagli atti nel 2007, poiché l'ultima informativa dei CC nel procedimento riguardante le rapine era stata depositata un mese dopo la richiesta di giudizio immediato formulata nel primo procedimento relativo alle armi. Il Tribunale spiegava inoltre che ai fini dell'applicazione dell'art.297 c.p.p., la fissazione del momento della desumibilità dagli atti doveva comprendere anche il tempo necessario alla rielaborazione e comprensione dei datti materiali acquisiti e che quindi non il concetto di desumibilità non poteva ridursi alla constatazione della semplice presenza in atti di talune risultanze investigative. Con riguardo all'imputazione associativa, il Tribunale aggiungeva che l'ipotesi di una desumibilità dagli atti del delitto associativo era ancor più remota, poiché la prima misura custodiale era stata adottata in un procedimento nel quale non erano contemplate ipotesi plurisoggettive e inoltre il materiale indiziario valido per l'associazione scaturiva dall'analisi comparativa delle modalità di commissione di una serie di rapine,nonché da attività di intercettazione, osservazione e pedinamento tutte successive al primo arresto.
Contro l'ordinanza ricorre lo ZO con un unico complesso motivo nel quale si denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione, poiché il Tribunale non aveva preso in esame gli atti analiticamente indicati dalla difesa (in particolare, comunicazioni di notizia di reato nelle date del 30 aprile e del 12 giugno 2007 e pregresse richieste di autorizzazione e/o di proroga ad intercettazione e ambientale), dai quali emergeva che i delitti di cui alla seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima. Si contestava inoltre l'opinione del Tribunale secondo cui non vi fosse connessione qualificata tra delitto associativo e reati-scopo.
Il ricorso non è fondato.
Occorre partire dalla massima di Cass. Sez. 2, sent. n. 17575 dep. il 22 maggio 2006 secondo cui "L'applicazione della regola della retrodatazione della decorrenza del termini di custodia cautelare, nel caso di emissione di più ordinanze che dispongono la medesima misura nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, presuppone che i fatti dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza".
La regola ivi enunciata per l'associazione mafiosa vale comunque anche per l'associazione a delinquere semplice, la cui struttura formale è identica. Parimenti pacifico è che il delitto associativo ascritto allo ZO sia contestato come permanente fino al 14 marzo 2008 e che quindi sia successivo alla prima ordinanza. Deve conseguentemente escludersi che si possa utilmente richiamare il divieto di contestazione a catena, la cui operatività presuppone che i reati di cui alla seconda ordinanza siano anteriori alla prima, ciò che non può dirsi nel caso di specie con riferimento al delitto associativo.
Il ricorrente, evidentemente consocio di tale problema, lamenta l'assenza di prove sulla partecipazione associativa nell'epoca successiva alla prima carcerazione. In questi ristretti termini, il ricorso pone una quaestio facti che è estranea al giudizio di legittimità; di essa possono apprezzarsi solo i profili di ordine generale attinenti alla struttura della norma incriminatrice e alle modalità di consumazione del reato. Su questi punti, la Corte non vede motivo per discostarsi dal proprio consolidato orientamento, esemplificato dal già citato precedente di questa stessa Sezione n. 17575/2006 e autorevolmente ribadito da Cass. Sez. Un., sent. n. 14535 dep. il 10 aprile 2007. La razionalità di quell'indirizzo deriva dalla fisionomia del delitto associativo, la cui sostanza consiste in un vincolo di appartenenza che una volta contratto non necessita di condotte ulteriori per il suo mantenimento, sicché non può ritenersi automaticamente reciso dalla carcerazione, nemmeno quando essa sia disposta proprio per lo stesso delitto associativo. In conclusione, il ricorrente non può quindi far discendere dal suo solo stato di carcerazione l'impossibilità di rimanere affiliato all'associazione anche dopo la prima ordinanza cautelare del 2007; la contestazione del reato come consumato anche in epoca successiva impedisce la retrodatazione dei termini.
mancando il basilare requisito dell'anteriorità del fatto rispetto alla prima ordinanza.
Peraltro, anche con riferimento ai delitti-scopo contestati nel 2008, le conclusioni prese nel provvedimento impugnato appaiono immuni da censure, in quanto affermano la non desumibilità dagli atti dei fatti contestati nel 2008 sulla base di una fondamentale e condivisibile premessa logica, attinente agli elementi indiziari derivanti da colloqui intercettati e non chiaramente decifrabili:
essi non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato e abbisognano di un'ulteriore fase di investigazione e/o di studio in modo da poter essere decrittati, collegati tra loro e con ogni altra possibile emergenza ed infine riconosciuti nella loro dimensione indiziaria. Posta tale premessa di ordine generale, la conclusione del Tribunale secondo cui la desumibilità dagli atti non poteva farsi risalire ad epoca anteriore al deposito dell'ultima informativa, che riferiva su tutta l'attività intercettativa e di osservazione, appare condivisibile.
Alla ritenuta infondatezza del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009