Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34576
CASS
Sentenza 8 maggio 2009

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Non opera la regola della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare nel caso in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione per delinquere con descrizione del momento temporale di commissione mediante una formula cosiddetta aperta, che faccia uso di locuzioni tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34576
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34576
    Data del deposito : 8 maggio 2009

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