Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
Nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, poiché il giudizio di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimentoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2008, n. 10325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10325 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 23/01/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 223
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 33368/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC IE, nato l'[...];
avverso l'ordinanza 4 luglio 2007 del Tribunale del riesame di Roma che confermava l'ordinanza 24 maggio 2007 del G.I.P. del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il difensore del ricorrente avv. Staniscia che insiste per l'accoglimento del ricorso stesso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 297 e 303 c.p.p., versandosi nella specie in una inaccettabile contestazione a catena, essendosi verificatisi i fatti-reato, contemplati nell'ordinanza del G.I.P. in data 24 maggio 2007, in tempo cioè antecedente ad altri provvedimenti custodiali (27 febbraio 2006 e 9 marzo 2006) che hanno raggiunto lo EC, tutti connotati dalla stessa misura afflittiva, identità di illecito (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e ambito temporale (marzo-maggio 2005).
Con memoria pervenuta il 18 gennaio 2008, il difensore del ricorrente delinea in modo analitico ed ineccepibile (pagg.1-8) il quadro teorico della "retrodatazione", finendo peraltro con il sostenere che i giudici del Tribunale del riesame di Roma avrebbero errato ad affermare che esula dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare, per decorrenza dei termini di fase, in relazione ad asserita contestazione a catena, in quanto tale vizio processuale non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare.
E infatti, secondo la tesi difensiva, dall'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame, conseguirebbe che il Tribunale (al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato, anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso), avrebbe dovuto verificare l'assenza dei presupposti legittimanti l'avvenuta adozione della misura cautelare personale emessa nei confronti dello EC.
La censura, per il suo valore assorbente, va preliminarmente trattata.
Questo Collegio ritiene, infatti, di aderire al principio giurisprudenziale stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo le quali, poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la questione relativa alla inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare, per decorrenza dei termini di fase, in relazione alla asserita contestazione a catena (cfr. anche termini: Cass. Penale sez. sez. 2, sentenza 41044, 13 ottobre-li novembre 2005, Rv. 232697 pres. Nardi est. Sirena, imputato. Guttadauro). Da ciò l'inammissibilità della doglianza e l'impossibilità di accedere alla valutazione della sussistenza o meno del dedotto fatto di retrodatazione.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta genericamente la carenza e/o insufficienza della motivazione in punto di "esigenze special-preventive" di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c).
Il motivo inerente alle insussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata è del tutto generico, e non costituisce neppure una comprensibile censura alla ampia, persuasiva e ragionevole motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha ritenuto la pericolosità sociale dell'indagato (art. 274 c.p.p., lett. c) e l'adeguata proporzionalità della misura applicata, in base:
a) all'arco temporale, alla gravità dei fatti, costituiti da 5 episodi di cessione;
b) al collegamento con altri soggetti implicati nell'acquisto di sostanze stupefacenti da cedere a tossicodipendenti;
c) alla personalità del prevenuto connotata da un percorso di vita segnato dal traffico di stupefacenti e dall'irreversibile sua inclinazione criminosa, che impedisce il ricorso a forme più attenuate di cautela personale;
d) alla previsione di non inquadrabilità della vicenda nello schema del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Trattasi all'evidenza di una motivazione completa ed ineccepibile, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende, determinata in considerazione del contenuto dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui l'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008