Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT I A D brey A IC , 0 S S L O 41 B L A T L B T , R O 3 A A B ' S 3 I L E Cob 5 L D P S E A . I D T N N I S S G 3 O O N 7 P ORT029 85 /0 1 E - A M 8 S IN NOME DEL POPOLO ITAL NO I - D 1 I A E 1 A , D O E E G R T T T Oggetto I G N S I E E P I G S L Cimatione affitto E E D R SEZIONE TERZA CIVILE A O L L agrario E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12835/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Michele LO PIANO Cron.6233 - Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere Ud. 03/10/00 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B VICO 22 presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO BELLACOSA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ET IN, ET NN, elettivamente * domiciliate in ROMA VIA IVANOE BONOMI 92, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE DI LUCA, difese dall'avvocato LIVIO PROVITERA, giusta delega in atti;
2000
- controricorrenti -
1532 avverso la sentenza n. 701/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 04/03/98 e depositata il 30/03/98 (R.G. 1804/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Luigi VILLA (per delega Avv. P. BELLACOSA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11.7.1994 alla Sezione specializ- zata agraria del Tribunale di Napoli AR EL chiedeva dichiararsi la cessazione del rapporto di af- fitto relativo al fondo rustico in S. Giovanni a Teduc- cio condotto da AM PI e NN. Instauratosi il contraddittorio, le due AM den eccepivano, in via preliminare, l'improponibilità della domanda per il mancato tentativo di conciliazione anche nei confronti dell'altra sorella AM AR A- ria;
nel merito deducevano la infondatezza della doman- da stessa, essendosi il contratto rinnovato per ulte- riori 15 anni;
proponevano, poi, domanda riconvenziona- le per il pagamento dei miglioramenti apportati al fon- do. 2 Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AM AR RO, che restava con- tumace, l'adita Sezione con sentenza del 28.4 27.5.1997 dichiarava la cessazione del contratto alla data del 10.11.1996, condannando le resistenti al rila- scio per la data del 10.11.1997, e rigettava la domanda riconvenzionale, condannando le medesime resistenti al- le spese. Avverso la decisione AM NN e PI proponevano appello, cui resisteva AR EL. Con sentenza del 4.3-30.3.1998 la Corte d'appello di Napoli Sezione specializzata agraria, in riforma della decisione impugnata, dichiarava improponibile la domanda proposta dalla AR "per mancato tentativo di conciliazione nei confronti di AM AR A- ria", ritenendo assorbiti gli altri motivi di appello. Compensava tra le parti le spese dei due gradi di giu- dizio. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso AR EL sulla base di tre motivi, illu- strati da memoria. Hanno resistito con controricorso AM NN e AM PI. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia violazione o falsa ap- 3 plicazione di norme di diritto (in relazione agli artt. 102 e 420 comma 9 c.p.c. e agli artt. 46 e 48 1. n. 203/82). La ricorrente deduce, in primis, la nullità della sentenza di appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di AM AR RO, litisconsorte pretermesso;
deduce, poi, la non necessarietà del tentativo di conciliazione nei con- fronti della stessa. La censura è fondata già nel suo primo profilo. - il cui esame diretto si impone Risulta ex actis al giudice di legittimità in relazione alla natura del - a) che il Tri- vizio denunciato (error in procedendo) contraddittorio nei bunale ordinò l'integrazione del I confronti di AM AR RO ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e che a ciò parte ricorrente prestò ossequio con relativa citazione (restando peraltro la AM M.R. contumace nel giudizio); b) che AM NN e PI, appellanti della decisione di primo grado, non hanno notificato a AM M.R. il ricorso in ap- pello;
c) che il giudice di appello non ha, perciò, di- sposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa. Pacifico tutto questo, non può revocarsi in dubbio che il giudizio di appello non si è svolto nei confron- ti di tutte le parti, essendo stata omessa la parteci- 4 pazione al giudizio di un litisconsorte necessario (AM M.R.), tale ritenuto dal giudice di prime cure, con conseguente nullità della sentenza impugnata siccome resa a contraddittorio non integro, ancorché concernesse "domanda ab origine da considerarsi impro- cedibile", come obiettato dalle controricorrenti, do- vendo la improcedibilità (o improponibilità, quale di- chiarata) essere comunque affermata nel contraddittorio di tutte le parti, anche di quella (AM M.R.) ri- masta contumace, una volta da essa acquisita la qualità di parte nel giudizio. Non senza dire, poi, quando all'omesso tentativo di (anche) nei confronti del soggetto delconciliazione quale è stata disposta l'integrazione del contradditto- dur rio, che, come da questa Corte regolatrice rilevato, radicata una lite, ove venga ad essere integrato il contraddittorio, nella ritenuta sussistenza di una ipo- tesi di litisconsorzio necessario, non perciò solo il giudice adito deve dichiarare l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conci- liazione nei confronti del litisconsorte originariamen- te pretermesso, ma deve pronunciare nel merito (cfr. in tali sensi sent. n. 6295/1995). In questo caso, infat- ti, oltre ad esistere coincidenza soggettiva tra coloro che hanno partecipato (o che sono stati posti in grado 5 di partecipare) al tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 1. n. 203/82 e quanti hanno assunto nel successivo giudizio la qualità di parte, non sussiste nei confronti del soggetto del quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio la ragione addotta normalmente a giustificazione della necessità del ten- tativo di conciliazione, che è quella di evitare l'insorgere della controversia, posto che è già instau- rata. A parte, altresì, l'ulteriore rilievo superato, comunque, nel caso in esame, dalla disposta integrazio- che in presenza di ne del contraddittorio - una fami- glia coltivatrice, quale implicitamente ritenuta sussi- stente nella fattispecie, la rappresentanza passiva nel den giudizio intrapreso dal proprietario concedente compete in maniera disgiunta ad ognuno dei componenti la fami- glia coltivatrice, ciò che implica la sufficienza del tentativo di conciliazione svolto nei confronti di uno solo di essi e, per altro verso, la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i componenti la famiglia coltivatrice (cfr. Cass. n. 2983/1998; Cass. n. 4686/1999). Il motivo va, pertanto, accolto, restando in tale pronuncia assorbiti il secondo motivo (per difetto e contraddittorietà della motivazione circa la procedibi- lità del giudizio) ed il terzo (concernente la richie- 6 sta della decisione nel merito e la pronuncia sulle spese). Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla stessa Se- zione specializzata agraria della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
La CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla stessa Sezione spe- cializzata agraria della Corte di Appello di Napoli. Così deciso, il 3.10.2000. IL PRESIDENTEБонсай IL CONSIGLIERE EST. Jovan Jonato Calabrese CANCELLIERE C ений Depositata in Cancelleria 11Oggi, 1 MAR. 2001. I A D S , S IL CANCELLIERE O A 0 3 L L 1 L 3 Giovanni Giambattista , . 5 O A T B S R . E I A P N D S A I A . D E N O N T 7 - S I G S 8 O O - N P 3 A E 1 M S D I I E E A , A D G O O R G E T T T E S T L I I N E R G I S E A E D R L L O E D 7