CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19996 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De CO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2026 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere ET OS;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale RE TU, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Venezia, pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva disposto il sequestro preventivo della somma in denaro contante pari a 15.000,00 euro, rinvenuta, in sede di perquisizione in data 25 marzo 2025, nel possesso di RO De CO, sottoposto a indagini per il delitto ricettazione, aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Arena, commesso in data 6 aprile 2022. Seguendo la pronuncia di annullamento con rinvio deliberata dalla Prima sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 650 del 31 ottobre 2025, dep. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19996 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2026), il Tribunale del riesame ha ricondotto la misura cautelare reale a un sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., prodromico alla confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre, tramite il difensore, RO De CO, articolando due motivi. 2.1. Il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti della sproporzione e della ragionevolezza temporale. Il giudizio di sproporzione è fondato su un mero confronto aritmetico tra l'importo della somma sequestrata e i redditi dichiarati (come risultanti dalla nota integrativa depositata dall'ufficio di Procura nel corso dell'udienza del 23 gennaio 2026), senza considerare "la capacità patrimoniale complessiva del soggetto, frutto di un'intera vita lavorativa". Il Tribunale, senza addurre reali ragioni a sostegno, ha liquidato come irrilevante la possibilità che la somma in sequestro costituisca frutto di risparmi accumulati nel tempo o normale giacenza di cassa di dell'attività commerciale svolta dall'indagato (titolare di un'impresa artigiana di meccanico e gommista). Inoltre l'ordinanza impugnata non si fa carico di rispettare il principio di ragionevolezza temporale e non offre alcuna argomentazione per superare lo iato temporale tra il fatto contestato, circoscritto a un episodio di ricettazione risalente al 2022, e la data di rinvenimento del denaro. 2.2. Il secondo motivo deduce carenza assoluta di motivazione sul requisito del periculum in mora. Le ragioni della decisione si risolvono in formule stereotipate e presunzioni astratte quali la "volatilità del contante" e la "contiguità a contesto associativo di stampo 'ndranghetista", del tutto sganciati da elementi concreti in grado di dimostrare la sussistenza di un rischio imminente di dispersione del bene;
anzi i dati raccolti depongono in senso contrario, considerato che la somma di denaro era custodita in cassaforte, quindi con una modalità antitetica alla volontà di dispersione. 3. Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen. nel testo risultante dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 3. Si versa in un giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Prima sezione della Corte di cassazione. 3.1. I contorni della vicenda si trovano delineati nella sentenza rescindente (Sez. 1, n. 650 del 31 ottobre 2025, [...]). RO De CO è indagato per il reato di ricettazione (aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Arena), commesso in data 6 aprile 2022. Nel corso delle indagini – che riguardano una ramificazione veneta della cosca calabrese facente capo alla famiglia Arena – è stata monitorata l’attività di FR VA, ritenuto intraneo alla articolazione scaligera della cosca. Da alcune conversazioni intercettate si è ipotizzato che VA fosse solito riversare parte dei profitti illeciti alla "casa madre" calabrese. In tale contesto, è emersa la figura di RO De CO quale soggetto, contiguo alla cosca;
costui il 5 aprile 2022 ricevette da VA la somma di 30.000,00 euro destinata alla cosca Arena. Per tale condotta De CO è stato sottoposto a indagine in ordine al reato di ricettazione aggravato da finalità mafiosa. Nel corso di una perquisizione eseguita il 25 marzo 2025 RO De CO è stato trovato in possesso della somma di 15.000,00 euro (suddivisa in banconote da 50 euro). In forza di tali elementi il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro del denaro contante a titolo di misura cautelare finalizzata alla confisca del profitto del reato di ricettazione commesso il 5 aprile 2022. 3.2. Quel sequestro, confermato dal Tribunale del riesame, è stato annullato dalla Corte di cassazione. La sentenza rescindente ha escluso la configurabilità di un sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, per l'impossibilità di ipotizzare un 4 qualsiasi nesso tra il reato di ricettazione commesso tre anni prima e il denaro rivenuto in sede di perquisizione;
la medesima sentenza ha precisato, contestualmente, che il sequestro, in astratto, avrebbe potuto essere ricondotto "al vincolo finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., atteso che il reato di ricettazione cui fanno riferimento i giudici del merito rientra – come è noto – nell’elenco dei reati-spia, pur con le rilevanti precisazioni desumibili dai contenuti di Corte cost. n. 33 del 2018", rilevando però una totale carenza motivazionale sui requisiti di quella tipologia di sequestro, nonché sulle allegazioni difensive tese a introdurre una giustificazione della apparente sproporzione. 3.3. In questa nuova ottica — individuata dalla sentenza di annullamento con rinvio e, quindi, non sindacabile in questa sede (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699 - 01) — si è posto il Tribunale del riesame di Venezia che, proprio seguendo la sollecitazione della prima sezione della Corte di cassazione, ha ricondotto il sequestro a quello funzionale alla confisca c.d. "estesa" o "allargata". In tale prospettiva ha valutato la sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi, di importi minimi, dichiarati dall'imputato negli ultimi anni (euro 3.000,00 circa per l'anno 2022, euro 16.000,00 circa per il 2023, euro 15.000,00 circa per l'anno 2024). 4. Ferma l'inammissibilità delle censure mosse alla logicità della motivazione, in quanto non deducibili, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 4.1. Viene in rilievo l'istituto della “confisca in casi particolari” che, in origine disciplinato dal dl. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito dalla legge n. 356 del 1992, è ora previsto dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito dell’introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice attuato dal d. lgs. n. 21 del 2018. 4.1.1. Il primo comma della norma citata recita: «Nei casi di condanna ... per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (il cui novero ricomprende anche i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.), […] 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, cod. pen. […] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». La disposizione in rilievo riconnette, dunque, a due elementi – la qualità di condannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui il 5 condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica – la presunzione che il patrimonio stesso derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare;
presunzione solo relativa, potendo il condannato vincerla giustificando la provenienza dei beni. I caratteri della confisca “allargata” si trovano delineati in maniera perspicua nella sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, OS. La previsione normativa della confisca […] trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L’accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nella considerazione del legislatore, quindi, l'attribuzione al soggetto della commissione di uno dei "reati-spia" costituisce indicatore dell'acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico. La relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili. In questi termini si era già espressa la Corte costituzionale laddove, con la sentenza n. 33 del 2018, ha chiarito che il giudice non deve «ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del condannato. Si rileva, infatti, che, se fosse richiesto il nesso di “pertinenzialità” al reato per cui si è proceduto, la norma risulterebbe priva di “valore aggiunto” rispetto alla generale previsione dell’art. 240 cod. pen., limitandosi a rendere obbligatoria la confisca di alcune cose che la disposizione del codice configura come facoltativa». 4.1.2. Va premesso che la confiscabilità dei singoli beni non è esclusa dal fatto che gli stessi sono stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (così Sezioni Unite OS cit.). Tuttavia la coerenza col sistema dei valori costituzionali pretende che la presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi 6 irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento «La ricordata tesi della "ragionevolezza temporale" risponde, in effetti, all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all’intiera vita del condannato. Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni, il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare» (così Corte Cost. sentenza n. 33 del 2018). 4.2. La decisione impugnata non si conforma ai principi esposti in quanto difetta in toto la motivazione sul profilo della ragionevolezza temporale. Tale vizio, integra, come detto, una violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale, difatti, non ha indicato la fascia di «ragionevolezza temporale» entro la quale la presunzione è destinata ad operare, che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 33 del 2018, va determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria e quindi del vincolo cautelare ad essa prodromico. E ciò tenendo conto che spetta al giudice di merito verificare se, in relazione alle connotazioni dei fatti e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica, occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione di illecita accumulazione. 5. Il secondo motivo sul periculum in mora è assorbito. 6. Consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. Il giudice di rinvio è investito della complessiva valutazione del decreto di sequestro e dovrà riesaminare tutti i presupposti in discussione: caratteristiche della singola vicenda concreta;
sproporzione; ragionevolezza temporale;
periculum in mora. 7
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET IA OS RA OS NN CC
sentita la relazione svolta dal consigliere ET OS;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale RE TU, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Venezia, pronunciandosi in sede di rinvio, ha confermato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia aveva disposto il sequestro preventivo della somma in denaro contante pari a 15.000,00 euro, rinvenuta, in sede di perquisizione in data 25 marzo 2025, nel possesso di RO De CO, sottoposto a indagini per il delitto ricettazione, aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Arena, commesso in data 6 aprile 2022. Seguendo la pronuncia di annullamento con rinvio deliberata dalla Prima sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 650 del 31 ottobre 2025, dep. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19996 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2026), il Tribunale del riesame ha ricondotto la misura cautelare reale a un sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., prodromico alla confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen. 2. Avverso l’indicato provvedimento ricorre, tramite il difensore, RO De CO, articolando due motivi. 2.1. Il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti della sproporzione e della ragionevolezza temporale. Il giudizio di sproporzione è fondato su un mero confronto aritmetico tra l'importo della somma sequestrata e i redditi dichiarati (come risultanti dalla nota integrativa depositata dall'ufficio di Procura nel corso dell'udienza del 23 gennaio 2026), senza considerare "la capacità patrimoniale complessiva del soggetto, frutto di un'intera vita lavorativa". Il Tribunale, senza addurre reali ragioni a sostegno, ha liquidato come irrilevante la possibilità che la somma in sequestro costituisca frutto di risparmi accumulati nel tempo o normale giacenza di cassa di dell'attività commerciale svolta dall'indagato (titolare di un'impresa artigiana di meccanico e gommista). Inoltre l'ordinanza impugnata non si fa carico di rispettare il principio di ragionevolezza temporale e non offre alcuna argomentazione per superare lo iato temporale tra il fatto contestato, circoscritto a un episodio di ricettazione risalente al 2022, e la data di rinvenimento del denaro. 2.2. Il secondo motivo deduce carenza assoluta di motivazione sul requisito del periculum in mora. Le ragioni della decisione si risolvono in formule stereotipate e presunzioni astratte quali la "volatilità del contante" e la "contiguità a contesto associativo di stampo 'ndranghetista", del tutto sganciati da elementi concreti in grado di dimostrare la sussistenza di un rischio imminente di dispersione del bene;
anzi i dati raccolti depongono in senso contrario, considerato che la somma di denaro era custodita in cassaforte, quindi con una modalità antitetica alla volontà di dispersione. 3. Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen. nel testo risultante dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. per tutte Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). 3. Si versa in un giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Prima sezione della Corte di cassazione. 3.1. I contorni della vicenda si trovano delineati nella sentenza rescindente (Sez. 1, n. 650 del 31 ottobre 2025, [...]). RO De CO è indagato per il reato di ricettazione (aggravato dalla finalità di agevolazione della cosca Arena), commesso in data 6 aprile 2022. Nel corso delle indagini – che riguardano una ramificazione veneta della cosca calabrese facente capo alla famiglia Arena – è stata monitorata l’attività di FR VA, ritenuto intraneo alla articolazione scaligera della cosca. Da alcune conversazioni intercettate si è ipotizzato che VA fosse solito riversare parte dei profitti illeciti alla "casa madre" calabrese. In tale contesto, è emersa la figura di RO De CO quale soggetto, contiguo alla cosca;
costui il 5 aprile 2022 ricevette da VA la somma di 30.000,00 euro destinata alla cosca Arena. Per tale condotta De CO è stato sottoposto a indagine in ordine al reato di ricettazione aggravato da finalità mafiosa. Nel corso di una perquisizione eseguita il 25 marzo 2025 RO De CO è stato trovato in possesso della somma di 15.000,00 euro (suddivisa in banconote da 50 euro). In forza di tali elementi il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro del denaro contante a titolo di misura cautelare finalizzata alla confisca del profitto del reato di ricettazione commesso il 5 aprile 2022. 3.2. Quel sequestro, confermato dal Tribunale del riesame, è stato annullato dalla Corte di cassazione. La sentenza rescindente ha escluso la configurabilità di un sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, per l'impossibilità di ipotizzare un 4 qualsiasi nesso tra il reato di ricettazione commesso tre anni prima e il denaro rivenuto in sede di perquisizione;
la medesima sentenza ha precisato, contestualmente, che il sequestro, in astratto, avrebbe potuto essere ricondotto "al vincolo finalizzato alla confisca estesa ai sensi dell’art. 240 bis cod. pen., atteso che il reato di ricettazione cui fanno riferimento i giudici del merito rientra – come è noto – nell’elenco dei reati-spia, pur con le rilevanti precisazioni desumibili dai contenuti di Corte cost. n. 33 del 2018", rilevando però una totale carenza motivazionale sui requisiti di quella tipologia di sequestro, nonché sulle allegazioni difensive tese a introdurre una giustificazione della apparente sproporzione. 3.3. In questa nuova ottica — individuata dalla sentenza di annullamento con rinvio e, quindi, non sindacabile in questa sede (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699 - 01) — si è posto il Tribunale del riesame di Venezia che, proprio seguendo la sollecitazione della prima sezione della Corte di cassazione, ha ricondotto il sequestro a quello funzionale alla confisca c.d. "estesa" o "allargata". In tale prospettiva ha valutato la sproporzione tra la somma sequestrata e i redditi, di importi minimi, dichiarati dall'imputato negli ultimi anni (euro 3.000,00 circa per l'anno 2022, euro 16.000,00 circa per il 2023, euro 15.000,00 circa per l'anno 2024). 4. Ferma l'inammissibilità delle censure mosse alla logicità della motivazione, in quanto non deducibili, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 4.1. Viene in rilievo l'istituto della “confisca in casi particolari” che, in origine disciplinato dal dl. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito dalla legge n. 356 del 1992, è ora previsto dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito dell’introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice attuato dal d. lgs. n. 21 del 2018. 4.1.1. Il primo comma della norma citata recita: «Nei casi di condanna ... per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (il cui novero ricomprende anche i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.), […] 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, cod. pen. […] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». La disposizione in rilievo riconnette, dunque, a due elementi – la qualità di condannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui il 5 condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica – la presunzione che il patrimonio stesso derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare;
presunzione solo relativa, potendo il condannato vincerla giustificando la provenienza dei beni. I caratteri della confisca “allargata” si trovano delineati in maniera perspicua nella sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, OS. La previsione normativa della confisca […] trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L’accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nella considerazione del legislatore, quindi, l'attribuzione al soggetto della commissione di uno dei "reati-spia" costituisce indicatore dell'acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico. La relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili. In questi termini si era già espressa la Corte costituzionale laddove, con la sentenza n. 33 del 2018, ha chiarito che il giudice non deve «ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del condannato. Si rileva, infatti, che, se fosse richiesto il nesso di “pertinenzialità” al reato per cui si è proceduto, la norma risulterebbe priva di “valore aggiunto” rispetto alla generale previsione dell’art. 240 cod. pen., limitandosi a rendere obbligatoria la confisca di alcune cose che la disposizione del codice configura come facoltativa». 4.1.2. Va premesso che la confiscabilità dei singoli beni non è esclusa dal fatto che gli stessi sono stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (così Sezioni Unite OS cit.). Tuttavia la coerenza col sistema dei valori costituzionali pretende che la presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi 6 irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento «La ricordata tesi della "ragionevolezza temporale" risponde, in effetti, all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all’intiera vita del condannato. Risultato che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni, il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare» (così Corte Cost. sentenza n. 33 del 2018). 4.2. La decisione impugnata non si conforma ai principi esposti in quanto difetta in toto la motivazione sul profilo della ragionevolezza temporale. Tale vizio, integra, come detto, una violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale, difatti, non ha indicato la fascia di «ragionevolezza temporale» entro la quale la presunzione è destinata ad operare, che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 33 del 2018, va determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria e quindi del vincolo cautelare ad essa prodromico. E ciò tenendo conto che spetta al giudice di merito verificare se, in relazione alle connotazioni dei fatti e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica, occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione di illecita accumulazione. 5. Il secondo motivo sul periculum in mora è assorbito. 6. Consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. Il giudice di rinvio è investito della complessiva valutazione del decreto di sequestro e dovrà riesaminare tutti i presupposti in discussione: caratteristiche della singola vicenda concreta;
sproporzione; ragionevolezza temporale;
periculum in mora. 7
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ET IA OS RA OS NN CC