Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/04/2026, n. 9464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9464 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
N. 15346/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Oggetto:
Numero registro generale 15346/2023 Numero sezionale 4939/2025 Numero di raccolta generale 9464/2026 Data pubblicazione 14/04/2026
RC ET
Presidente
AN VA
Consigliere
PASQUALINA A.P. CONDELLO
Consigliere
Ricognizione di debito Accordo solutorio mediante cessione al creditore dei diritti di riscatto di polizza vita Contratto preliminare cessione
di
Adesione
dell'assicuratore - Necessità
LE SS
Consigliere
Ud. 19.12.2025 PU
OR IJ
Consigliere Rel.
Cron.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.N. 15346/2023
sul ricorso N. 15346/2023 R.G. proposto da:
AR PE, rappresentato e difeso L'avv. Stefano Recchioni come da procura in calce al ricorso, domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore;
- ricorrente -
contro
ET AO, rappresentato e difeso L'avv. Valerio Di Gravio come da procura in calce al controricorso, domiciliato all'indirizzo PEC del proprio
difensore;
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Firmato Da: OR LJ Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 593c3708834c3efb- Firmato Da: ET RC Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b187ee71405e3d
N. 15346/23 R.G.
Numero registro generale 15346/2023 Numero sezionale 4939/2025 Numero di raccolta generale 9464/2026 Data pubblicazione 14/04/2026
- controricorrente -
e contro
RI INVESTMENTS LIFE s.p.a., in persona del procuratore speciale ND VI, rappresentata e difesa L'avv. Stefano Rossi, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore;
-
controricorrente -
Firmato Da: OR LJ Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 593c3708834c3efb- Firmato Da: ET RC Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b187ee71405e3d
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, recante il n. 51/2023 e pubblicata in data 2.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19.12.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
uditi gli avv.ti Stefano Recchioni, Giuseppe Tamberi, per delega dell'avv. Di Gravio, e Stefano Rossi;
udito il Sostituto Procuratore Generale dr. Mario Fresa.
FATTI DI CAUSA
1. Con "Privatvereinbarung" (accordo privato) autenticato da notaio austriaco in data 14.4.2011, LO ET, dopo essersi riconosciuto debitore di PE AR della somma di € 1.415.000,00, concordò col predetto di estinguere l'esposizione mediante cessione dei diritti a lui rivenienti dalla polizza assicurativa sulla vita a capitale garantito n. 9305641 (con decorrenza dal 15.10.2010 e con premio versato pari ad € 1.415.000,00), dallo stesso contratta con RI IN LI s.p.a., del pari concordando che il riscatto non potesse effettuarsi prima di sette anni e nelle more impegnandosi esso contraente ad indicare quale unico beneficiario della polizza, in caso di sua morte, il creditore PE AR.
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N. 15346/23 R.G.
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2. A seguito del dedotto inadempimento di tale "Privatvereinbarung" da parte di LO TZ, alla scadenza settennale, PE AR propose dinanzi al Tribunale di Bolzano ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in data 20.7.2020, con cui chiese, previa la relativa declaratoria, l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., "che dispon[esse] il trasferimento in favore del sig. PE AR, della titolarità ovvero proprietà esclusiva della polizza sulla vita n. 9305641"; in subordine, per l'ipotesi in cui il contraente avesse parzialmente riscattato le somme, chiese l'emissione di analoga sentenza costitutiva, con condanna del ET al pagamento della differenza;
in ulteriore subordine, per l'ipotesi che la sentenza costitutiva non fosse pronunciabile, chiese la condanna del ET al pagamento di € 1.415.000,00 in forza della ricognizione di debito suddetta, oltre accessori.
3. Disposta dal G.I. la comparizione delle parti e assegnato il termine per la notifica, si costituì LO ET, il quale chiese il rigetto delle domande attoree, sostenendo la nullità per illiceità della causa del rapporto sottostante al "Privatvereinbarung" del 14.4.2011 o di quest'ultimo, essendo in contrasto con norme imperative di legge, ed in subordine chiese di limitare la propria condanna al pagamento in favore dell'AR al solo importo capitale di € 1.415.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c.
4. Si costituì in giudizio anche la RI IN LI s.p.a. (di seguito, anche solo "RI"), eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, previa conversione del rito, che il Tribunale decidesse nel merito delle domande attoree secondo legge e giustizia.
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5. L'udienza di comparizione delle parti in data 12.11.2020 si svolse in modalità "da remoto", in conseguenza della pandemia da Covid-19. Il G.I. concesse alle parti temine per il deposito di memorie difensive, riservando all'esito la
decisione.
6. Quindi, con ordinanza riservata ex art. 702-ter c.p.c. depositata il 17.12.2020, l'adito Tribunale rigettò le domande attoree perché infondate, regolando le spese secondo soccombenza nel rapporto con la CO, ma compensandole nei rapporti tra l'AR e il ET, ritenendo che questi avesse confessato che le ragioni sottostanti all'accordo privato miravano a frodare il Fisco.
7. Il Tribunale, infatti, ritenne provata per presunzioni la sussistenza del rapporto causale dedotto dal convenuto (doppia compravendita immobiliare, con parziale pagamento del prezzo "in nero") e che dunque l'accordo invocato avesse causa illecita. Si osservò che "non sussiste un negozio valido a fondamento dell'atto del 14.4.2011, in assenza dell'indicazione di un rapporto diverso da quello (avente causa illecita), asserito dal convenuto, sottostante la ricognizione oggetto di causa", e che "che da tale invalidità deriva anche l'assenza di causa dell'obbligo - azionato in via principale di trasferire la titolarità della polizza a vita, con riguardo alla quale parte ricorrente sostiene l'applicabilità dell'art. 2932 c.c. coinvolgendo quindi nella presente causa anche la società di emissione della stessa polizza a vita". Precisò pure, il Tribunale, che la contestazione di RI, più che alla propria legittimazione passiva, atteneva alla "titolarità passiva" (pp. 13-14 della motivazione), donde la necessità di comunque rigettare nel merito le domande anche nei suoi confronti.
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8. Avverso detta ordinanza propose gravame PE AR, cui resistettero sia
LO ET che la CO assicurativa.
9. La Corte d'appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, con sentenza del 2.5.2023 rigettò il gravame, regolando le spese secondo soccombenza. 10. Osservò il giudice d'appello - delibando in via prioritaria il settimo motivo di gravame, con cui l'AR aveva denunciato la pretesa extrapetizione del Tribunale circa la posizione assunta da RI nel giudizio che, data la struttura necessariamente trilaterale del contratto definitivo di cessione ex art. 1406 c.c., anche per il relativo contratto preliminare era necessario il consenso del contraente cedendo. Tuttavia, poiché la CO non aveva assunto alcuna obbligazione in tal senso non avendo partecipato al "Privatvereinbarung", qualificato dalla Corte territoriale come contratto preliminare, né avendo l'AR allegato e provato che essa CO vi avesse in qualche modo aderito l'azione ex art. 2932 c.c. non solo era inconcludente nei confronti dell'assicuratore, ma la sentenza costitutiva richiesta non era accoglibile neanche nei confronti del ET, in quanto giuridicamente impossibile da emettere, per inidoneità del titolo giustificativo della domanda, costituito da un preliminare al quale era rimasta estranea una parte necessaria, ossia la contraente cedenda. 11. La Corte altoatesina passò poi a delibare il primo e il sesto motivo d'appello dell'AR, evidenziando che, in caso di promessa pura o non titolata, il promissario ha il preciso onere di allegare il rapporto sottostante già all'atto della proposizione della domanda, solo restando esonerato dalla relativa prova. Precisò poi la Corte che, poiché l'AR aveva dedotto il preteso rapporto
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effettivo sottostante (danni da fecondazione assistita praticata dal dottor ET nella sua clinica in Merano, tuttavia mal riuscita, posto che il figlio di PE AR così concepito, RO, era purtroppo nato con gravi malformazioni) solo in grado d'appello, tanto aveva fatto tardivamente e, dunque, inammissibilmente ex art. 345 c.p.c., trattandosi di allegazione in facto posta a sostegno di emendatio libelli. 12. Inoltre, la Corte territoriale individuò ragioni a suo dire ancor più prioritarie, rilevando che, con riguardo al rapporto sottostante pur tardivamente dedotto L'AR, questi non era comunque legittimato a far valere in proprio i diritti del figlio RO, per di più in assenza di autorizzazione del giudice tutelare. 13. Per tale ragione, la Corte altoatesina rigettò la domanda subordinata di condanna pure proposta L'AR, dichiarando sostanzialmente assorbiti (pp. 38-39) i motivi di gravame con cui l'appellante tendeva a dimostrare l'erroneità della prima decisione nella parte in cui s'era ritenuta la sussistenza e l'invalidità del rapporto causale dedotto in giudizio dal ET (ossia, lo si ripete, la doppia vendita immobiliare, con parziale pagamento del prezzo "in nero", peraltro perfezionatasi inter alios, ossia tra due società rispettivamente riconducibili all'AR e al ET). 14. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione PE AR, sulla scorta di dieci motivi, cui resistono con distinti controricorsi LO ET e RI IN LI s.p.a. 15. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto
del ricorso.
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N. 15346/23 R.G.
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16. Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1- Preliminarmente, occorre rilevare che il difensore di PE AR, nella memoria illustrativa, ha stigmatizzato il tenore di alcuni passaggi del controricorso di RI, ritenendoli resi in violazione dei canoni di deontologia, per aver la difesa della CO affermato che i fatti e le vicende processuali, nella rappresentazione offerta dal ricorrente, risulterebbero "artatamente scomposti" o volti a tentar "di creare confusione e distogliere l'attenzione dai cristallini approdi" dei giudici di merito. In proposito, ritiene la Corte che debba escludersi che le suddette espressioni - siano "sconvenienti" od "offensive", ai sensi dell'art. 89,
-
per quanto aspre comma 1, c.p.c.; lo stabilire poi se siano anche disciplinarmente rilevanti è questione che esula dal perimetro del giudizio di legittimità. 1.2 - Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso di RI IN LI s.p.a. sollevata dal ricorrente nella stessa memoria illustrativa, per preteso difetto di procura speciale. A parte il fatto che la preannunciata dimostrazione di tale difetto nel corso dell'odierna pubblica udienza è del tutto mancata (non avendovi la difesa del ricorrente fatto alcun cenno durante la discussione orale), deve qui rilevarsi che la procura ad litem ex art. 365 c.p.c. in favore dell'avv. Stefano Rossi venne rilasciata dal procuratore ND VI, in forza di procura speciale autenticata dal notaio Renata Mariella il 18.1.2023 (allegata), di portata talmente ampia da poter considerare lo stesso ND VI quale institore della società, e dunque abilitato al rilascio della procura ad litem in parola (v. Cass. 8793/2025).
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2.1 - Ciò posto, prima di entrare in medias res, ritiene la Corte opportuno evidenziare che, come risulta dalla lettura del cennato "Privatvereinbarung" del 14.4.2011 (il cui testo, anche nella incontestata traduzione italiana, è riprodotto in ricorso, alle pp. 5 e 6), con detto accordo LO ET cedette senz'altro a PE AR i diritti della polizza vita in parola (testualmente: LO ET "cede irrevocabilmente tutti i diritti derivanti dalla polizza di assicurazione sulla vita al sig. AR"), con l'intesa che il riscatto e dunque l'incasso dell'importo di € 1.415.000,00 -non avrebbe potuto effettuarsi prima di sette anni, onde evitare la parziale decurtazione del capitale investito, per il pagamento delle penali pattuite per il caso di riscatto precoce. Inoltre, allo scopo di garantire l'AR dal rischio di propria premorienza nel suddetto periodo, il ET si obbligò a indicarlo quale unico beneficiario della polizza vita, pure consentendogli di utilizzarla secondo le proprie occorrenze (tanto vero che l'AR, in seguito, la concesse in pegno ad una banca, col consenso del ET), all'uopo consegnandogli l'originale della polizza stessa. Insomma, nei confronti dell'assicuratore, per effetto del suddetto accordo, l'AR divenne il beneficiario per il solo caso di morte del ET, non il beneficiario per il caso di vita del portatore di rischio, né - stando alle pattuizioni - avrebbe dovuto necessariamente diventarlo, col subentro all'originario contraente sotto ogni profilo per effetto di un mai convenuto obbligo di cessione del contratto. Infatti, a ben vedere, il "Privatvereinbarung" non fa neppure cenno ad una simile eventualità, perché non utile a soddisfare i reciproci interessi: alla scadenza dei sette anni, l'AR avrebbe conseguito il capitale versato, previo riscatto della polizza da parte del ET e mediante pagamento diretto del
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dovuto da parte della CO in suo favore, e dal canto suo il ET avrebbe estinto il debito a suo carico, da lui riconosciuto nel ripetuto "Privatvereinbarung". 2.2 - Ora, quale che sia la natura di detto accordo si tratti, cioè, di un contratto atipico, in parte fondato su una datio in solutum, se non di un mero pactum de non petendo ad tempus garantito da una sorta di pegno atipico o improprio (giacché l'originale della polizza venne consegnato all'AR, che però non poteva autonomamente disporne senza il consenso del ET, com'è ovvio), se non anche di una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. - è fuori discussione che non ci si trovi al cospetto di un contratto preliminare;
né tanto meno il ET, con detto accordo, ha assunto un "obbligo di trasferimento a favore del sig. PE AR della titolarità ovvero proprietà esclusiva della polizza sulla vita n. 9305641 ..." (così le conclusioni del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, quale che sia il significato da attribuire a dette atecniche espressioni). Infatti, come s'è visto, l'accordo è immediatamente vincolante rispetto al diritto di riscatto discendente dalla polizza, trasferito all'AR e soggetto al termine settennale per il relativo esercizio (seppur per il tramite della richiesta del contraente ET verso l'assicuratore, alla scadenza); ed è immediatamente vincolante quanto al diritto dell'AR di essere designato quale beneficiario in caso di premorienza del ET rispetto alla durata ventennale della polizza (obbligazione, peraltro, adempiuta da quest'ultimo, addirittura prima della sottoscrizione dell'accordo in parola).
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Questo essendo il contenuto dell'accordo, ben si comprende perché la CO non vi abbia preso parte (ma v. amplius infra): nell'economia dell'operazione, il suo consenso e la sua partecipazione erano inutili e non necessari, non trattandosi di cessione del contratto vera e propria, né preliminare, né definitiva, nonostante quanto opinato, a quest'ultimo riguardo, dallo stesso AR nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (p. 12 in particolare).
2.3 Senonché, come già anticipato, la Corte d'appello dando seguito all'impropria impostazione operata dallo stesso AR circa un inesistente obbligo di trasferimento "della titolarità ovvero proprietà esclusiva" (v. par. precedente) della polizza in capo al ET ha qualificato detto accordo come contratto preliminare di cessione del contratto assicurativo;
questa statuizione non è stata impugnata da alcuno.
-
Pertanto, può dirsi che effettivamente si è formato il giudicato interno, preclusivo di ogni divergente valutazione da parte di questa Corte di legittimità ai fini dello scrutinio del ricorso in esame: - anzitutto, sulla qualificazione dell'accordo del 14.4.2011 come preliminare di
cessione di contratto assicurativo;
- in secondo luogo, sul fatto che al detto (supposto) contratto preliminare, stante la struttura trilatera della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., dovesse
partecipare la CO.
Per contro, non è coperta dal giudicato interno (contrariamente a quanto opinano il P.G. e il controricorrente ET) la questione relativa al rapporto sottostante alla ricognizione di debito del 14.4.2011 così come dedotto dal ET (patto elusivo fiscale), giacché con il secondo, il terzo, il quarto e il
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quinto motivo d'appello l'AR aveva contestato l'accertamento presuntivo compiuto al riguardo dal Tribunale, e ciò sotto vari profili;
ma la Corte altoatesina ha sostanzialmente ritenuto detti motivi assorbiti, ritenendone superfluo l'esame (v. par. 4 della motivazione, pp. 38-39). E va da sé che su una questione rimasta assorbita in grado di appello non può formarsi alcun giudicato, dal momento che la parte né potrebbe impugnare una questione non decisa, né ha l'onere di riproporre in sede di legittimità la suddetta questione, in virtù della inapplicabilità dell'art. 346 c.p.c. al giudizio di legittimità (per tutte, Cass. n. 14813/2023). Occorre pure rilevare che sulla stessa questione del rapporto sottostante accertato dal Tribunale - e per le medesime ragioni prima evidenziate - neanche può dirsi formato alcun giudicato interno su un presunto rigetto dell'eccezione del ET, come mostra di aver inteso lo stesso AR, nell'illustrazione del
terzo motivo.
3.1 - Tanto premesso, col primo motivo "si censura la sentenza di appello per nullità (ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) per violazione dell'art. 101 c.p.c. avendo la Corte pronunciato su questioni (l'impossibilità di pronunciare la sentenza costitutiva anche nei confronti della RI, perché non partecipe all'accordo AR - ET, sia perché l'assicurazione medesima non avrebbe aderito al compromesso di cessione della polizza) su cui la Corte non ha previamente stimolato il contraddittorio, pronunciando quindi "a sorpresa"". Si sostiene che, operando in tal modo, la Corte territoriale avrebbe emesso una sentenza "a sorpresa" o "della terza via", giacché nel giudizio di merito RI si era limitata ad eccepire l'inesistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario,
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solo sostenendo che l'azione ex art. 2932 c.c. non potesse esercitarsi nei suoi confronti, ma mai aveva eccepito l'inopponibilità del citato accordo perché non vi aveva partecipato. Pertanto, la Corte bolzanina avrebbe omesso di attivare il contraddittorio, come imposto L'art. 101 c.p.c., impedendo ad esso ricorrente di dimostrare l'erroneità dell'assunto, posto che RI aveva invece partecipato attivamente all'operazione di cessione ed era dunque pienamente legittimata dal lato passivo. 3.2.1 - Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Anzitutto, il ricorrente muove l'esposta critica solo in ordine alla prima valutazione operata, sul punto, dalla Corte d'appello (p. 20 della motivazione), ossia quella inerente alla ritenuta non pronunciabilità di una sentenza costitutiva nei confronti della RI, ma omette di investire anche il secondo profilo valorizzato dal giudice d'appello, concernente l'impraticabilità dell'azione ex art. 2932 c.c. tout court, avuto riguardo alla specifica vicenda inter partes. Il ricorrente, cioè, lamenta una decisione a sorpresa con riguardo alla specifica posizione di RI, interpretando il dictum della sentenza impugnata in termini di mera inopponibilità alla CO dell'accordo per cui è processo (per non avervi essa preso parte) e, dunque, di mera impossibilità giuridica di emettere una sentenza costitutiva nei suoi confronti (come è reso manifesto L'affermazione contenuta a p. 25 del ricorso, terzo cpv.); ma con riguardo ad una vicenda a struttura necessariamente trilaterale, in forza della stessa prospettazione attorea nulla deduce in ordine alla ritenuta (dalla Corte d'appello) impossibilità giuridica di emettere senz'altro una simile sentenza, a
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causa della mancata assunzione di un obbligo di trasferimento da parte di uno dei titolari della posizione contrattuale cedenda, ossia della CO. Da ciò discende l'inammissibilità del mezzo per difetto di specificità, con riguardo a tale ultimo aspetto, non oggetto di analitica censura e costituente autonoma ratio decidendi, di per sé sola in grado di sorreggere la statuizione sul punto (ex multis, Cass. n. 13880/2023). 3.2.2 - La doglianza concernente il primo profilo è invece infondata. In proposito, ritiene la Corte che RI, nella sostanza (ossia, al di là del nomen iuris della contestazione sollevata: si tratti, cioè, di eccezione di carenza della legittimazione passiva o della sola titolarità passiva del rapporto, come invece ritenuto dal Tribunale, oppure di dedotta insussistenza del litisconsorzio necessario, ecc.) abbia sempre affermato con vigore la propria estraneità all'accordo del 14.4.2011 e al presunto obbligo di prestare il consenso alla cessione della polizza, tanto da aver chiesto di essere estromessa dal giudizio. Della questione, dunque, si era ampiamente discusso nel giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. 3.2.3 - Ad abundantiam, può comunque aggiungersi - quanto al secondo profilo decisorio suddetto - come sia ben vero che nel corso del giudizio nessuno aveva mai ventilato la stessa impossibilità giuridica di emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. anche nei confronti del ET, a cagione della struttura necessariamente trilatera del preliminare di cessione. Tuttavia, ribadito che il mezzo in esame non investe tale aspetto, ritiene la Corte come non sia dubbio che si tratti di questione di puro diritto (come correttamente osservato dal P.G.): a fronte di una determinata ricostruzione fattuale
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sostanzialmente pacifica tra le parti, stabilire se il bene della vita oggetto della domanda sia giuridicamente conseguibile o meno costituisce, con ogni evidenza, questione di diritto (investendo una condizione dell'azione), per la quale non è configurabile il dovere di stimolazione del contraddittorio in capo al giudice ex art. 101, comma 2, c.p.c., che riguarda solo le questioni "di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese" (così, ex multis, Cass. n. 1617/2022). Del resto, poco prima di rilevare tale impossibilità, la Corte territoriale aveva evidenziato che l'AR non aveva mai allegato, né tanto meno provato, che la CO avesse aderito (anche eventualmente ex post) all'accordo del 14.4.2011. Neppure il doc. 8 invocato da AR anche in memoria illustrativa (si tratta di un modulo su carta intestata della RI, inviato al legale del ET nel 2019 onde perfezionare il subentro dell'AR nel contratto) è idoneo a provare alcunché, perché il modulo non venne firmato da nessuno. Se non bastasse, è sufficiente considerare, a chiusura del ragionamento, che lo stesso AR afferma con l'ottavo motivo, concernente il regolamento delle spese, ma con cristallina contraddizione rispetto a quanto sostenuto col mezzo qui in esame - di non aver mai svolto domande nei confronti di RI, evocata in giudizio solo per litis denuntiatio. Il che conferma che una sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione ad una polizza emessa da una CO, libera da ogni obbligo di consentire la cessione,
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perché mai assunto, giammai avrebbe potuto essere emessa, a prescindere da ogni altra considerazione.
3.2.4 Insomma, l'AR avrebbe dovuto censurare adeguatamente la statuizione della Corte altoatesina circa la mancata partecipazione della CO all'accordo (o coevamente alla sua stesura, o in epoca successiva), ma l'ha fatto solo col secondo motivo (e in modo non adeguato, come si vedrà tra breve), non con quello qui in esame e per il profilo potenzialmente rilevante sul piano della lamentata violazione del contraddittorio, restando così esclusa la stessa configurabilità - per tal verso - di una sentenza della "terza via" in ordine al secondo profilo decisorio prima illustrato. 3.2.5 - Il vero è che la Corte d'appello, una volta erroneamente ritenuto che le parti avessero stipulato un contratto preliminare di cessione di polizza assicurativa, ha tratto le "debite" conseguenze in iure di questa impostazione, ma senza emettere alcuna decisione "a sorpresa": se si agisce ex art. 2932 c.c. invocando l'inadempimento di un presunto obbligo di cessione di una polizza derivante da un contratto di "natura trilatera" (così testualmente il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., p. 12), senza allegare e dimostrare che il contraente cedendo vi ha preso parte o quantomeno vi ha aderito, così assumendo anch'egli il relativo obbligo, la sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso non può essere emessa, con ogni evidenza, per la semplice ragione che nessun inadempimento al predetto è configurabile in capo al contraente stesso, in quanto quell'obbligo non esiste. Si tratta, appunto, di questione di puro diritto. Con il secondo motivo "si censura la sentenza per nullità (art. 360 co.1
4.1-
n.4 c.p.c.) per violazione dell'art. 115 c.p.c. per palese travisamento della prova
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documentale nonché dell'art. 116 c.p.c. della efficacia legale dei medesimi documenti, in relazione alla asserita mancata partecipazione e consenso della RI all'accordo preliminare di cessione della polizza AR - ET"; e ancora "in subordine nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per la mera apparenza della motivazione". Il motivo si snoda muovendo L'asserto per cui la questione circa la natura necessaria o meno del litisconsorzio con RI sarebbe superflua, posto che la sua vocatio in ius venne effettuata da esso ricorrente quale mera litis denuntiatio: e di tanto, una volta che RI era stata citata in giudizio, bastava prendere atto, perché il contraddittorio, dal punto di vista soggettivo, era perfettamente integro. Si prosegue, poi, con riguardo alla pretesa esistenza di un accordo trilaterale tra esso ricorrente, il ET e la CO, criticando l'affermazione della Corte territoriale laddove s'è ritenuto che lo stesso AR non aveva mai allegato e provato che RI avesse aderito all'accordo: si sostiene che tanto sarebbe frutto di un "solare travisamento delle prove documentali acquisite sin dal primo grado", sia riguardo a quanto dedotto da RI nella propria comparsa di costituzione (pp. 7 ss.), sia all'avvenuta parziale esecuzione dell'accordo circa la designa di esso AR quale beneficiario, sia alla modulistica predisposta dalla CO per il subentro al ET, tuttavia da quest'ultimo non firmata. In subordine, per il caso in cui non si ritenga configurabile il dedotto travisamento delle prove, si lamenta il vizio motivazionale, perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tali circostanze erano state allegate e documentate da esso ricorrente, ut supra.
4.2.1 Il motivo è inammissibile, sotto ogni profilo.
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In primo luogo, il mezzo non coglie la ratio decidendi in ordine alla questione del litisconsorzio necessario: la posizione di RI, rispetto alle domande attoree, è stata vagliata dalla Corte d'appello a sostegno della complessiva erroneità dell'impostazione dell'AR, che ha agito ex art. 2932 c.c. nei confronti di un soggetto che dichiaratamente non aveva assunto alcun obbligo in seno all'accordo del 14.4.2011, non certo nel senso prospettato dal ricorrente.
4.2.2 In secondo luogo, il mezzo non indica in cosa consisterebbe il dedotto travisamento delle prove. Fermo l'insegnamento della recente Cass., Sez. Un., n. 5792/2024 sul tema, ciò di cui si duole il ricorrente non concerne errori di percezione circa il fatto probatorio in sé, ma (in thesi) circa la riconducibilità dell'informazione probatoria (quel che si vuole dimostrare) al fatto probatorio (il modo con cui lo si vuole dimostrare); l'oggetto della censura consiste, in realtà, nel preteso erroneo apprezzamento degli elementi istruttori da parte del giudice d'appello, riservato al giudice del merito e giustiziabile in questa sede di legittimità - sub specie di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c.
-
nei soli casi
delineati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta. Quanto poi al riscontrato deficit di allegazione, l'AR sostiene di avervi in realtà provveduto sin dal primo grado, dimostrando che la CO aveva aderito all'accordo quanto meno per facta concludentia. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che la CO aveva già dato esecuzione ad una parte degli accordi di cui al "preliminare" (specie con modifica del beneficiario caso morte), e mediante il rilascio della modulistica utile per il subentro dell'AR nella posizione del contraente, dopo la scadenza del settennio, ma non si spiega perché tanto
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Firmato Da: OR SA Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 593c3708834c3efb- Firmato Da: ET RC Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b187ee71405e3d
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dovrebbe costituire una rappresentazione della volontà di RI di aderire all'accordo, anziché essere considerato come mera esecuzione di facoltà contrattuali esercitate dal proprio assicurato ET (quanto all'indicazione del beneficiario, specialmente), come pure evidenziato dal P.G. Anche tale profilo censorio, dunque, risulta inammissibile perché aspecifico. 4.2.3 - Inammissibile, infine, si rivela anche la subordinata censura sul vizio motivazionale. Richiamato l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e di tutta la successiva giurisprudenza conforme, si osserva che il ricorrente descrive la consistenza del vizio in parola - sic et simpliciter - nell'aver egli fornito la piena prova dell'adesione di RI al ripetuto accordo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. Una simile prospettazione esula, tuttavia, L'adeguata invocazione del vizio di motivazione proponibile dinanzi a questa Corte di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (come da giurisprudenza poc'anzi citata), posto che esso non investe alcun difetto intrinseco della motivazione stessa: né la sua inesistenza od omissione, né la sua manifesta contraddittorietà, né la sua palese illogicità. 5.1- Con il terzo motivo "si censura la sentenza per nullità (art. 360 co.1 n.4 c.p.c.) per violazione della disciplina delle allegazioni assertive in appello (art. 345 cpc) in ordine a emendationes libelli". Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe rilevato l'inammissibilità delle sue nuove allegazioni in appello, concernenti il reale rapporto sottostante alla ricognizione di debito (in thesi, risarcimento del danno da malpractice nella
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fecondazione assistita), perché esse erano certamente consentite, giacché le nuove allegazioni in fatto devono ritenersi ammissibili se poste a sostegno di mera emendatio libelli, quale è quella che viene qui in rilievo, per stessa affermazione della Corte territoriale, non impugnata da alcuno.
5.2.1 Il motivo - concernente la subordinata domanda di condanna, fondata sulla promessa di pagamento, ma ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale - è palesemente infondato. La tesi del ricorrente, ampiamente illustrata anche con la memoria, circa la pretesa possibilità di allegare fatti nuovi in appello "che non si è potuto" allegare in primo grado (definito secondo il rito sommario ex art. 702-bis ss. c.p.c., in allora vigente), non è condivisibile. Infatti, correttamente la Corte territoriale ha ricondotto l'inammissibilità delle nuove allegazioni in facto al divieto di nova in appello, sancito L'art. 345 c.p.c., richiamando pertinente giurisprudenza (Cass. n. 9211/2022). Non è qui in discussione che la parte possa anche modificare la domanda nel passaggio tra primo e secondo grado del giudizio, se tanto integri mera emendatio libelli (si veda la recentissima Cass., Sez. Un., n. 19750/2025, così massimata: "A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda"), come è senz'altro nella
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specie, rispetto alla "vestizione" causale della originaria subordinata domanda di condanna fondata sulla ricognizione di debito;
ma ne costituisce imprescindibile presupposto la circostanza che tale modifica si fondi sugli stessi fatti già allegati nel giudizio di primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive (si veda, ancora, la sentenza da ultimo citata, in motivazione, par. 5). Il che, nel caso che occupa, è chiaramente da escludere, posto che solo con l'appello l'AR ha ritenuto di esporre quello che, a suo dire, costituiva il reale rapporto sottostante al "Privatvereinbarung" del 14.4.2011. 5.2.2 Occorre infine rilevare che, con la memoria illustrativa, il ricorrente introduce per la prima volta in questo giudizio di legittimità due distinte questioni, connesse al motivo in scrutinio: a) la prima, circa la pretesa inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c. al giudizio d'appello conseguente ad ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., resa su rito sommario di cognizione;
b) la seconda, circa il carattere comunque "necessitato" dell'allegazione fattuale in discorso, effettuata solo in appello, a cagione della pretesa erronea scelta del Tribunale di Bolzano di non convertire il rito in quello ordinario e di assegnare alle parti il medesimo termine per il deposito delle memorie difensive all'udienza di discussione, così essendo "stato completamente impedito [al ricorrente, n.d.e.] di poter replicare alle contestazioni avversarie in primo grado, sicché non v'era altra possibilità di sfogo del diritto di difesa, pregiudicato in primo grado, di integrare i fatti di causa se non con l'appello ..." (così in memoria, p. 13; ma v. anche p. 8, ove si discute di mancata concessione di chance difensiva circa l'esercizio dei "pur insopprimibili diritti di difesa").
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5.2.3 - Si tratta di profili che, non essendo stati agitati col ricorso per cassazione (salvo un laconico accenno, quanto alla seconda questione nella parte espositiva, a p. 15-, alla inopportuna concessione del medesimo termine a tutte le parti per il deposito della memoria difensiva, all'esito dell'udienza di discussione "da remoto"), risultano inammissibili per novità; in ogni caso, essi
sono infondati.
5.2.4 Quanto alla pretesa inapplicabilità dell'art. 345 c.p.c., la tesi è
insostenibile.
Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, l'art. 702-quater c.p.c. non disciplina affatto un rito d'appello del giudizio di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario, ma solo introduce limitati elementi di specialità, sulla scia per quanto qui interessa dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo antecedente alla modifica apportatavi nel 2012 (con riferimento, specialmente, alla ammissibilità dei nuovi mezzi di prova o della produzione di nuovi documenti, se ritenuti indispensabili dal collegio, facoltà non più ordinariamente percorribile in forza del "nuovo" art. 345, comma 3, c.p.c.); per il resto, l'intero giudizio d'appello, avverso una decisione resa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., è regolato secondo il rito ordinario e, dunque, con piena applicabilità del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c.: resta cioè escluso che i fatti non tempestivamente allegati nel giudizio sommario di primo grado (che è pur sempre un giudizio di plena cognitio - v. Cass. n. 14315/2024) possano esserlo nel giudizio d'appello. 5.2.5 - Anche la seconda questione è destituita di fondamento. Anzitutto, il rito sommario di cognizione venne scelto proprio L'AR (che
quindi subisce gli effetti di una simile scelta, anche decadenziali
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-
v. Cass. n.
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24538/2018). Inoltre, da quanto risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, la trasformazione del rito venne richiesta dalla sola RI (e non anche L'odierno ricorrente, come invece sostenuto in memoria) e, comunque, il descritto diniego di conversione, da parte del giudice di primo grado, non venne impugnato da alcuno. Ma, soprattutto, è decisiva la lettura dell'ordinanza decisoria del Tribunale di Bolzano del 17.12.2020 (p. 11, in particolare) per comprendere che la mancata allegazione in facto del rapporto sottostante, nel giudizio di primo grado, non fu affatto ascrivibile ad una presunta impossibilità materiale incombente sull'odierno ricorrente (e, in sostanza, ad una lesione del suo diritto di difesa), ma ad una precisa scelta processuale dello stesso AR. Infatti, con la memoria autorizzata del 15.12.2020, il predetto precisò che "il rapporto giuridico fondamentale preesistente e presupposto, rispetto al contratto dd. 14.04.2011, esiste eccome (e non è certo una donazione, come oggi ha tentato di sostenere, invano, il resistente!), ma considerato che il ET non ha fornito alcuna prova circa l'asserita sua invalidità, inesistenza ovvero estinzione, il sig. AR è dispensato dal relativo onere della prova dal momento che detto rapporto si deve presumere esistente fino a prova contraria, che in concreto è del tutto mancata". Si tratta di una scelta senz'altro corretta e legittima, perché - contrariamente a quanto opinato dalla Corte altoatesina, che richiama sul punto i principi affermati da Cass. n. 11775/2006 e Cass. n. 8891/2010 non occorre affatto che, nel caso di promessa c.d. pura o non titolata, come nella specie, il promissario deduca necessariamente il rapporto sottostante allorché agisca in giudizio, ben
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potendo egli avvalersi della posizione di vantaggio conferitagli dalla promessa di pagamento e confidare nella mancata dimostrazione, da parte del promittente convenuto - che, costituendosi, abbia sollevato la relativa eccezione -, dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale da egli stesso indicato (si vedano, sul punto, Cass. n. 17773/2016 e Cass. n. 13215/2023). Insomma, la mera promessa di pagamento non titolata ben può giustificare la condanna del promittente che non abbia offerto, o abbia fallito la prova del rapporto fondamentale che si assume inesistente o estinto, o che sia invece rimasto contumace - al pagamento della somma che ne è oggetto, perché l'effettivo rapporto causale sottostante alla promessa si presume fino a prova contraria e l'accoglimento della domanda stessa non significa affatto che, in tal guisa, si finisca col dar tutela ad una obbligazione astratta di pagamento, come ritenuto dalla Corte territoriale: è proprio il disposto dell'art. 1988 c.c. che, da un lato, dispensa il promissario L'onere di provare il rapporto fondamentale e, L'altro, a farne presumere l'esistenza fino a prova contraria, il che esclude per definizione l'astrazione causale della promessa.
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Tuttavia, una simile scelta processuale reca con sé il rischio che al contrario di quanto ritenuto dal promissario il giudice valuti in senso favorevole al promittente le prove da questi offerte a sostegno dell'eccezione di inesistenza o estinzione del rapporto fondamentale, come appunto verificatosi nella specie. Tanto può avvenire, all'evidenza, solo in sede decisoria, allorché il giudice definisce la causa, non potendo certo ipotizzarsi che, a seguito di una simile valutazione, si apra una ulteriore fase processuale del giudizio di primo grado, onde consentire al promissario di allegare e provare il rapporto fondamentale.
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Di conseguenza, al fine di evitare che, dalla suddetta valutazione, derivi de plano il rigetto della domanda attorea fondata sulla promessa non titolata, il promissario ha l'onere di allegare l'effettivo rapporto fondamentale (ovviamente, nella sua prospettiva) già in replica all'eccezione del promittente - e secondo le scansioni processuali in concreto applicabili -, pena la decadenza e l'impossibilità di porvi rimedio, neppure con una tardiva allegazione nel giudizio d'appello. In nessun caso, quindi (fatta eccezione per eventuale rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti, che nella specie neppure risultano allegati L'AR nel giudizio di merito), il promissario che - senza indicare tempestivamente l'effettivo rapporto fondamentale abbia deciso di avvalersi della mera promessa di pagamento non titolata può rimediare alla valutazione, favorevole per il promittente convenuto, che il giudice di primo grado abbia adottato circa gli elementi istruttori da questi offerti, men che meno con nuove allegazioni in facto in sede di gravame avverso la prima decisione. 5.2.6 - Deve in proposito affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di promessa di pagamento c.d. pura o non titolata, qualora il promittente convenuto, costituendosi, abbia eccepito l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo ad un determinato rapporto fondamentale, il promissario attore non è tenuto ad allegare l'esistenza di altro rapporto causale su cui la promessa effettivamente si fondi, ben potendo avvalersi della posizione di vantaggio derivantegli dalla stessa promessa e confidare nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del convenuto, posto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., egli è dispensato L'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria;
tuttavia, al fine di evitare - qualora
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il giudice ritenga fondata l'eccezione del promittente convenuto il rigetto della domanda, l'attore ha l'onere di allegare (e quindi, eventualmente, di provare) l'esistenza dell'effettivo rapporto fondamentale in replica all'eccezione stessa, secondo le ordinarie scansioni processuali sui termini assertivi ed istruttori del giudizio di primo grado in concreto applicabili -, pena la decadenza e l'impossibilità di porvi rimedio nel prosieguo (fatta salva eventuale rimessione in termini, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c.). 6.1 - Con il quarto motivo "si censura la sentenza di appello per nullità (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) per ulteriore violazione dell'art. 101 c.p.c. avendo il Giudice di secondo grado rilevato d'ufficio la inammissibilità della domanda risarcitoria presentata dal sig. AR, asseritamente per conto del figlio minore RO per le gravi malformazioni derivanti dagli errori professionali commessi dal Dott. ET nella procedura di fecondazione assistita". 6.2 - Con il quinto motivo "si censura la sentenza per nullità (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) per violazione dell'art. 112 c.p.c. a causa di palese extrapetizione della Corte d'Appello, avendo la stessa ritenuto che il rapporto fondamentale a base della promessa di pagamento concernesse il diritto al risarcimento dei danni subiti dal minore RO AR, piuttosto che il diritto di risarcimento del danno di PE AR medesimo". 6.3 - Con il sesto motivo "si censura la presenza per la sua nullità (art. 360 co. 1 n. 4 cpc) per la violazione degli artt.99 e 112 cpc avendo la Corte di merito errato nella qualificazione giuridica del (vero) rapporto sostanziale alla base della
promessa di pagamento".
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6.4 - Con il settimo motivo "in subordine al precedente, si censura la sentenza per la violazione e/o falsa interpretazione (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) dell'art. 320 c.c. dal momento che un accordo accrescitivo del patrimonio del minore non è mai bisognoso della preventiva autorizzazione giudiziale, che è circoscritta solamente agli atti idonei ad arrecare pregiudizio al patrimonio del minore". 6.5 - Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo - tutti concernenti, sotto vari profili, la ritenuta inammissibilità della subordinata domanda inerente al rapporto causale tra i soli PE AR e LO ET, perché afferente, secondo la Corte altoatesina, a diritti del minore RO AR e non del padre, odierno ricorrente restano conseguentemente assorbiti. Infatti, una volta esclusa la utile deducibilità in appello dei fatti integranti il rapporto causale (o almeno, di quello che, secondo il ricorrente, costituiva l'effettivo rapporto sottostante alla ricognizione di debito), non v'è altra materia oggetto del contendere: anche ad ipotizzare l'erroneità delle relative statuizioni della Corte territoriale, come il ricorrente si sforza di dimostrare con i mezzi suddetti, la cassazione della sentenza impugnata non avrebbe comunque ragion d'essere, perché tutte le doglianze hanno quale presupposto la ritualità dell'allegazione dell'effettivo rapporto causale da parte dell'AR - a fronte dell'indicazione di quello del patto elusivo fiscale, operata dal ET e ritenuto sussistente dal giudice di primo grado, che come s'è visto è da escludere. 7.1 - Con l'ottavo motivo si denuncia la "nullità della sentenza (art. 360 c. 1 n. 4 cpc) per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alle spese del giudizio di primo grado e del principio di soccombenza nel caso di giudizi litisconsortili". Si
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N. 15346/23 R.G.
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sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha rigettato il gravame in relazione alla condanna alle spese di lite di primo grado in favore di RI, sull'infondato presupposto che esso AR non avesse dimostrato che la CO aveva aderito all'accordo del 14.4.2011, tanto più che l'evocazione in giudizio della predetta era stata effettuata a titolo di mera litis denutiatio.
7.2 - Il motivo è infondato.
A parte l'intrinseca contraddittorietà tra quanto sostenuto col primo motivo (v. par. 3.2.3), e l'affermazione per cui l'attore non avrebbe mai svolto alcuna domanda nei confronti della CO, il rigetto del mezzo discende de plano L'esito del secondo motivo, essendo oramai definitivamente conclamato che il ricorrente non ha mai allegato, né provato, che la CO abbia aderito all'accordo del 14.4.2011. Che le spese debbano essere poste a carico di colui che, senza valida ragione, abbia evocato in giudizio altro soggetto, discende poi dalla piana applicazione del principio di causalità, di cui il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce il precipitato logico-giuridico (v., ex plurimis, Cass. n. 33733/2023). 8.1 - Con il nono motivo "si censura la sentenza di appello per nullità (art. 360 co.1 n.4 c.p.c.) per violazione dell'art. 4, co. 5, del D.M. 10.03.2014, N. 55 e ss. mm., in correlazione con l'art. 91 c.p.c. per il riconoscimento del compenso per l'attività/fase istruttoria e decisoria non svolta in primo grado", per aver la Corte d'appello disatteso il proprio motivo di gravame, in relazione alla liquidazione delle spese in favore della RI, in misura eccedente rispetto all'attività
effettivamente svolta.
8.2 - Il motivo è infondato.
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Firmato Da: OR LJ Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 593c3708834c3efb- Firmato Da: ET RC Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b187ee71405e3d
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Ancora di recente, si è infatti ribadito che le spese per la fase istruttoria, per il giudizio di cognizione di primo grado, sono comunque dovute (da ultimo, v. Cass. n. 25664/2025); non v'è ragione di diversificare la soluzione qualora il giudizio si sia svolto col rito sommario, giacché ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, come nella specie, con riguardo all'adozione, da parte del Tribunale, del procedimento decisorio cartolarizzato, con concessione di termini per il deposito di memoria difensiva. D'altra parte, le spese per la fase decisoria sono comunque dovute, anche in assenza di scambio di conclusionali e repliche (Cass. n. 5289/2023). 9.1 - Con il decimo motivo, infine, nella sintesi a p. 2 del ricorso "si censura la sentenza di appello per illogicità e contraddittorietà motivatoria (art. 360 co.1 n.5 c.p.c.) o per sua nullità per violazione dell'art. 132 co.2 n.4 c.p.c. perché la Corte di Appello, nonostante in motivazione abbia affermato che in caso di mancato svolgimento di attività istruttoria in appello, non sia dovuto il relativo compenso previsto dai "parametri" di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 55 del 2014 per detta specifica fase, invece nel dispositivo liquidava alle parti convenute anche il compenso relativo alla (inesistente) fase istruttoria in appello"; nella rubrica del motivo, a p. 52 del ricorso stesso, si lamenta la "Ingiustizia della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione fra le parti e/o nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per apparenza grafica della motivazione".
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9.2 - Il motivo è inammissibile.
-
tra quanto
A prescindere dalla stessa prospettazione in parte perplessa indicato in sintesi e quanto indicato in rubrica, discutendosi di profili non del tutto collimanti -, il mezzo si rivela privo di specificità, perché lamenta al fondo una presunta contraddizione tra le premesse (non necessità di liquidare, per le spese d'appello, i compensi per la fase istruttoria, perché non tenutasi in concreto) e l'effettiva liquidazione, disposta per ciascuno degli appellati in € 19.552,30, anziché in € 13.837,95; tuttavia, il ricorrente omette di indicare come e perché dovrebbe giungersi a detto conteggio, che si assume corretto, demandando irritualmente a questa Corte di provvedervi e, pertanto, senza adeguatamente illustrare l'errore che, in thesi, il giudice d'appello avrebbe
commesso.
10.1 - In definitiva, sono infondati i motivi primo, terzo, ottavo e nono;
sono inammissibili i motivi secondo e decimo;
sono assorbiti i motivi dal quarto al
settimo.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità
dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate per ciascuno in € 20.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
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Firmato Da: OR SA Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 593c3708a34c3efb- Firmato Da: ET RC Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 64b187ee71405e3d
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito L'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno
19.12.2025.
Il Consigliere est. Salvatore Saija
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Il Presidente
AR OS
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