Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 2
In materia di interpretazione della legge, tra le varie interpretazioni in astratto possibili debbono scegliersi quelle che non si pongono in contrasto con la Costituzione, e va privilegiata quella ad essa più conforme.
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongano al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza.
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Secondo gli Ermellini la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14900 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Duilio n. 7, presso AS IT, difesa dall'avv. Tammaro Spena, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS EN junior;
OS NN, OS CA VA, OS ZI, OS EA, RI, OS RA, quali eredi di OS EN IO e di OS MA.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria n.1945/00 del 28 giugno 18 luglio 2000 (R.G. 2054/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Tammaro Spena;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10 marzo 1993 ON IA, premesso di essere proprietaria di un fondo rustico condotto in affitto da OS EN in forza di contratto sorto anteriormente al 1939, chiedeva che il tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, pronunciasse la cessazione, alla data del 10 novembre 1992 del rapporto inter partes con condanna del convenuto al rilascio del fondo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), l. 3 maggio 1982, n. 203. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di OS EN deceduto nel corso del giudizio si costituiva in giudizio il solo OS CE resistendo alla avversa pretesa, deducendone, in rito, la improcedibilità per omissione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, e, nel merito, la infondatezza della pretesa.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 10 - 24 giugno 1998 dichiarava improcedibile la domanda. Osservavano quei giudici che parte concedente aveva manifestato, con un unico atto, sia la volontà di non rinnovare il contratto (ai sensi dell'art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203), sia di adire l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (di cui all'art. 46, della stessa legge n. 203 del 1982) in contrasto con il disposto legislativo, quanto alla riconvenzionale che il convenuto aveva omesso di esperire, prima di proporre la propria domanda, il tentativo di conciliazione di legge.
Gravata tale pronunzia dalla ON la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, in contumacia della parte appellata con sentenza 28 giugno - 18 luglio 2000 rigettava l'impugnazione.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, ON IA nei confronti di OS EN junior, OS NN, OS CA VA, OS ZI, OS EA, OS RI e OS CE, quali eredi sia di OS EN IO che di OS MA.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva, in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come osservato in parte espositiva, in data 30 marzo 1991 ON IA, proprietaria di un fondo agricolo condotto in affitto da OS EN, ha inviato a quest'ultimo, e all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, una lettera raccomandata con la quale comunicava, al OS, la propria intenzione di non volere più rinnovare il contratto (che sarebbe scaduto il 10 novembre 1992), all'IPA, la propria richiesta perché le parti fossero convocate innanzi allo stesso per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Successivamente con ricorso 10 marzo 1993 la ON ha proposto - nei confronti di OS EN - il presente giudizio, innanzi al tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, per sentir dichiarare cessato, al 10 novembre 1992, il contratto di affitto inter partes, con condanna del conduttore al rilascio del fondo.
I giudici di secondo grado nel confermare la pronunzia dei primi giudici hanno testualmente osservato "non può revocarsi in dubbio l'idoneità della disdetta inviata con raccom(andata) del 30 marzo 1991, un anno prima del termine ritenuto dal concedente, a fare cessare il rapporto di affitto di fondo rustico alla scadenza del contratto a norma dello art. 4 legge n. 203 del 1982, ma non può ritenersi la stessa idonea a mettere in moto il tentativo di conciliazione davanti all'organo amministrativo di cui all'art. 46 legge 203/82. In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza confermata".
2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando "violazione degli artt. 46 e 47, l. n. 203 del 1982", censura nella parte de qua la sentenza gravata, evidenziando - per quanto attiene in particolare la presente vertenza - che l'affermazione dei giudici di merito che soltanto in presenza di una contestazione di controparte, o alla scadenza della data di rilascio la ON aveva la possibilità di attivare la procedura conciliativa dinanzi all'Ispettorato (provinciale dell'agricoltura) è priva di fondamento e non trova alcun riscontro nel chiaro disposto dell'art. 47 della citata legge (n. 203 del 1982)", atteso che nessuna norma impone al proprietario di un immobile di adire l'Autorità Giudiziaria solo dopo la data di scadenza di un locazione o a seguito di contestazione dell'affittuario sulla data di scadenza"
Il menzionato art. 46 l. n. 203 del 1982 - evidenzia ancora la ricorrente - non pone a carico di colui che intenda proporre in giudizio una controversia relativa a rapporti agrari alcun ulteriore onere, oltre quello di attivarsi con la preventiva comunicazione alla controparte e all'IPA. È la norma medesima poi a prevedere, in relazione alla eventualità in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni, la... possibilità... per la parte di adire liberamente l'Autorità Giudiziaria.
3. Il ricorso è fondato, e meritevole di integrale accoglimento.
A prescindere dal considerare che la sentenza gravata, in totale dispregio del precetto di cui all'art. 111 Cost. nonché dell'art. 132 c.p.c. contiene una motivazione meramente apparente (limitandosi a fare riferimento, per relationem, alla sentenza di primo grado e astenendosi totalmente sia dall'indicare le ragioni addotte dalla parte appellante nel censurare quella pronunzia, sia dal precisare in forza di quali argomenti, di diritto o di fatto, le ragioni dell'appellante non meritavano accoglimento) si osserva che la lettura data dal giudice di primo grado dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203 e che la corte di appello di Napoli ha ritenuto corretta, è assolutamente inaccettabile, come pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde la sentenza gravata (cfr., ad esempio, Cass. 4 aprile 2001 n. 4972, nonché Cass. 13 ottobre 2000 n. 13665).
In particolare non può affermarsi - come ritenuto dalla decisione dei primi giudici, confermata senza alcuna motivazione dalla pronunzia in questa sede gravata - che prima della scadenza del contratto non esiste, in realtà tra le parti una "controversia" e, pertanto, non vi è spazio per esperire il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203.
Un tale assunto, infatti, è infondato almeno sotto due, concorrenti, profili.
3.1. In primo luogo si osserva che a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni secundum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost. 12 marzo 1999 n. 65). Ne deriva, pertanto, che tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996 n. 418), dovendo l'interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Cono. Stato, sez. 5^, 30 ottobre 1997 n. 1207; C. cost. 28 maggio 1999 n. 197). Certo quanto sopra, non controverso che l'interpretazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982 data dai giudici di merito collide sia con l'art. 3 cost. (discriminando arbitrariamente i concedenti di fondi rustici rispetto a tutti gli altri cittadini, posto che i primi, a differenza degli altri non potrebbero invocare una pronunzia di condanna in futuro), sia con l'art. 24 cost. (limitando del tutto ingiustificatamente il diritto dei concedenti di fondi rustici di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti) è palese che la stessa non può seguirsi.
3.2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 grava su "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari".
Poiché, ancora, è fuori discussione, da un lato, che era intenzione - nella specie - della attuale ricorrente proporre in giudizio una domanda volta all'accertamento della data di cessazione di un contratto agrario, cioè una domanda giudiziale che imponeva la applicazione della speciale normativa agraria, e che la stessa ha sollecitato - ancorché senza esito - l'IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione in questione, proponendo l'azione giudiziaria trascorsi "60 giorni dalla comunicazione" all'IPA è palese, come anticipato, che i giudici del merito non potevano dichiarare improponibile la domanda attrice.
3.4. Irrilevante, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia è la circostanza che in tesi il conduttore poteva - alla data per la quale era stata intimato il rilascio del fondo - consegnare sua sponte il fondo alla concedente, rendendo così superflua l'azione giudiziaria.
In una tale ipotesi, come in quella in cui il convenuto, costituitosi in giudizio avesse eccepito che la domanda attrice era fondata, il giudice non avrebbe potuto fare altro che rigettare la domanda attrice (o, eventualmente, dichiarare cessata, tra le parti le materia del contendere), ponendo, eventualmente, a carico dell'attrice le spese di lite, ma la circostanza è palesemente irrilevante ai fini che ora interessano.
L'onere del tentativo di conciliazione di cui si discute - infatti - grava sull'attore in giudizio, nonché sul convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale, solo per la circostanza che essi sottoporranno al giudice una domanda relativa alla normativa agraria, a prescindere dalla sua fondatezza (e dall'esito finale della stessa).
3.5. Da ultimo, infine, non può tacersi che la problematica in esame è stata già oggetto di dibattito presso questa Corte suprema in margine all'art. 42, l. 3 maggio 1982, n. 203. Come noto quest'ultima disposizione prevede che il concedente che intenda condurre direttamente il proprio fondo (o farlo condurre da un proprio familiare) possa ottenere la risoluzione anticipata del contratto agrario "previa disdetta da intimare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario".
Sorta questione, specie in dottrina, se fosse - o meno - possibile, per il concedente, intimata la disdetta "almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio", adire immediatamente l'autorità giudiziaria, senza attendere le determinazioni del conduttore, questa Corte è fermissima, da lustri, nell'affermare che l'art. 42 l. 3 maggio 1982 n. 203, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'improponibilità della domanda (volta alla ripresa del fondo) prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione, ed il cui decorso può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto potestativo di ripresa del fondo, ove contestati (Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437; Cass. 11 gennaio 2000 n. 190; Cass. 11 novembre 1995 n. 11722; Cass. 17 dicembre 1991 n. 13559; Cass. 5 maggio 1990 n. 3743; Cass. 15 dicembre 1987 n. 9288, tra le altre).
4. Conclusivamente la sentenza gravata, che non si è attenuta ai principi sopra riferiti, deve essere cassata e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, perché si uniformi al seguente principio di diritto:
"intimata, dal concedente di fondo rustico, disdetta dal contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 - il concedente medesimo può immediatamente agire in giudizio, per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge 3 maggio 1982, n. 203, senza dovere, previamente, attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto".
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello Napoli, anche per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 30 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002