Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10587 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 REPUBBLICA ITALIANA 1 0 5 87 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM AZION Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 11638/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.23805 GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere- Rep. Dott. Corrado Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: DE AR DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA DOMENICO, rappresentata e difesa dall'avvocato SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 1936 VINCENZO, TODARO ANTONIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 77/99 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 23/04/99 R.G.N. 97/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VALENTE per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CO PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign. ND Di CO ha, con ricorso al Pretore di Vibo del 16.2.91, chiesto la condanna dell'Inps a pagarle le indennità di maternità, obbligatoria e facoltativa, dovutele per il parto avvenuto il 4.2.89. Il Pretore ha rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto. Il Tribunale della predetta città, con sentenza del 23.4.99, ha rigettato l'appello proposto dall'assicurata ritenendo, per quanto rileva nella presente sede, che:
1- sussisteva il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi per l'anr.o precedente a quello per cui è richiesta la prestazione ma che lo stesso non dava diritto ad essa senza la verifica fattuale dell'esistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato anzicchè di uno di collaborazione familiare;
2- le testimonianze, tutte di stile, in ordine all'orario di lavoro, le mansioni e la retribuzione, risultavano generiche;
3- gli stessi interessati avevano qualificato il rapporto come collaborazione familiare;
4- le attività lavorative risultavano espletate durante il periodo di astensione.
5- al di là dell'eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dall'INPS e non verificata,l'esame necessario del merito della vicenda comportava il rigetto dell'appello. La sign.De CO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da ottɔ motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi sono così formulati:
1- violazione degli art.99, 112, 277 I comma cpc avendo il Pretore rigettato il ricorso per prescrizione del diritto fatto valere senza che la relativa eccezione fosse stata innanzi a lui sollevata su tale vizio procedurale, denunciato in appello, il -Tribunale non aveva emesso alcuna decisione;
2 - violazione delle norme predette in quanto alcuna pronuncia risultava adottata sulla interruzione della prescrizione;
3 - violazione degli art. 112,161, e 354 cpc in quanto la pronuncia avrebbe dovuto essere annullata per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato e rimessa al giudice di primo grado;
il Tribunale, invece, aveva deciso direttamente il merito della controversia privando l'appellante di un gradc di giudizio;
perché omessa ed insufficiente motivazione non aveva adottato alcuna decisione 4 - sull'atto interruttivo;
5 - il medesimo vizio di motivazione, in quanto il Tribunale aveva superato in maniera superficiale la questione concernente la prescrizione usando per la motivazione un modello prestabilito adattabile a diverse tipologie processuali e nel contempo incoerente con ciascuna di esse;
6- violazione dell'art.4 1.n.1204/71 in quanto contrastava con i documenti l'affermazione che i periodi lavorativi sarebbero stati effettuati in periodo di parto;
7- violazione dell'art.5 1. 1865 n.2248 all.E, 3 e 4 d.lg. n.212/46,giacchè gli elenchi, *costituendo accertamenti costitutivi, in quanto disattesi dal Tribunale, avrebbero dovuto essere motivatamente disapplicati;
omesa motivazione, in quanto non risultavano estrinsecate le ragioni per le quali le testimonianze favorevoli alla lavoratrice erano state ritenute generiche. I primi cinque motivi, tutti concernenti la mancata pronuncia sulla questione della prescrizione, che il Pretore avrebbe ritenuto sussistente senza eccezione da parte dell'INPS, sono infondati. Evidentemente il Tribunale ha ritenuto non prescritto il diritto se è poi passato ad accertare la sua sussistenza in base alle prove acquisite. In ogni caso, per questa ragione, la ricorrente non potrebbe dolersi di alcunchè. Le residue censure che concernono il convincimento del Tribunale relativo all'insussitenza di un rapporto di lavoro subordinato ed all'esistenza, invece, di una collaborazione familiare sono, anche esse, infondate. Ed infatti il Tribunale, come si è detto, ha fondato il suo convincimento su precisi elementi: 3 a- la genericità delle testimonianze favorevoli alla ricorrente in relazione alle quali la stessa si è limitata a contestare la valutazione del Tribunale, senza offrire specifici elementi atti a ribaltare la stessa;
b- le attività lavorative risultavano espletate durante il periodo di astensione;
c- gli stessi interessati avevano qualificato il rapporto come collaborazione familiare. In relazione a tali elementi la ricorrente non ha indicato alcuna specifica ragione atta Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla for le spese, ai sensi dell'art. 152 ad invalidarli sotto il profilo della carenza logica o motivazionale. Disp. All. e. f.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese- Roma 24 aprile 2001 Il Consigliere es. Corrado Guglalin Halle Il Presidente Vincenze Miles IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 AGO. 2001 oggi, IL CANCELLIERE I D , O તે કે હું n