Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 2
In tema di reati doganali, una volta venuti meno i presupposti della temporanea importazione per uso privato di imbarcazioni da diporto ed aeromobili di cui alla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961 n. 1553, i natanti battenti bandiera straniera (come tali considerando quelli iscritti nei registri navali dei paesi non facenti parte della Comunità Europea) che continuino ad essere utilizzati nelle acque territoriali italiane sono soggetti ai diritti doganali, con la conseguenza che l'evasione di tali diritti integra il reato di cui all'art. 216 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.
In tema di reati doganali i natanti da diporto immatricolati nel Registro navale di Gibilterra, in quanto considerati battenti bandiera britannica - in quanto al territorio di Gibilterra, quale ex colonia britannica di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni internazionali, si applica il Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, e quindi il principio comunitario della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, - possono entrare nelle acque territoriali di un paese membro dell'Unione Europea senza sottostare al pagamento dei diritti doganali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 17303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17303 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 01/03/2001
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere N. 875
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 42854/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per
1) VI SS, nato a [...] l'[...], quale legale rappresentante della soc. Monisso Investments L.T.D., 2) AL FU, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 28.9.2000 dal tribunale per il riesame di Roma.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Gianluigi Malandrino, in sostituzione dell'avv. G. S. Carlo Linchi, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del procedimento
1 - In data 24.7.2000 il pubblico ministero presso il tribunale di Civitavecchia disponeva il sequestro probatorio dell'imbarcazione Freelance 2^, iscritta nel Registro delle navi da diporto di RR, ipotizzando a carico di FU CA e SA AR, procuratori della società Monisso Investments L.T.D., proprietaria del natante, il reato di cui agli artt. 110 c.p., 292 e 216 D.P.R. 43/1973 (t.u.l.d.), in relazione agli artt. 718 e ss. Reg. CEE n. 2454/93 del 2.7.1993 e all'art. 70 D.P.R. 633/1973. In particolare, veniva contestato ai predetti indagati di aver fatto stazionare il natante nel territorio doganale italiano per oltre un semestre nell'arco di un anno (esattamente dal 31.7.1996 al 31.7.1997) senza pagare i diritti di confine e l'i.v.a. all'importazione.
2 - Il difensore dello CA e di SS NT, in atto legale rappresentante della predetta società proprietaria dell'imbarcazione, presentava istanza di riesame, deducendo la natura comunitaria del bene sequestrato (e quindi l'inapplicabilità dell'art. 216 t.u.l.d.), nonché la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie.
3 - Il tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 28.9.2000, ha respinto l'istanza, confermando il sequestro.
Ha osservato che le merci di RR per il diritto doganale sono equiparate alle merci extracomunitarie, giacché RR, pur facendo parte della Unione Europea, non fa parte del territorio doganale dell'Unione. Ha aggiunto che la natura di corpo del reato del natante sequestrato rende evidente la necessità del sequestro per la formazione e la tutela della prova.
4 - Il difensore di CA e NT ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo due motivi a sostegno. Precisa anzitutto che un primo provvedimento di sequestro probatorio della imbarcazione de qua era stato annullato dal tribunale del riesame per difetto di motivazione in ordine alle esigenze probatorie;
che in seguito lo stesso pubblico ministero aveva disposto in via d'urgenza (il 18.7.2000) un sequestro preventivo, non convalidato dal g.i.p.; che allora il p.m. in data 24.7.2000 disponeva ancora una volta il sequestro probatorio del natante, confermato dal tribunale per il riesame con l'ordinanza impugnata. Tanto premesso, il difensore, col primo motivo, lamenta violazione dell'art. 253, comma 1, c.p.p. e mancanza di motivazione, giacché il tribunale del riesame non ha indicato quale esigenza probatoria giustificasse il sequestro.
Col secondo motivo il ricorrente deduce ancora mancanza di motivazione, giacché lo stesso tribunale ha ritenuto l'astratta configurabilità del reato ipotizzato senza prendere in considerazione le specifiche argomentazioni in contrario svolte dalla difesa.
Con successiva memoria scritta il difensore sviluppa più analiticamente l'argomentazione volta a negare la configurabilità del contrabbando in relazione alla permanenza in acque comunitarie di imbarcazioni iscritte nel registro navale di RR. Motivi della decisione
3 - Va anzitutto precisato che le censure proposte, nonostante che il ricorrente le abbia qualificate (in parte) sotto la categoria dei difetti di motivazione, deducono in sostanza violazioni di legge. In particolare il secondo motivo (poi sviluppato nella memoria aggiuntiva), più che mancanza di motivazione, lamenta violazione della norma incriminatrice, sostenendo che non è configurabile il delitto di contrabbando per natanti iscritti nel registro di RR.
Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 257, 324 e 325 c.p.p., secondo il quale contro le ordinanze di riesame in materia di sequestri il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
4 - Va quindi esaminato il secondo motivo di ricorso, che è pregiudiziale, attenendo alla configurabilità dell'ipotizzato delitto di contrabbando doganale.
4.1 - Al riguardo giova premettere che in data 18.5.1956, allo scopo di agevolare lo sviluppo del turismo internazionale diportistico, veniva stipulata a Ginevra una convenzione internazionale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e aeromobili, poi ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1553 del 3.11.1961. In essa si consentiva agli stati contraenti di ammettere temporaneamente in importazione, in franchigia di diritti e dazi doganali, con l'obbligo di successiva riesportazione, le imbarcazioni da diporto appartenenti a persone residenti fuori del territorio doganale di temporanea importazione, importate e utilizzate a fini diportistici in occasione di visita temporanea, sia dagli stessi proprietari che da altre persone comunque residenti al di fuori del territorio doganale di importazione. Si aggiungeva inoltre che il titolo di temporanea importazione non poteva eccedere il termine di un anno. In sostanza, al fine di sviluppare il turismo diportistico, la convenzione consentiva la temporanea importazione in franchigia doganale di natanti da diporto battenti bandiera estera per il periodo massimo di un anno.
In seguito, veniva approvato il testo unico delle leggi doganali (D.P.R. 23.1.1973 n. 43), che all'art. 216 (così come modificato con D.P.R.
5.8.1981 n. 499) riconosce al Ministro delle Finanze il potere di stabilire che per l'importazione temporanea (...) delle imbarcazioni di cui alla citata Convenzione di Ginevra si prescinda dall'emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie (primo comma); e precisa che, quando siano venute a mancare le condizioni previste nella Convenzione per la temporanea importazione, per l'uso nel territorio statale delle suddette imbarcazioni resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando (secondo comma). In altri termini, una volta venuti meno i presupposti della temporanea importazione, i natanti battenti bandiera straniera che continuano a essere utilizzati nelle acque territoriali italiane sono soggetti ai diritti doganali, con la conseguenza che l'evasione di tali diritti integra il reato di contrabbando.
Il Ministro delle Finanze aveva già esercitato il potere di consentire l'importazione temporanea di natanti da diporto senza documenti doganali, con i decreti ministeriali 20.8.1970 e 4.1.1971, sulla base della previgente legge doganale n. 1424 del 25.9.1940, che pure prevedeva tale potere.
4.2 - Con l'entrata in vigore del Trattato di Roma del 25.3.1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, e con le successive modifiche dell'Atto Unico Europeo adottato in Lussemburgo il 17.2.1986, ratificato in Italia con legge 23.12.1986 n. 909, ed entrato in vigore il 1.7.1987 - intanto - si realizzava la progressiva integrazione del mercato unico europeo, configurato come spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Dopo l'avvento del mercato unico europeo (perfezionatosi entro il 31.12.1992) ha continuato ad essere applicabile l'istituto della temporanea importazione previsto dalla convenzione di Ginevra e dall'art. 216 del t.u.l.d., con l'unica consequenziale specificazione che per merci estere dovevano ora intendersi solo quelle extracomunitarie e che natanti battenti bandiera estera dovevano considerarsi solo quelli iscritti nei registri navali di paesi non facenti parte della Comunità Europea.
In questo quadro, la Comunità Europea, con Regolamento n. 2913/92 del 12.10.1992, emanava il Codice Doganale Comunitario per disciplinare, con efficacia obbligatoria e diretta negli Stati membri, i regimi, le tariffe e gli adempimenti in materia doganale entro il mercato unico europeo. L'art. 3 di questo codice definisce il territorio doganale della Comunità, che - tra l'altro - comprende (per quel che interessa il thema decidendum) il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.
Con successivo Reg. CEE n. 2454/93 del 2.7.1993 sono state emanate le norme esecutive del Codice Doganale Comunitario, che alla sezione terza disciplinano espressamente l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto.
In particolare l'art. 723 disciplina l'ammissione temporanea per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o nelle acque interne, per uso commerciale o privato. E stabilisce che i natanti adibiti a uso privato sono ammessi al regime dell'ammissione temporanea a condizione che a) siano importati dal persone stabilite (residenti) fuori del territorio doganale della Comunità; b) siano utilizzati per uso privato da dette persone;
c) siano immatricolati fuori del territorio doganale comunitario a nome della persona stabilita fuori di tale territorio (art. 723, comma 4, in relazione all'art. 719, comma 3). Infine la norma stabilisce che i natanti ammessi alla temporanea importazione in franchigia per uso privato possono restare nel territorio doganale comunitario "per sei mesi, consecutivi o no, in un periodo di dodici mesi" (art. 723, comma 5). Norme analoghe sono stabilite per l'ammissione temporanea dei natanti adibiti a uso commerciale (art. 723, comma 3, in relazione agli artt. 718, commi 6 e 7). In particolare esse prevedono che l'autorità doganale, in casi eccezionali, può consentire che una persona stabilita (residente) nel territorio doganale comunitario importi e utilizzi navi vincolate al regime dell'ammissione temporanea per un periodo limitato di tempo.
In conclusione, a partire dal 1.1.1993, con la piena realizzazione del mercato unico europeo e con la connessa abolizione delle frontiere doganali interne, l'istituto della temporanea importazione in franchigia doganale, di cui alla convenzione di Ginevra e all'art. 216 t.u.l.d., così come disciplinato dall'art. 723 del Reg. CEE n. 2454/93 del 2.7.1993, è applicabile solo per i natanti da diporto battenti bandiera di paesi extracomunitari, mentre non riguarda più i natanti battenti bandiera di un paese comunitario.
5 - A questo punto si tratta di verificare se la imbarcazione sequestrata, iscritta al Registro navale delle navi da diporto di RR, è da considerarsi merce extracomunitaria soggetta al regime della temporanea importazione, oppure gode del regime di libera circolazione proprio di tutte le merci della Comunità europea.
A tal fine occorre considerare l'art. 299 (ex art. 227) del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea, che definisce il suo ambito territoriale di applicazione. Secondo il primo comma di questo articolo, il trattato di applica ai quindici Paesi che attualmente fanno parte della Unione (già Comunità) Europea, fra i quali è compreso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Secondo il quarto comma dello stesso articolo, le disposizioni del trattato si applicano anche ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Orbene, è risaputo che il Regno Unito assume la rappresentanza di RR nei rapporti con l'estero. In una pubblicazione ufficiale della Commissione Europea, intitolato "Diritto doganale dell'Unione Europea e aspetti economici", al capitolo 3^, si legge testualmente:
"RR fu ceduta dalla Spagna al Regno Unito con il trattato di Utrecht del 1813. Dal 1830 questo territorio ha lo statuto di colonia della Corona britannica. È escluso dal territorio doganale della Comunità, benché gli si applichi il Trattato CEE (con qualche eccezione, come per esempio la legislazione agricola e l'IVA), tenuto conto del fatto che le relazioni esterne di RR sono assicurate dal Regno Unito" (nota 9 a pagina 51).
È noto che nel 1969 il Governo di Londra ha varato una costituzione del territorio che assicura a RR lo statuto di dominion, vale a dire un regime di autogoverno, che esclude però la politica estera e la difesa, riservate alla madrepatria.
In linea con questo statuto giuridico risultano gli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi", pubblicati nella G.U.C.E. 5.7.1997, n. C. 205. Nell'Allegato a questi Orientamenti, dedicato alla definizione di registri navali degli Stati membri, è espressamente stabilito che "nel caso di RR, il trattato si applica integralmente e, benché il territorio non sia considerato parte del Regno Unito, il registro di RR, ai fini dei presenti orientamenti, è considerato un registro di uno Stato membro" (par. n. 4).
Concludendo sul punto si può affermare che:
a) al territorio di RR, in quanto colonia britannica, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni internazionali, si applica il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Europea, e quindi il fondamentale principio comunitario della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
b) il territorio di RR, quale porto franco, non è compreso nel territorio doganale della Comunità Europea;
così come del resto avviene per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, che, pur facendo parte del territorio italiano, godono del regime di zona franca, e come tali sono esclusi dal territorio doganale comunitario (v. art. 3 del citato Reg. CEE n. 2913/92, nonché art. 2 del t.u.l.d., che considera quei comuni come territori extra-doganali);
c) le imbarcazioni immatricolate nel Registro navale di RR sono considerate iscritte nei Registri navali del Regno Unito e battono bandiera britannica.
Considerato questo complesso regime giuridico, sembra doversi desumere che nel porto franco di RR le merci estere (anche extra comunitarie) possono liberamente entrare senza assolvere alcun dazio o tributo doganale, per essere consumate nel luogo o per essere riesportate (in questo senso, secondo la precedente lettera b), RR non fa parte del territorio doganale comunitario). Godendo del principio di libera circolazione nel mercato unito europeo, le merci prodotte a RR possono entrare nel territorio doganale comunitario senza assolvere dazi doganali (secondo l'ambito di applicabilità del trattato comunitario di cui alla lettera a)). I natanti da diporto immatricolati nel Registro navale di RR, in quanto considerati battenti bandiera britannica (secondo il principio sub c)), possono entrare nelle acque territoriali di un Paese membro dell'Unione Europea senza pagare diritti doganali. In altri termini, sia perché a RR si applica il principio di libera circolazione comunitaria, sia perché il suo Registro navale è equiparato a quello del Regno Unito, i natanti immatricolati a RR non possono considerarsi come natanti extracomunitari. Per conseguenza detti natanti possono entrare nelle acque territoriali italiane senza dover assolvere i diritti doganali. Ad essi non può applicarsi neppure il regime agevolato della temporanea importazione (per il periodo massimo di sei mesi entro l'anno) di cui all'art. 216 t.u.l.d., che è riservato ai natanti da diporto extracomunitari. Pertanto, se un natante immatricolato a RR, entrato nelle acque territoriale italiane, rimane in esse oltre i sei mesi, non scatta alcun obbligo doganale e quindi non può ravvisarsi alcun reato di contrabbando per il mancato assolvimento dell'obbligo.
6 - Va quindi accolto il secondo motivo di ricorso, mentre il primo resta assorbito.
In sostanza, nella fattispecie de qua il sequestro era illegittimo perché mancava il presupposto della esistenza del reato di contrabbando.
Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, che è privo di titolo, con la restituzione del natante sequestrato all'avente diritto.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro e dispone la restituzione dell'imbarcazione all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001