Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 17303
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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In tema di reati doganali, una volta venuti meno i presupposti della temporanea importazione per uso privato di imbarcazioni da diporto ed aeromobili di cui alla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961 n. 1553, i natanti battenti bandiera straniera (come tali considerando quelli iscritti nei registri navali dei paesi non facenti parte della Comunità Europea) che continuino ad essere utilizzati nelle acque territoriali italiane sono soggetti ai diritti doganali, con la conseguenza che l'evasione di tali diritti integra il reato di cui all'art. 216 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

In tema di reati doganali i natanti da diporto immatricolati nel Registro navale di Gibilterra, in quanto considerati battenti bandiera britannica - in quanto al territorio di Gibilterra, quale ex colonia britannica di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni internazionali, si applica il Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, e quindi il principio comunitario della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, - possono entrare nelle acque territoriali di un paese membro dell'Unione Europea senza sottostare al pagamento dei diritti doganali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 17303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17303
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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