Sentenza 22 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2002, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' 0 75 23 /02 IN MED L POR O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 12006/99 - Consigliere Cron. 20879 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO SERRANTE 49, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA A. F., rappresentato e difeso procure speciale dall'avvocato LANNI FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, 2001 MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in 5008 -1- calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 663/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 10/07/98 R.G.N. 240/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato LANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- NI TO
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 3 marzo 1993 IA IN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Benevento l'INPS, chiedendo che venisse condannato a corrisponderle l'assegno ordinario di invalidità, trovandosi essa nelle condizioni previste dalla legge per usufruirne. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito, con sentenza in data 22 dicembre 1994, rigettava la domanda e condannava l'assicurata alle spese del giudizio. -Con sentenza in data 24 giugno 10 luglio 1998 il Tribunale di Benevento, disposta nuova consulenza tecnica, rigettava l'appello della IN ed escludeva la ripetizione delle spese per il giudizio di appello, nulla disponendo, tuttavia, sulla condanna dell'assicurata alle spese del giudizio pretorile disposta dal giudice di primo grado. La IN ricorre per cassazione con due motivi. L'INPS intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la IN si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 434 e dell'art. 342 c.p.c., avesse omesso di pronunciare sul motivo di doglianza proposto in via subordinata in ordine alla sua condanna alle spese disposta dal Pretore. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per non avere disposto, attesa la non dichiarata temerarietà della lite, la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio. Esaminati congiuntamente i due motivi, in quanto logicamente connessi, il ricorso è fondato. Invero, pur essendosi la IN lamentata con l'atto di appello della statuizione sulle spese, che il Pretore aveva posto a suo carico e che essa, anzi, aveva chiesto addossarsi sull'Istituto come conseguenza dell'invocata soccombenza, il Tribunale, pur dichiarando la non manifesta infondatezza e non temerarietà della lite, in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ( nel testo risultante dopo la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 134 del 13 aprile 1994) e in violazione degli artt. 112 e 329, secondo comma, c.p.c., aveva omesso di pronunciare sulla chiesta eliminazione di tale condanna alle spese del giudizio. disposta. In realtà la ricorrente ha indicato erroneamente con gli artt. 342 e 434, anziché con gli artt. 112 e 329, secondo comma, c.p.c., le denunziate violazioni che, tuttavia, nell'esposizione dei motivi sono state chiaramente riferite al contenuto delle appropriate disposizioni, con la conseguenza che, nel contrasto, occorre fare riferimento all'esposizione dei motivi anziché all'eventuale erronea indicazione delle norme, in virtù del principio della conservazione degli atti processuali cui si ispira l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c. - Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, secondo alinea,c.p.c., dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado e, ricorrendo giusti motivi, anche quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso accolti e, decidendo nel merito, dichiara la irripetibilità delle spese del giudizio di primo grado e di quelle del presente giudizio. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Uable Capteni Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. oggi, 22 MAG. 2002 IL CANCELLIEREXX=e Il Presidente Vuicevere Cerre I D , O L L 0 A 3 S 1 O 3 S B . 5 A I T T R . D , A N A ' A S L T E 3 L S P E 7 O S - D P I 8 I - N M S 1 I G 1 N A O E D S E A I E D G T A E G N , E O E O L T S R T E T I A S R I I L G L D E E R O D