Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N 7 O I 6 8 Z 9 A 1 / R A 4 T I / IS R 6 3 N 2 с.с. G A . E T .R R U .P . B L D A I L L D A BLICA ITALIANA R E . T D E B T I A S N T N E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 S I S 3 E R I 1 A E . T N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE QUINTA CIVILE 009 48 / 0 3 Composta dagli Ill.mi Sig 3 /198 Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Dott. Stefano Monaci Consigliere 1961 Cron. Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 4-6-02 Ruggiero Cons. Rel.Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: URTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 60043 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente-
contro
De PA NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi n.3, presso gli avv.ti Roberto Masiani ed Ennio Mazzocco, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale autenticata in atti;
controricorrente M avverso la sentenza della Commissione Tributaria 1 2422 Regionale del Lazio-Roma n.97140080 dep.18-3-97 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/6/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Gen. Stato Avv. Guida;
Udito l'Avv. Francesco Giuliani per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gambardella, che ha concluso Generale Dott. Vincenzo chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il sig.De PA NI, già dipendente della allaONIG, in data 27-7-89, rivolgeva soppressa Direzione Generale delle Entrate del Lazio-Sez. di t Frosinone, l'istanza direta ad ottenere il rimborso dell'IRPEF afferente ad interessi e rivalutazione monetaria, corrisposti a seguito di sentenza pretorile e relativi alla liquidazione dell'importo del conto individuale presso l'ONIG, effettuata dal Ministero del Tesoro. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente proponeva ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di n.260/02/94, accoglieva ilFrosinone, con sentenza ricorso. L'Amministrazione Finanziaria proponeva 2 apppello, adducendo un duplice motivo di gravame : l'istanza di rimborso era tardiva ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.602/73; l'Ufficio competente a provvedere in ordine all'istanza di rimborso era il Centro di Servizio ai sensi degli artt. 6 e 8 D.P.R. n.787/80. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio- sentenza n.97140080 delRoma, con 18-2/18- 397, accoglieva in parte l'appello, motivando, tra l'altro, che non era fondata l'eccezione di tardività dell'istanza, in quanto nelle ipotesi in cui la trattenuta veniva operata statale -nella dall'amministrazione specie, il Ministero del Tesoro il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, agendosi in regime di ritenuta diretta ex art. 37 D. P. R. n. .602/73. Il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 25/27-3-98. Il contribuente si costituiva e chiedeva di participare alla discussione orale. Motivi della decisione Il ricorso è risultate fondato e va accolto. L'Amministrazione Finanziaria deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.37 e 38 D.P.R. 29- 9-73 n.602, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.,con 3 un unico motivo così articolato : l'ONIG era dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di eduna propria struttura organizzativa amministrativa;
trattandosi di persona giuridica distinta dallo Stato, le ritenute dall'Opera effettuate non possono qualificarsi dirette;
la soppressione dell'ONIG non ha determinato l'estinzione dell'ente, ma solo il passagggio alla fase di liquidazione, per cui l'ONIG non ha perso la soggettività giuridica fino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
quindi, la richiesta di rimborso dell'imposta sulle somme corriposte a vario titolo al dipendente deve essere presentata nel termine di diciotto mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n. 602/73, non essendo applicabile la disciplina delle ritenute dirette, dettata dall'art.37 con esclusivo riferimento alle amministrazioni statali. ricorrente chiedevaPertanto, 1'Amministrazione cssarsi la sentenza impugnata, con le cosequenziali statuizioni in ordine alle spese. L'ONIG, per sua natura e struttura, non può classificarsi tra le Amministrazioni dello Stato. Le ritenute per IRPEF non rientrano nella 4 disciplina delle "ritenute dirette", di cui all'art.37 D.P.R. 29-9-73 n. 602 perché la nozione di ritenuta diretta implica una "sorta di compensazione che lo Stato opera tra 11 credito fiscale ed il controcredito del contribuente" (Cass. Civ., n. 4318/89). In sintesi, la disciplina delle "ritenute dirette" riguarda eslusivamente le amministrazioni statali (Cass. Civ.Sez.I,7-4- 97, n.2999). Per analoga fattispecie è stato sancito che la "ritenuta diretta", di cui all'art. 37 D.P.R. 29-9-73 n.602,è quella operata dallo Stato (art.2 citato D. P.R.), mentre il "versamento diretto" è effettuato dagli enti diversi dallo Stato, elencati nell'art. 3,i quali, come l'INAM e l'INPS, operano in veste di "sostituti" (Cass. Civ., Sez. I, n.785/93). Ciò premesso, deve richiamarsi l'orientamento pacifico di questa Corte, secondo cui la richiesta di rimborso delle ritenute per IRPEF effettuate, come sostituto d'imposta dal datore di lavoro sulle somme a diverso titolo corrisposte al dipendente, espressamente prevista dall'art. 38 co.2° D.P.R. n.602/73,deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta stata operata (ex 5 plurimis, Cass.n.4318/89, n.7498/90,n. 1321/91,n.2977/ 94, n.13082/95). Nella fattispecie, è pacifico che l'istanza di rimborso veniva presentata oltre il termine di decadenza innanzi indicato, tanto che le precedenti decisioni delle Commissioni Triburarie per considerare l'istanza ammissibile hanno dovuto ritenere applicabile il termine ordinario decennale C.C. : in di prescrizione ex art.2946 particolare, la ritenuta era stata operata nel corso del 1987, mentre l'istanza di rimborso era stata avanzata a fine luglio del 1989. In definitva, in accoglimento dell'esaminato ricorso, l'impugnata sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dell'art.384 c.p.c., può pronunciarsi nel merito, dichiarando inammissibile la domanda di rimborso del contribuente per intervenuta decadenza. La novità delle questioni decise fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un' equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione merito, dichiaraMy impugnata. Decidendo nel 6 inammissibile l'istanza di rimborso. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il 4-6-2002, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore Dott.AlfioJemench aro Dott. Francesco Ruggiero Jamm Myy Joum Арано бишь IL/CANCELLIERECT AR ND DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12.2 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 Amano Casa ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 7