Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, lo stato di bisogno economico non è idoneo ad integrare la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno della SIAE, atteso che alle esigenze degli indigenti e dei bisognosi si può provvedere con la moderna organizzazione sociale per mezzo degli istituti di assistenza.
Commentario • 1
- 1. La Corte di Cassazione sull'applicabilità dello stato di necessitàCamilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2006, n. 16056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16056 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 26/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 682
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 17445/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AL OM, nato a [...] il 10 marzo del 1965;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza del 25 ottobre del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 12 febbraio del 2004, la Corte d'Appello di Potenza, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Melfi in data 25 febbraio del 2003, riduceva a mesi due e gg. 10 di reclusione ed Euro 1.250,00 di multa la pena inflitta ad AL OM, quale responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 171 ter, lett. c), per avere detenuto e posto in vendita numerose musicassette, videocassette e CD sprovvisti del contrassegno SIAE;
fatti commessi fino al 18 luglio del 2000 in Melfi e Venosa. L'imputato, sorpreso in diverse circostanze dai carabinieri di Venosa e Melfi mentre offriva in vendita ai passanti la merce anzidetta, si era giustificato asserendo di avere svolto quell'attività per procurarsi i mezzi di sostentamento per sè e per la sua famiglia. Ricorre per Cassazione l'imputato denunciando:
la violazione dell'articolo 54 c.p. sostiene che, contrariamente all'assunto della Corte, nella fattispecie doveva trovare applicazione l'esimente di cui all'articolo 54 c.p. perché il fatto era stato commesso allo scopo di procurarsi i mezzi di sostentamento per sè e per la sua famiglia;
mancanza di motivazione in ordine alla conversione della pena;
la mancata applicazione dell'indulto.
Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi e per la manifesta infondatezza degli stessi.
Secondo l'orientamento di questa Corte,si considerano generici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità (Cass. 18 settembre 1997
Ahemtovic; Cass. sez. 2^ 6 maggio 2003, Curcillo). Nella fattispecie il prevenuto si è limitato a ribadire la richiesta di riconoscimento dell'esimente di cui all'articolo 54 c.p. già respinta dal Tribunale prima e dalla Corte dopo senza indicare i vizi del ragionamento dei giudici del merito.
In ogni caso la richiesta è manifestamente infondata in quanto lo stato di bisogno economico non ha efficacia scriminante, mancando gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, alle esigenze degli indigenti e dei bisognosi, si può provvedere con la moderna organizzazione sociale per mezzo dei suoi vari istituti di assistenza senza che sia assolutamente necessario porre in essere condotte antigiuridiche (per tutte: Cass. 16 aprile 1987 n. 4818 Caporin;
Cass. 6 dicembre 1995 n. 11863 Hrustic). Nella fattispecie l'imputato avrebbe potuto anche espletare altre attività lavorative lecite non essendo stata dedotta una sua inabilità al lavoro.
La conversione della pena detentiva non è stata chiesta con i motivi d'appello o nel corso del giudizio d'Appello.
Al caso in esame non è applicabile alcun indulto.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006