Sentenza 6 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre la condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio.
Commentario • 1
- 1. Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2006, n. 42384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42384 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1442
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 27743/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la Corte di Appello di ROMA;
nei confronti di:
1) SINGH GURMEJ, N. IL 02/05/1972;
avverso SENTENZA del 12/01/2006 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha assolto perché il fatto non costituisce reato il cittadino indiano SINGH Gurmej, imputato di violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, sul presupposto della sussistenza di un giustificato motivo di inosservanza del provvedimento esecutivo dell'espulsione emesso dal Questore nella forma dell'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni;
ha infatti ritenuto plausibile la mancanza di mezzi per il viaggio di rimpatrio, trattandosi di soggetto "privo di stabile dimora e di un domicilio che non sia precario e di fortuna," in "precarie condizioni di vita accertate in occasione del giudizio di convalida" dell'arresto, considerata la "(non smentita) assenza di regolare attività lavorativa che gli ha certamente impedito l'accumulo o il risparmio di redditi sufficienti e cospicui, anche per sopportare il prezzo del rientro immediato e tempestivo in patria".
Il Procuratore Generale del distretto ha proposto ricorso per Cassazione;
denuncia erronea disapplicazione della norma incriminatrice, avendo il giudice "a quo" arbitrariamente riconosciuto il giustificato motivo di inosservanza sulla base di una situazione precostituita dallo stesso imputato e comunque desunta dal semplice stato di clandestinità, senza alcun accertamento che desse sostanza alle esposte congetture sulla incapacità economica del soggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è - nei termini di seguito chiariti fondato. Se non appare condivisibile l'affermazione che il "giustificato motivo" atto ad escludere la punibilità della condotta incriminata non possa mai essere, anche indirettamente, collegabile ad un fatto volontario dell'agente (onde la stessa permanenza clandestina nello Stato e la condizione di precarietà che ne deriva sarebbero di per sè ostative alla giustificazione, rendendo pleonastica la previsione normativa), è invece corretto il rilevo che, ai fini dell'esclusione dell'illiceità, occorre una ragione "di particolare pregnanza" che sia di ostacolo al rimpatrio. È stato al proposito autorevolmente osservato (Corte Cost. 18.12.2003/13.1.2004 n. 5) che la causa giustificativa non può essere costituita dal mero disagio economico di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma ben può essere integrata da una condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio. Quanto poi al regime probatorio, la giurisprudenza costituzionale citata ha chiarito che, come in tutti gli altri casi in cui compare la formula "senza giustificato motivo" - fermo restando il potere - dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale - lo straniero avrà, dal canto suo, un semplice onere di allegazione dei motivi non conosciuti ne' conoscibili dal giudicante. Nell'un caso e nell'altro - ossia tanto nel caso di rilievo "ex officio" che in quello di allegazione da parte dell'imputato - le situazioni integrative del "giustificato motivo" si tradurranno, quindi, in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice.
Nella fattispecie il giudice di merito da un lato ha fatto riferimento a situazioni, come l'assenza di "regolare" attività lavorativa, che non rilevano in quanto riconducibili al generico disagio economico del migrante, dall'altro - senza neppure menzionare allegazioni dell'interessato - ha affermato circostanze non specifiche e incontrollabili circa le sue misere condizioni di vita o esposto semplici congetture circa la consumazione dell'intero patrimonio nelle spese per l'ingresso nel paese;
mai ha indicato le fonti probatorie utilizzate. L'intero ragionamento sembra fondato sul presupposto che la condizione di clandestino e la (presumibile) mancanza di stabile occupazione, in difetto di prova del contrario, sarebbero di per sè idonee a giustificare l'inosservanza del provvedimento espulsivo, con ciò svuotando di contenuto la norma incriminatrice, che resterebbe inoperante se non in ipotesi del tutto marginali, e disattendendo l'insegnamento giurisprudenziale che richiede il positivo accertamento di una assoluta incapacità di procurarsi i mezzi necessari per il viaggio di rimpatrio. Nè, come pure accennato in sentenza, la situazione rappresentata varrebbe ad escludere il dolo, potendo l'elemento soggettivo del reato essere escluso soltanto dalla rappresentazione di una situazione effettivamente "giustificativa", e non già di una mera condizione di disagio non rilevante ai fini dell'applicazione della norma. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio al Tribunale monocratico affinché fornisca, alla stregua delle risultanze probatorie esistenti e di quelle eventualmente da acquisire, congrua motivazione in ordine alla sussistenza o meno del giustificato motivo di inosservanza dell'ingiunzione a lasciare il territorio dello Stato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2006