Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 1
Il reato di violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore, iniziato sotto la vigenza della L. n. 189 del 2002, che lo sanzionava a titolo di contravvenzione, si pone in rapporto di continuità con la protrazione della condotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 271 del 2004, che lo configura come delitto, ma qualora l'ordine contenga solo la previsione delle conseguenze penali relative alla contravvenzione, trattandosi di presupposto della fattispecie incriminatrice, l'imputato potrà essere giudicato solo per la parte di condotta rientrante nella fattispecie configurata come contravvenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2006, n. 18012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18012 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 07/04/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 416
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 003117/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
CI CA, N. IL 15/10/1982;
avverso SENTENZA del 17/06/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Con sentenza in data 17.6.2005 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, a seguito di rito abbreviato richiesto in sede di giudizio direttissimo, ha assolto la cittadina nigeriana LA CA alias UL CA dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, primo periodo, come modificato con L. n. 189 del 2002, per essersi trattenuta senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, venendo colta in Brescia il 15.6.2005 in violazione dell'ordine del Questore di Modena emesso il 5.9.2003 ai sensi del citato art. 14, comma 5 bis, e notificato nello stesso giorno.
Il Tribunale ha ritenuto che la modifica legislativa dell'art. 14, comma 5 ter, intervenuta con L. 12 novembre 2004, n. 271 di conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, che aveva trasformato il reato da contravvenzione a delitto, pur restando legittimo sotto il profilo amministrativo il decreto del Questore emesso prima della modifica legislativa in presenza dell'avvertimento che la sanzione irrogabile per la violazione dell'ordine sarebbe stata quella dell'arresto, sulla base del principio tempus regit actum, consentisse peraltro di escludere la configurazione della fattispecie penale, in assenza della specifica indicazione della sanzione penale attualmente prevista, in luogo di quella, assai meno grave, prevista anteriormente, per mancanza dell'elemento essenziale consistente nella indicazione della sanzione attualmente applicabile come conseguenza della trasgressione.
Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia lamentando violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis e comma 5 ter, poiché la modifica legislativa, con la previsione della pena della reclusione in luogo di quella dell'arresto, non rendeva illegittimo ne' privava di efficacia l'ordine del Questore che conteneva la indicazione della sanzione allora vigente, non potendosi pretendere che fosse necessaria la emanazione di un nuovo decreto del Questore in sostituzione del precedente, non essendo ciò previsto da alcuna norma. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale ricorrente si duole della assoluzione della imputata avvenuta per mancanza nell'ordine del Questore dell'avvertimento consistente nella indicazione delle conseguenze penali della nuova ipotesi delittuosa contenuta nella novella legislativa del 2004, ritenuto dal giudice di primo grado elemento costitutivo della fattispecie ed assume in proposito che tale ordine era stato legittimamente emesso sulla base della legge al momento vigente, per cui la mancata indicazione della sanzione in seguito prevista per la ipotesi delittuosa non poteva fare venire meno il reato.
In proposito occorre rilevare che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, che aveva introdotto come reato contravvenzionale, punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, la condotta dello straniero che si trattenga senza giustificato motivo nel territorio nazionale in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis, è stato ulteriormente modificato con la L. 12 novembre 2004, n. 271, recante conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, che ha sostituito la pena dell'arresto con quella della reclusione da uno a quattro anni, prevedendo così come delittuosa la condotta e reintroducendo l'arresto obbligatorio, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2004. La suddetta norma è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (L. n. 271 del 1994, art. 2) e quindi il 14 novembre 2004; per cui il reato contestato all'imputata, che è stata trovata nel territorio italiano il 15.6.2005 e quindi successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa, dovrebbe ritenersi costituire delitto, considerato che si tratta pacificamente, in base ad una giurisprudenza consolidata, di reato permanente che perdura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto e cioè l'abbandono del territorio dello Stato da parte dello straniero, che, già espulso, sia rinvenuto, senza alcuna autorizzazione, come nel caso in esame, nel territorio dello Stato (v. per tutte Cass. 18.6.2003 n. 27399; Cass. n. 46243/2003, P.M.
contro
Ben Rhouma). Nel caso in esame il reato è stato anche formalmente contestato all'imputata come delitto, avendo il Pubblico Ministero ritenuto la applicabilità della nuova disposizione incriminatrice, costituente un caso di continuità normativa con la contravvenzione pregressa, così come era avvenuto, rispetto alla ipotesi criminosa iniziale, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 13 dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 (v. Cass. 18.6.2003 n. 27399). La voluntas legis, sotto tale profilo, appare del tutto chiara, essendo da escludere che il legislatore volesse lasciare impunite condotte pregresse, mentre invece ha voluto aggravare la sanzione, nel rispetto, come ovvio, dei principi della successione della legge penale nel tempo, di cui all'art. 2 c.p.. Ciò posto, la tesi del Tribunale per cui l'inizio della consumazione del reato, nel caso in esame, a far data dal decorso di cinque giorni dopo l'ordine del Questore di abbandonare il territorio italiano e quindi nel vigore della legge precedente, renderebbe addirittura non punibile la condotta proseguita nel vigore della novella legislativa, sotto il profilo che, pur essendo il reato permanente, difetterebbe peraltro la indicazione delle conseguenze penali dell'ordine del Questore in base alla novella legislativa, appare destituita di fondamento, poiché deve essere escluso che il legislatore, nel momento in cui ha aggravato la sanzione, abbia voluto operare una abolitio criminis con riguardo alle condotte contravvenzionali precedenti, essendosi al contrario verificata una successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità (v. Cass. sez. 1 n. 3999/2006). Nè rileva ai fini della continuità normativa la circostanza che il reato sia divenuto un delitto ed anche gli elementi della fattispecie siano stati in parte modificati, essendo evidente che per la punibilità delle condotte successive all'entrata in vigore della nuova disposizione - che sotto tale profilo ha determinato una parziale abolitio criminis con riguardo alle condotte esclusivamente colpose - è necessario il dolo dell'agente in relazione alla condotta prevista dalla nuova disposizione ed è necessario che sussistano i presupposti previsti dalla nuova normativa, mentre appare del tutto arbitrario ritenere che la nuova disposizione abbia depenalizzato tutte le violazioni degli ordini del Questore emessi prima della entrata in vigore della novella legislativa, nulla autorizzando una tale interpretazione contraria alla lettera ed allo spirito della norma. Diverso è invece il problema della sanzione applicabile qualora nel provvedimento notificato allo straniero sia precisato che la mancata ottemperanza è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'accertamento del reato, qualificato come delitto, intervenga invece, come nel caso in esame, dopo la entrata in vigore della L. n. 271 del 2004. Sul punto esiste in seno a questa Sezione un contrasto giurisprudenziale, in quanto da una parte si ritiene che sia sufficiente la indicazione generica della esistenza di conseguenze penali, mentre da altra parte si richiede la indicazione specifica delle conseguenze, anche se l'orientamento più recente, pur con varietà di motivazioni, è nel senso che la informativa in merito alle conseguenze penali della mancata ottemperanza debba essere specifica, e dunque debba indicare la pena prevista, nel minimo e nel massimo (v. in relazione ai diversi orientamenti, Cass. n. 38310/05, PG.
Contro
Lutu;
Cass. n. 5216/06, P.M.
contro
Druta;
cass. 22.2.2006, P.M.
contro
Lacramioara).
Questo Collegio, in base al tenore letterale della disposizione, ritiene di aderire a tale ultimo orientamento, con la conseguenza che dal momento della entrata in vigore della novella legislativa non sussiste il delitto di inottemperanza dell'ordine del Questore, poiché il decreto del Questore non contiene la indicazione delle specifiche conseguenze penali della condotta delittuosa, come espressamente previsto dalla norma, mancando quindi un presupposto della condotta incriminata che impedisce la configurabilità della stessa come delitto a far data dalla entrata in vigore della L. n. 271 (14.11.2204).
Per il periodo precedente, invece, il provvedimento del Questore, che conteneva la previsione della possibile condanna per delitto contravvenzionale e la indicazione specifica della sanzione applicabile per la contravvenzione, era stato legittimamente emesso ed era perfetto dal punto di vista amministrativo, per cui la sua violazione integrava la contravvenzione punibile con l'arresto. La sentenza impugnata, in quanto contenente sul punto un errore di diritto, deve essere pertanto annullata, relativamente alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, commessa fino al 13.11.2004, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 c.p.p.. Quanto alla individuazione del giudice del rinvio, trattandosi di ricorso per saltum del Pubblico Ministero, a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 1, il rinvio dovrebbe essere disposto, a norma del comma 4 della stessa disposizione, al giudice competente per l'appello.
Poiché peraltro di tratta di sentenza di proscioglimento a seguito di rito abbreviato, non più appellabile a norma dell'art. 443 c.p.p., comma 1, come modificato con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 2, il rinvio deve essere disposto al giudice di primo grado.
Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
Nel resto il ricorso deve essere invece respinto, con riguardo alla condotta posta in essere successivamente alla data di entrata in vigore della novella legislativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, commessa fino al 13.11.2004 e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio;
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006