Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, l'omessa indicazione, nell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore, delle più gravi conseguenze penali introdotte dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271, che ha trasformato da contravvenzione in delitto il reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, pur non facendo venire meno la legittimità del provvedimento del Questore, costituente il presupposto del reato omissivo permanente, incide, escludendola, sulla responsabilità penale in relazione al delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto punibile soltanto a titolo di contravvenzione e limitatamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 271 del 2004, il reato omissivo permanente di inosservanza senza giustificato motivo dell'ordine del Questore di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, e aveva ritenuto insussistente, a decorrere da tale data, il delitto ex art. 14 comma quinto ter D.Lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dalla Legge n. 271 del 2004 per il venir meno di un suo necessario presupposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2006, n. 28656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28656 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
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2 8656 /06
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig SOLE 24 ORE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO per diritti € 1,55 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il 9/8/06 PRIMA SEZIONE PENALE IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza
UFFICIO COPIE PENALI camera di consiglio del 7 luglio 2006 Richiesta copia studio dal Sig AGI composta dai sigg. per diritti € 1.55 SENTENZA
n.2389106 11 3/8/06 dr. Gianvittore FABBRI presidente il dr. Giuseppe DE NARDO consigliere IL CANCELLIERE dr. Umberto GIORDANO consigliere dr. Livio PEPINO consigliere REGISTRO GENERALE dr.ssa Margherita CASSANO consigliere n. 9262/2006
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig ANSA per diriti € 1,55 sul ricorso proposto dal
# 9/8/06 PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA di BRESCIA
IL CANCELLIERE contro la sentenza 26 gennaio 2006 del TRIBUNALE di CREMA emessa nei confronti di
1) TANASIE MAGDALENA, n. in Romania il 12 maggio 1982 visti gli atti, sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO,
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OSSERVA
1. Con sentenza 26 gennaio 2006 il Tribunale di Crema ha applicato a TANASIE MAGDALENA, imputata del reato di cui al-
l'art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo n. 286/1998 (per esser- si trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento emesso il 26 agosto 2004 dal Questore di Crema e notificatole nella stessa data;
fatto accertato il 25 gennaio 2006), la pena concordata di due mesi e venti giorni di arresto (concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito). Ha osservato il tribunale che pena applicabile è quella del- l'arresto, prevista prima della modifica che ha trasformato il rea- to de quo da contravvenzione in delitto (legge 12 novembre 2004, n. 271), non essendo stato rinnovato, dopo la modifica le- gislativa, l'avviso concernente il mutato trattamento sanzionato- rio in caso di inottemperanza. Ha proposto ricorso, per violazione di legge, il Procuratore generale di Brescia deducendo che, essendo in reato in esame permanente ed essendo la permanenza cessato, sotto il vigore della nuova normativa, la pena applicabile è quella della reclu- sione.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso co- me in epigrafe.
2. Per effetto della modifica normativa di cui alla legge n. 271/2004 si è verificata non una abolitio criminis ma un'ipotesi di successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità, avendo in comune sia l'interesse tutelato che l'ele- mento strutturale rappresentato dal tipo di condotta sanzionata (Cass., sez. 1, 15 dicembre 2005 - 10 febbraio 2006, Druta, n. 1
5216/06). In caso di reato permanente (com'è, secondo la giuri- sprudenza maggioritaria, quello di cui all'art. 14, comma 5 ter, testo unico immigrazione: cfr., per tutte, Cass., sez. 1, 7 novem- bre 2003, pubblico ministero in proc. Ben Rhouma, riv. n. 226624), una situazione siffatta comporta, di regola, l'applica- zione della norma sopravvenuta più severa (cfr., con riferimento all'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso,
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Cass., sez. 2, 8 febbraio - 21 marzo 1996, pubblico ministero in proc. Oliva, riv. n. 204270, secondo cui «qualora la condotta di appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizzata cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416 bis cod. pen., sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con applicazione, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge n. 646/1982, della pena prevista dall'art. 416 bis cod. pen.>>). A tale conclusione osta peraltro, nel caso di specie, la strut- tura della disposizione di cui all'art. 14, comma 5 bis, decreto legislativo n. 286/1998 (sia nel testo antecedente alla legge n. 271/2004 che in quello ad essa successivo). Detta norma, infatti, prevedeva e prevede che l'ordine di lasciare il territorio dello
Stato è dato dal questore «con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione>>. La struttura della norma è chiara. L'indicazione de qua è un ob- bligo per l'amministrazione e la sua mancanza ha un duplice ef- fetto: c/) da un lato rende il provvedimento del questore affetto da vizio di violazione di legge;
c2) dall'altro incide sulla punibi- lità in concreto dell'inottemperanza, ponendosi come deroga al principio generale di presunzione di conoscenza della legge pe- nale posto dall'art. 5 codice penale (in attuazione del "principio di effettività della conoscenza" affermato dalla Corte costituzio- nale nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364). In sostanza, il legi- slatore ha ritenuto che, nel caso in questione, la particolare si- tuazione dello straniero extracomunitario esclude che per esso operi la generale presunzione di conoscenza delle conseguenza penali della violazione e richiede, come presupposto della puni- bilità, una specifica informativa al riguardo. Ciò posto, il testo normativo in esame pone due fondamenta- li problemi interpretativi concernenti rispettivamente il contenu- to dell'informazione da inserire nel provvedimento del questore e gli effetti dell'omessa o inesatta informazione sulle fattispecie di reato connesse con la violazione dell'ordine. Quanto al contenuto dell'informativa de qua, non sembra dubitabile (ancorché controverso in giurisprudenza: cfr., con di- versità di valutazioni, Cass., sez. 1, 6 - 19 ottobre 2005, Lutu e Cass., sez. 1, 15 dicembre 2005 - 12 febbraio 2006 - Druta, già citata) che essa debba comprendere non solo l'indicazione che la
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af mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento costituisce reato ma anche la specificazione delle sanzioni applicabili. Tale conclusione è imposta: cl) dal tenore letterale della norma, ché l'espressione indicazione delle conseguenze penali»> è ben più specifica e pregnante della locuzione «indicazione che il fatto costituisce reato» (che avrebbe dovuto essere utilizzata ove que- sta soltanto fosse la comunicazione richiesta); c2) da una inter- pretazione coerente con la ratio della norma, essendo evidente che un'informazione diretta a consentire scelte e comportamenti impegnativi non può limitarsi al solo aspetto formale (esistenza di un reato) ma deve estendersi alla specificazione degli effetti in concreto possibili (ché è assai diverso sapere se un compor- tamento illecito è punito con una pena pecuniaria o con una pena detentiva e, in quest'ultima ipotesi, se la pena detentiva prevista è di pochi giorni o di molti anni...); c3) dall'analisi del cosiddetto diritto vivente, da cui risulta che tutte le questure del Paese han- no predisposto l'informativa inserendovi l'indicazione specifica del minimo e del massimo della pena prevista. Secondo i principi generali dell'ordinamento, poi, la viola- zione di legge conseguente alla mancanza dell'informazione de qua (a cui è equiparabile l'inesattezza della stessa su punti es- senziali) comporta l'illegittimità del provvedimento del questore, rilevabile dal giudice penale cui spetta «il controllo della legit- timità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con rife- rimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegit- timità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, in- competenza, eccesso di potere»> (così per tutte, con riferimento a ipotesi analoghe, Cass., sez. 1,15 dicembre 2005 - 10 febbraio 2006, Beji nonché Cass., sez. 1, 21 ottobre 1996 - 3 febbraio 1997, Genovesi, riv. n. 204339; nello stesso senso Cass., sez. 1, 9 dicembre 1999 - 19 gennaio 2000, Cozzolino, riv. n. 215243). È in questo contesto e alla luce delle puntualizzazioni fin qui svolte che va esaminata l'ipotesi di specie, nella quale l'informa- tiva inserita nell'ordine di allontanamento del questore, pur ini- zialmente esatta, è divenuta medio tempore imprecisa (e poten- zialmente ingannevole) in conseguenza della modifica legislati- va che ha trasformato il reato de quo da contravvenzione in de- litto ed ha inasprito le pene originariamente previste e corretta- mente indicate nel provvedimento notificato alla TANASIE.
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Af Soccorrono, ai fini della soluzione della questione, i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 marzo
1988, n. 364 che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 5 del codice penale. In detta sentenza la Corte ha testualmente af- fermato che, nel sistema costituzionale, «in cambio dell'obbliga- torietà della legge penale, lo Stato assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato», richiedendo peraltro, di regola, ai singoli l'adem- pimento di una sorta di dovere di informarsi diligentemente sulle norme vigenti. In logico sviluppo di tale principio - ha prosegui- to il giudice delle leggi - «l'oggettiva impossibilita di conoscen- za del precetto non può gravare sul cittadino e costituisce, dun- que, un limite della personale responsabilità penale» e «l'effetti- va possibilità di conoscere la legge penale é ulteriore requisito minimo d'imputazione» e si configura come «presupposto della responsabilità penale». Orbene come si è in precedenza rilevato - nel caso del cit- tadino extracomunitario colpito da ordine di allontanamento del questore, la legge esclude ogni presunzione di conoscenza delle conseguenze penali della violazione, sostituendo il dovere di in- formarsi (gravante di regola sul destinatario della norma) con l'obbligo dell'amministrazione di fornire specifica informazione sul punto. Nella specie, dunque, il presupposto o la condizione della responsabilità penale - secondo l'insegnamento della Corte costituzionale è la effettiva (corretta) informazione sulle con-
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seguenze della violazione. Con la conseguenza che l'inesattezza sopravvenuta dell'informativa, pur non facendo venir meno la legittimità del provvedimento del questore, incide, escludendola, sulla responsabilità penale. In sintesi e con riferimento al caso specifico: nel vigore della legge precedente, il reato si è consu- mato (e va punito in base alla normativa vigente sino all'entrata in vigore della novella legislativa) mentre lo stesso non sussiste, per il venir meno di un suo necessario presupposto o condizione, a decorrere da tale data.
Ne consegue che correttamente il tribunale ha applicato la pena dell'arresto e che il ricorso del Procuratore generale deve essere respinto.
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rigetta il ricorso.
5 Così deciso in Roma il 7 luglio 2006
il consigliere estensore il presidente
Jon
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-9 AGO 2006 IL CANCELLIERE Giuseppe Balistreri
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