Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2006, n. 28656
CASS
Sentenza 7 luglio 2006

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In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, l'omessa indicazione, nell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore, delle più gravi conseguenze penali introdotte dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271, che ha trasformato da contravvenzione in delitto il reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, pur non facendo venire meno la legittimità del provvedimento del Questore, costituente il presupposto del reato omissivo permanente, incide, escludendola, sulla responsabilità penale in relazione al delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto punibile soltanto a titolo di contravvenzione e limitatamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 271 del 2004, il reato omissivo permanente di inosservanza senza giustificato motivo dell'ordine del Questore di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, e aveva ritenuto insussistente, a decorrere da tale data, il delitto ex art. 14 comma quinto ter D.Lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dalla Legge n. 271 del 2004 per il venir meno di un suo necessario presupposto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2006, n. 28656
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28656
    Data del deposito : 7 luglio 2006

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