Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 7038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7038 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7038/2026 Roma, li, 20/02/2026
Composta da
NN GA AN IA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NA MA DE IS MA RR SS ZI ha pronunciato la seguente
SECONDA SEZIONE PENALE
- Presidente-
-Relatore -
Sent. n. sez. 1940/2025 CC - 06/11/2025 R.G.N. 26950/2025
Sul ricorso proposto da:
SENTENZA
Firmato Da: AN IA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7d08aeb4703dab54- Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c Firmato Da: NN GA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3b846c9a35d4415
DUE' SARA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere AN IA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria in data 6/11/2025 con la quale l'avv. ANTONELLA RUSTICO, difensore della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto di dichiararne l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato l'ordinanza del giudice monocratico dello stesso Tribunale che il 14 giugno 2025 aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari imposta a DU RA con ordinanza del 23 agosto 2024 in relazione ai reati di tentata estorsione, sostituzione di persona e truffa aggravata. Le era contestato, in particolare, di avere indotto le persone offese a somministrare al figlio di pochi mesi di vita, affetto da grave patologia tumorale, terapie basate sulla fisica quantistica e sui campi magnetici attraverso l'uso di un macchinario "SCIO" ubicato negli U.S.A., in luogo della chemioterapia seguita fino a quel momento, inviando report attestanti buoni risultati ottenuti, così da garantire il mancato accrescimento della massa tumorale, e ricevendo per tali somministrazioni la somma di euro 1.650,00. Alla UÉ era anche contestato di essersi qualificata come medico ai genitori del bambino e di avere a questo cagionato, con la sua condotta, lesioni personali consistite nell'avanzamento della malattia. Infine, all'imputata era contestato il delitto di estorsione per aver intimato ai genitori del bambino, mediante minaccia, di ritrattare le dichiarazioni rese ad un programma televisivo e
di rifonderle la somma di denaro di euro 10.000,00. Il Tribunale del riesame ha riconosciuto non essere venute meno né la gravità indiziaria in ordine ai resati ascritti alla ricorrente, né il pericolo di recidiva, in alcun modo attenuato dal tempo trascorso e dal rispetto della misura, elementi indicati come di valenza neutra, non emergendo, a fronte del disvalore sociale dei fatti, elementi concreti di resipiscenza o di presa di distanza dai fatti medesimi. Quanto alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, il Tribunale del riesame ha rilevato l'assenza di qualsiasi documentazione relativa allo stato di indigenza, a fronte della mera deduzione di dover mantenere il padre, la figlia ed il compagno, avendo la difesa documentato soltanto l'asserita stima di cui la DU godrebbe da parte dei propri clienti.
2.Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame RA DU ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 299 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, perché omessa o comunque meramente apparente, in ordine agli elementi nuovi dedotti dalla difesa in relazione al venir meno del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, all'avvenuto mutamento del contesto abitativo e familiare, ed alla documentazione relativa alla condizione economica, lavorativa e familiare della ricorrente.
2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento all'art. 629 cod. proc. pen., per essersi riconosciuta la gravità indiziaria in ordine alla tentata estorsione in presenza di condotte collocabili, invece, nell'ambito dell'esercizio di un diritto soggettivo, quale la mera prospettazione dell'intenzione di tutelare la propria immagine o reputazione mediante azioni giudiziarie.
2.3. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, dovendosi escludere il pericolo di recidiva, anche alla luce della perizia psichiatrica prodotta che attesta la condizione della ricorrente sotto il profilo clinico e sociale;
2.4. Omessa o illogica motivazione in ordine al diniego di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative, nonostante l'esigenza di provvedere al mantenimento del padre, della figlia e del compagno, pur potendosi desumere lo stato di indigenza "da elementi concreti (es.: ammissione al gratuito patrocinio, documentazione delle difficoltà familiari), senza la necessità di documenti legali";
2.5. Travisamento della prova per l'errata rappresentazione degli atti rilevanti allegati all'istanza, avendo il Tribunale, al pari del giudice monocratico, ignorato il reale tenore delle registrazioni allegate all'istanza, dalle quali emergeva trattarsi di "iniziative finalizzate alla tutela legale del proprio diritto all'immagine e della reputazione personale, compromessi da esposizioni televisive percepite come lesive".
3. Con ordinanza del 24/10/2025 il Tribunale di Brescia ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta alla ricorrente, con quella dell'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.
4. Conseguentemente, con memoria in data 6/11/2025 il difensore della DU, avv. Antonella Rustico, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della sostituzione della misura cautelare dinanzi riferita, senza condanna alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva preliminarmente il Collegio che non può riconoscersi validità alla rinuncia
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Firmato Da: AN IA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 7d08aeb4703dab54 - Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c Firmato Da: NN GA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3b846c9a35d4415
all'impugnazione presentata dal difensore della ricorrente, privo di procura speciale. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. Tale atto, però, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/3/2016, Celso, Rv. 266244-01; Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, dep. 5/2/2015, Preiti e altro, Rv. 262276 - 01; Sez. 1, n. 29202 del 23/5/2013, Maida, Rv. 256792 - 01; Sez. U., n. 18 del 5/10/1994, dep. 27/1/1995, Battaggia, Rv. 199805 01). Conseguentemente, il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, cit.; Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014,, Preiti, Rv. 262276-01).
2. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata aveva rigettato una richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e, solo in subordine, di sostituzione di questa con altra meno afflittiva, sicché non può riconoscersi la sopravvenuta ed assoluta mancanza di interesse della ricorrente al ricorso, dedotta dalla difesa con la memoria del 6/11/2025, giacché con il ricorso si è prospettata anche l'insussistenza sia di gravi indizi della colpevolezza della ricorrente in ordine ai reati a lei ascritti, che di esigenze cautelari. Il ricorso, però, è comunque inammissibile, in quanto fondato su motivi generici o, comunque, non consentiti.
2.1. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso, in particolare, sono inammissibili alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente affermato che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'ippolito, Rv. 282292-01). Peraltro, nel prospettare un esercizio, da parte della DU, di un diritto soggettivo, quale la mera prospettazione dell'intenzione di tutelare la propria immagine o reputazione mediante azioni giudiziarie, il ricorso non si confronta nemmeno con la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal provvedimento impugnato e che va ribadita, secondo cui integra gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Parvez, Rv. 25384401; così anche Sez. 2, n.50652 del 10/11/2023, non mass.). Va riaffermato, inoltre, che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Sez. 2,
3
Firmato Da: AN IA Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED
CA 1 Seriale: 7d08aeb4703dab54 - Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c
Firmato Da: NN GA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3b846c9a35d4415
n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874-01). Correttamente applicando tali principi, il provvedimento impugnato ha anche rilevato che la DU non ha soltanto minacciato di denunciare le persone offese, benché vittime di una truffa non contestata dal ricorso, ma ha anche prospettato di diffondere notizie diffamatorie nei loro confronti su testate giornalistiche locali, elemento con il quale il ricorso non si confronta, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità. La prospettazione difensiva di un travisamento della prova in ordine alle registrazioni audio, ai messaggi ed alla documentazione prodotta, infine, è del tutto generica, non risultando nemmeno indicato, prima ancora che documentato, quale possa essere l'asserito *tenore delle conversazioni scagionante", ed anche aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, nella nota di cui alla pag. 4, riporta stralci delle trascrizioni legittimamente interpretati a conferma della gravità del quadro indiziario.
2.2.Anche i motivi di ricorso volti a contestare la sussistenza delle già riconosciute esigenze cautelari sono inammissibili. Il primo, in particolare, volto a prospettare il venir meno del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, in considerazione dell'avvenuto mutamento del contesto abitativo e familiare della ricorrente, è palesemente aspecifico, in quanto non si confronta con l'ordinanza impugnata, che si fonda unicamente sul pericolo di recidiva specifica, nulla argomentando su pericoli di fuga o di inquinamento delle prove. Sono inammissibili, infine, perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata le censure in ordine al riconoscimento del pericolo di recidiva, desunto non già da patologie psichiatriche, bensì dalla gravità dei fatti contestati, dal loro elevato disvalore sociale e dalla personalità della ricorrente, valutata anche alla luce della "mancanza di fattori volti ad esprimere una qualche forma di resipiscenza o di presa di distanza dai fatti".
2.3.In conseguenza dell'intervenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo della presentazione alla P.G. è, invece, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, come rilevato anche dalla difesa della ricorrente, il quarto motivo di ricorso, volto a contestare la congruità della motivazione in ordine al diniego di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, fondato prevalentemente su motivi non consentiti, consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Firmato Da: AN IA
Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Seriale: 7d08aeb4703dab54 - Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c Firmato Da: NN GA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3b846c9a35d4415
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore AN IA
Il Presidente
NN GA