Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l'accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l'originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l'imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario).
Commentario • 1
- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2011, n. 38349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38349 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
38349 /11
nREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/07/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
198h Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
- Presidente - N.
- Consigliere - ALFONSO AMATODott. REGISTRO GENERALE
N. 43029/2010
- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IN VA N. IL 30/06/1944
avverso la sentenza n. 3268/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Alehay che ha concluso per l'avilla nt scene ri o (p.f.u.c.r.)
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Santucci
Propone ricorso per cassazione IN VA avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze 14 giugno 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per il reato di falsità del contrassegno per l'accesso alla zona ZTL, fatto accertato il 15 settembre 2004.
Il prevenuto aveva esposto, sul parabrezza dell'auto, una fotocopia del permesso rilasciato per l'accesso alla zona di traffico limitato: fotocopia descritta dal giudice di primo grado come assai ben fatta, avendo le dimensioni identiche a quelle del permesso originale, gli stessi colori, ovviamente lo stesso contenuto e presentando altresì la tipica plastificazione con la quale il permesso in originale viene rilasciato.
Il prevenuto si era difeso sostenendo che si trattava della fotocopia dell'originale che egli aveva realmente conseguito e che teneva a casa temendo che gli venisse sottratto.
Era altresì merso che il permesso era stato rilasciato al IN per le due vetture di cui egli era proprietario.
Deduce il ricorrente che la esibizione della copia fotostatica di una autorizzazione non integra il reato in contestazione, mancando la relativa autenticazione.
In tal senso si era già espressa la giurisprudenza di legittimità la quale, laddove aveva invece affermato la sussistenza del reato di falso, si era trovata a giudicare un caso in concreto diverso, ossia quello in cui il responsabile aveva fatto contemporaneo uso del permesso originale e della sua fotocopia .
Nel caso in esame invece la contestuale circolazione dei due veicoli del IN non era stata accertata. Cita infine il difensore, a sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2010.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione, in tema di duplicazione fotostatica del permesso di accesso alla zona a traffico limitato, è nel senso contrario a quello da esso auspicato.
Essa ha infatti osservato che hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. (Fattispecie concernente condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla contraffazione di un permesso di trasporto per invalidi) (Rv. 247981).
Si è del resto affermato che integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio riservato agli invalidi, a nulla rilevando l'assenza del timbro a secco e, comunque, dell'attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede (Rv. 239490; conformi rv. 233766; rv. 231171),
Invero, la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza dell'originale, costituisce reato perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l'originale (Rv. 203526).
La regola fin qui esposta ovviamente non è applicabile quando la fotocopia sia esibita come tale, sia pure dopo la contraffazione, atteso che in tale caso si presenta priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un provvedimento originale o la copia conforme di esso (Rv. 239112).
Per tale ragione si è affermato in principio secondo cui non sussiste il reato di falso documentale per inesistenza dell'oggetto ex art. 49 cod. pen., quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per se, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 cod. pen. e 2719 cod. civ (Rv. 212130).
In conclusione, la materia appare uniformemente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, salva la eccezione rappresentata dal precedente citato nel ricorso e rimasto isolato (vedi rv. 232320). Si è inteso cioè affermare che la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa integra il reato di falso quando la fotocopia sia formata con modalità di imitazione tali da rendere il documento confondibile con l'originale sicchè la fotocopia possa dirsi, per modalità attuative, una forma di contraffazione del documento;
viceversa quando la fotocopia è predisposta senza alcuno dei detti accorgimenti e non è destinata a perdere la tipica valenza di mera documentazione della esistenza di un originale, non può dirsi realizzata la messa in pericolo della fede pubblica né la commissione della condotta tipica penalmente rilevante.
Tale tesi non può certo dirsi inficiata dalla sentenza della Corte costituzionale evocata nel ricorso.
A prescindere invero dalla assoluta genericità della citazione, può rimarcarsi che il giudice delle leggi, nella sentenza n. 280 del 2010 ha esteso a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione senza incorrere nelle previste sanzioni. della Corte Contin uall Ebbene, il particolare che rende la sentenza non influente sul caso di specie è-a parte il rilievo che la pronuncia riguarda la sola circolazione dei veicoli che rendono in essa si alleria de servizi pubblici essenziali-il fatto che il documento in fotocopia è legittimo in quanto rechi la autentica del proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo, st da denunciare esattamente la sua valenza sostitutiva dell'originale, così come consentita dallo stesso legislatore.
PQM
Rigetta il ricorso ndanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 13.7. 2011
Il Presidente il Cons.est.
Mare Vesselues Шане
p./ il Presidente impedito ai sensi dell'art. 546 2° comma
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Auro
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addl 24 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
Lux