Sentenza 19 dicembre 2023
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- 1. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itRiccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 22 dicembre 2023
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Leggi di più… - 2. Minaccia di azioni legali per ottenere il pagamento dei compensi può configurare estorsione?Riccardo Polito · https://www.diritto.it/ · 21 dicembre 2023
La Corte di Cassazione ha chiarito con una recente sentenza (n. 50652 del 19 dicembre 2023) sulla configurabilità del reato di estorsione nel caso di minaccia, da parte di un avvocato, di azioni legali per ottenere il pagamento dei compensi dovuti. Volume consigliato: Appello e ricorso in Cassazione dopo la Riforma Cartabia 1. I fatti La sentenza in oggetto scaturisce dal ricorso presentato dall'imputato avverso la pronuncia della Corte di appello di Genova che, riformando quella di primo grado che aveva assolto l'avvocato dal reato di estorsione tentata e consumata, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa solo per il reato di tentata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2023, n. 50652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50652 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha concluso esprimendo parere favorevole alla sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. e l'annullamento con rinvio della sentenza L'Avv. Davide Cariola, in difesa della parte civile, depositava, dopo discussione, conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. Francesco Marenghi in difesa di DI LV NZ insisteva per l'accoglimento del ricorso. (ck Penale Sent. Sez. 2 Num. 50652 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 10/11/2023 pagamento degli acconti, risulterebbe infatti smentita - come rilevato dal primo giudice 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Genova, decidendo con le forme del rito abbreviato, riformava fa sentenza che aveva assolto LV NZ DI dal reato di estorsione tentata e consumata condannandolo alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa solo per il reato di tentata estorsione. Confermava l'assoluzione per l'estorsione consumata. Si contestava a DI, avvocato, (a) di aver prospettato a VO IN che avrebbe azionato davanti al giudice civile le proprie pretese in ordine ai compensi dovuti senza computata senza considerare gli acconti in contanti versati, (b) di avere ottenuto l'emissione di cinque decreti ingiuntivi per le somme dovute, (b) di avere notificato i relativi atti di precetto per procedere al pignoramento di un immobile dei coniugi IN, (c) di avere pignorato le quote della pensione di IN (d), di avere pignorato presso terzi della complessiva somma di euro 17.291, 89, costringendo così IN VO e AL ON a difendersi nelle varie sedi giudiziali ed a subire i pignoramenti indicati procurandosi l'ingiusto profitto identificato nelle somme riscosse. Si contestava inoltre a DI di avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere le somme derivanti dalla differenza tra la somma di euro 191.138,25, riportata negli atti di precetto, e quella di 24.377, 78 già riscossa. La Corte d'appello riteneva provata la responsabilità per il "delitto tentato" in quanto si doveva considerare che il persistere dell'azione estorsiva non identificabile con un solo procedimento, ma con la reiterazione di domande giudiziarie erano indicative della volontà di ottenere più di quanto legittimamente dovuto. La data di consumazione del delitto tentato veniva identificata nella "notifica" dell'ultimo decreto ingiuntivo. La Corte di appello condannava, infine, DI al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e ad una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000 per ciascuna di esse. 2.11 difensore chiedeva preliminarmente la sospensione della esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 del codice di rito. 3. Il difensore dell'imputato proponeva poi ricorso per cassazione, deducendo: 3.1. violazione di legge (art. 56, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice;
segnatamente, si deduceva che non sarebbe stato provata l'entità degli acconti, tenuto conto che le dichiarazioni del IN, sul punto, non risultavano confortate da accertamenti bancari;
la ritenuta corrispondenza tra i prelievi della persona offesa ed il - dalla mancata corrispondenza di date ed importi e dal fatto che IN aveva effettuato prelievi molto superiori alle somme in ipotesi corrisposte;
inoltre, non sarebbe stato valutato che l'imputato non aveva agito giudizialmente per il pagamento di tutti i crediti professionali vantati, ma solo di una parte. La mancata identificazione della entità degli acconti impedirebbe di accertare la contestata duplicazione di pagamento. A ciò si aggiungeva che la Corte d'appello avrebbe assegnato rilevanza illegittima a una sentenza civile non definitiva che, anche se fosse stata irrevocabile non avrebbe potuto "da sola" provare i fatti in esse accertati, secondo quanto previsto dall'art. 238-bis cod. proc. pen.. Infine, non sarebbe stata valutata la versione alternativa fornita dal ricorrente, ovvero che la proposta transattiva per chiudere le questioni relative ai compensi professionali vantati da DI sarebbe il frutto di un equivoco, ovvero quello di considerare già pagate somme che erano state solo richieste al IN, ma da questo non corrisposte;
3.2. violazione di legge (art. 158 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del dies a quo del termine di prescrizione: sarebbe erroneo individuare tale data in quella della pronuncia della Corte d'appello civile risalente al 17 settembre 2020, dato che l'ultima azione riconducibile all'esclusiva volontà del ricorrente è identificabile nella notifica dei decreti ingiuntivi mentre il successivo sviluppo del procedimento giudiziario, conseguente alla proposizione dell'opposizione non era dipeso dalla volontà di DI essendo la controversia stata affidata alla autorità giudiziaria. Identificando il dies a quo del termine di prescrizione nella notifica dei decreti ingiuntivi, la prescrizione risulterebbe maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello; 3.3. violazioni di legge (artt. 538 e 539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la Corte d'appello avrebbe omesso la motivazione in ordine alle statuizioni civili;
3.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) vizio di motivazione in ordine di definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato senza alcun riferimento ai parametri di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. La Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione ritenendo che DI, attivando una serie di procedure giudiziarie con decreto ingiuntivo, avrebbe cercato di ottenere somme maggiori rispetto a quelle dovute mettendole in stato di intimidazione con continue azioni legali. 1.1.11 collegio non intende contrastare, ma anzi ribadire, la giurisprudenza secondo cui integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di 3 prospettare azioni giudiziarie - nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti - al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Parvez, Rv. 253844 - 01). Si riafferma, inoltre, che in tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'ad 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia. (il principio è stato espresso in un caso in cui gli imputati avevano evocato vicende "inconfessabili" che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso: Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874 - 01). 1.2. Nel caso di specie, tuttavia, l'inquadramento della condotta di DI nel reato di estorsione si profila illegittimo, sia nella forma tentata, che in quella consumata, dato che l'azione "costrittiva" non è stata identifica nella minaccia di fare ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere somme non dovute, ma nel concreto ottenimento, attraverso la mediazione del giudice civile, di atti di decreto ingiuntivo e precetto, oltre che nelle successive azioni di pignoramento (si legge nel capo di imputazione «costringendo IN VO e AL ON a difendersi nella varie sedi giudiziali ed a subire i pignoramenti). Si tratta di condotte che non possono essere inquadrate come estorsione perché l'intervento del giudice esclude la sussistenza sia di una "illecita costrizione", che di un "profitto ingiusto". In linea con tali argomentazioni la Corte di appello, rilevando la carenza di profitto ingiusto confermava la assoluzione per l'estorsione "consumata (pag. 13 della sentanza impugnata). 1.3. La condanna - inflitta riformando radicalmente la sentenza di primo grado - riguarda, tuttavia, l'estorsione nella forma "tentata". Nel capo di imputazione elevato nei confronti di DI, il tentativo di estorsione è stato identificato nell'attività diretta a percepire la somma derivante dalla differenza tra quella indicata nei cinque atti di precetto (euro 191, 138, 25) e quella già ottenuta attraverso i pignoramenti (euro 24.377, 78). Nel valutare la sussistenza di tale delitto la Corte di appello ha affermato che se la vittima, per evitare le spese di lite, soggiace alla minaccia "giudiziaria" e paga la somma "indebita" si integrava l'estorsione; diversamente in caso di opposizione al decreto ingiuntivo il reato rimarrebbe a livello di tentativo (pag. 8 della sentenza impugnata). Più precisamente la Corte di merito ha ritenuto che la sequela di decreti ingiuntivi di DI 4 fosse stata attivata per coinvolgere gli offesi nel maggior numero di cause, alcune delle quali, anche a prescindere dagli acconti versate, infondate;
ed ha affermato che «anche se il debitore riesce a ridurre la pretesa avversaria, il solo parziale accoglimento delle difese si traduce spesso in un danno economico maggiore di quanto risparmiato, poiché una parziale soccombenza può portare a retribuire parte delle spese legali dell'attore di integralmente le proprie» (pag. 9). Tali affermazioni, fondate sulla indiscussa rilevazione dell'accesa controversia tra DI e IN in ordine alla definizione di quanto dovuto per le prestazioni professionali del ricorrente, non risolvono l'ontologica incompatibilità tra l'attivazione di cause civili, che implica la mediazione giudiziale, e l'azione estorsiva. Si tratta di una incompatibilità che mina l'intero impianto accusatorio e si riverbera sulla condanna per la condotta di estorsione tentata. La Corte territoriale, ha ritenuto infatti che il tentativo di estorsione si sarebbe inverato nella attivazione di molteplici azioni giudiziarie, che sarebbero idonee ad esercitare una costrizione funzionale ad ottenere ulteriori somme non dovute, nonostante tale tentativo - come sopra rilevato - non fosse così contestato nel capo di imputazione. 1.4. Dalla analisi della motivazione delle sentenze di merito risulta evidente la sussistenza di un aspro conflitto tra IN ed il ricorrente relativo alla definizione degli importi professionali dovuti ed allo scomputo degli acconti già versati. La fondatezza delle ragioni del IN ha trovato parziale conferma nella decisione del giudice civile che ha attestato il versamento di acconti per euro 18.620 non dichiarati da DI nelle sue richieste di decreto ingiuntivo (pag. 12 della sentenza impugnata). Il versamento degli acconti è alla base della ipotetica azione illecita, tuttavia l'ammontare complessivo di tali acconti non risulta definito con certezza, anche a causa della ritenuta criticità della testimonianza di IN (pag. 11 della sentenza impugnata). Ciò detto, il fatto che siano stati pagati degli acconti ha una rilevanza civilistica indiscussa, ma tenuto conto della contestazione elevata non è sufficiente a consentire l'inquadramento dell'azione giudiziaria di DI come dirette ad ottenere un "ulteriore profitto", in ipotesi ingiusto, anche perché tale condotta non è descritta nel capo di imputazione. In sintesi, si ritiene che la controversia tra IN e DI non possa essere inquadrata in una fattispecie penalmente rilevante, ma piuttosto come una controversia civilistica inerente la quantificazione degli importi dovuti per la prestazione d'opera professionale. Il fatto che il DI abbia fatto ricorso al giudice e non si sia limitato a paventare di attivare azioni giudiziarie esclude la sussistenza del delitto sia nella forma consumata che in quella tentata, come descritta nel capo di imputazione, che identifica il tentativo nella attività funzionale ad ottenere piena soddisfazione del credito già riconosciuto attraverso le procedure esecutive. 5 Il Presidente 1.5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata perché il fatto non sussiste. La domanda ex art. 612 cod. proc. pen. deve ritenersi assorbita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023 L'estensore