Sentenza 27 aprile 2011
Massime • 1
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purchè idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali scuri).
Commentario • 1
- 1. RapinaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2011, n. 18858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18858 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/04/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 1287
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 545/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di CA BI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, 3^ sezione penale, in data 27 settembre 2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dr. Tindari Baglione, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv. Tanzi Gaetano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27 settembre 2010, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 9/4/2010, che aveva condannato Di CA BI alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per alcuni episodi di rapina aggravata.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agire travisato e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del travisamento ed in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della violenza e della minaccia;
2) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 c.p.;
3) Erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti.
Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, insistendo nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.628 c.p., comma 3, n. 1, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale risalente, ma incontestato:
"Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, alterazione che può essere conseguita con qualsiasi mezzo, rendendo difficoltoso il riconoscimento della persona stessa" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5053 del 02/04/1979 Ud. (dep. 31/05/1979) Rv. 142128). Pertanto non occorre che si tratti di un travisamento complesso o altrimenti ben curato:basta qualunque mezzo, anche semplicissimo o rudimentale che impedisca o renda difficoltoso il riconoscimento. Nella fattispecie l'imputato dopo l'ingresso in Banca, calzò un berretto con visiera ed occhiali, realizzando così una alterazione del suo aspetto esteriore obiettivamente idonea a rendere più difficoltoso il suo riconoscimento. La circostanza che costui abbia fatto ingresso in Banca a volto scoperto, esponendosi così al rilievo delle telecamere, o che abbia messo a disposizione le sue impronte digitali, è un indice di ingenuità dell'agente che non influisce sulla struttura dell'aggravante. L'aggravante ; dell'agire travisati non viene meno qualora il travisamento non abbia avuto successo.
Per quanto riguarda i reati in continuazione, la questione della sussistenza o meno dell'aggravante di aver agito travisato è irrilevante, non avendo concreta incidenza sulla determinazione della pena in aumento. In ogni caso, l'accertamento della circostanza del travisamento spetta al giudice di merito insindacabilmente, purché il fatto risulti astrattamente riferito alla nozione astratta accolta dalla legge.
Deve rilevarsi, inoltre, che sono inammissibili le censure con le quali si contesta la sussistenza degli estremi della condotta punibile per il reato di rapina, vale a dire il ricorso alla violenza o alla minaccia, in quanto in tema di responsabilità la sentenza è passata in giudicato, non essendovi stato appello sul punto. Per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo che attengono al trattamento sanzionatorio ed alle attenuanti, le censure sono infondate, giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato il comportamento dell'imputato che ha reiterato le condotte criminose in un ristretto arco temporale - elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. In particolare la Corte correttamente ha escluso l'applicabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, osservando che le somme sottratte riguardavano importi considerevoli, in alcuni casi di parecchie migliaia di euro. Occore poi considerare che:
"Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici" (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 19308 del 20/01/2010 Ud. (dep. 20/05/2010) Rv. 247363). Di conseguenza il ricorso del Di CA deve essere respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011