Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Nella fattispecie l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando una leggera calza di seta).
Commentario • 1
- 1. Commettere una rapina indossando una mascherina, obbligatoria per il covid, integra la fattispecie di rapina aggravata?https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 21890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21890 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 475
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 47248/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 02/07/2013 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza in data 23 aprile 2009 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con la quale PA LO, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di due anni, sei mesi, venti giorni ed euro 700 di multa in quanto responsabile dei reati di rapina - aggravata dal travisamento - in danno di AN TI e di porto ingiustificato di coltello con lama lunga 21 cm. (in Villa Carcina, il 6 luglio 2005). Rilevava la Corte di merito essere stato accertato che l'imputato, con il volto travisato da una calza di nylon, con violenza costituita dall'avere spinto energicamente la porta di casa aperta dalla vittima e con minaccia costituita dalla frase "non ti faccio niente, dammi i soldi che so dove ce li hai", si era impossessato della somma di euro 15 e di due cellulari sottraendoli ad AN TI;
essendo inoltre egli stato trovato in possesso di un coltello.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Stefano Ricci, che deduce i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante collegata al contestato travisamento, posto che la calzamaglia indossata sul viso era talmente leggera da non impedire alla vittima di individuarne i tratti somatici, che venivano poi dalla stessa dettagliatamente descritti.
2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al ritenuto uso sia della violenza, essendosi l'PA introdotto nell'abitazione della AN approfittando del fatto che questa gli aveva aperto la porta, sia della minaccia, essendosi il medesimo limitato a dire "non ti faccio niente, dammi i soldi che so dove ce li hai", e avendo, una volta entrato in casa, semplicemente rovistato nell'armadio della camera da letto;
circostanze in base alle quali il fatto doveva ritenersi configurare la fattispecie di furto aggravato e non di rapina.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve (relativo all'impossessamento di 15 euro e di due cellulari di modesto valore), alla mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, tenuto conto della minima offensività della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deduce questioni manifestamente infondate o per altro verso inammissibili.
2. Circa la sussistenza della circostanza aggravante del ricorso al travisamento, è stato accertato, e non è contestato, che l'imputato, nel momento in cui gli venne aperta la porta di casa, indossava sul volto una calza di seta, proprio al fine di celare i suoi lineamenti.
Non rileva che la calza, data la sua leggerezza, non impediva del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, dato che, come esattamente osservato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (v. Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114;
Sez. 1, n. 5053 del 02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142128). L'uso della violenza è stato esattamente individuato nell'energica spinta impressa dall'imputato all'anta della porta che la AN, accortasi del pericolo, stava cercando di chiudere;
e, quanto alla frase il cui significato minatorio è stato contestato, essa, nell'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito aveva il chiaro senso che l'agente non avrebbe fatto del male alla vittima solo se questa non si fosse opposta alle sue pretese illecite. Correttamente è stata negata la circostanza attenuante del danno lieve, posto che, oltre alla modesta somma di denaro, vennero sottratti alla persona offesa due cellulari.
Quanto, infine, alla valutazione di equivalenza (e non di prevalenza) delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha puntualmente osservato che le relative statuizioni tenevano conto sia delle modalità del fatto sia delle precedenti condanne per reati della medesima indole.
3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in mille Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014