Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND MA, elettivamente domiciliato in ROMANIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, difeso dall'avvocato MAURIZIO TOSADORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN NI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, difeso dall'avvocato ACHILLE CUCCARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 186/00 del Tribunale di ROVERETO, depositata il 04/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIBRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 dicembre 1997 NI DA conveniva in giudizio,dinanzi al Pretore di Rovereto-Sez. Riva del Garda, DE MA esponendo di aver acquistato nel giugno 1997 l'immobile contraddistinto con part. Edil. n. 2112 in PT 1360 Cc Riva, costituito da una villetta e da terreno della superficie di circa mq. 500, villetta negli anni '70 interessata da un grosso movimento franoso che l'aveva resa inagibile.
Il precedente proprietario, nel 1997,aveva presentato in Comune domanda di autorizzazione a lavori di ristrutturazione dell'edificio ottenendo risposta positiva, ma a seguito dell'opposizione del convenuto l'Amministrazione Comunale aveva annullato la concessione. Il DE aveva anche presentato ricorso per reintegra nel possesso di buona parte del terreno "de quo", ottenendone l'accoglimento. Chiedeva pertanto l'attore che, previo accertamento della proprieta' della particella edilizia in discorso nella sua interezza, il convenuto fosse condannato a trasferirgli il possesso della parte d'immobile da lui occupato a seguito del provvedimento di reintegra, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con accesso carraio alla predetta particella,al risarcimento dei danni,nella misura di L. 13.000.000 o in quella somma ritenuta di giustizia,con vittoria di spese. Si costituiva il DE chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, sul rilievo che la parte di terreno oggetto del provvedimento di reintegra dell'ottobre 1997 era da lui posseduta da oltre un ventennio pacificamente e continuativamente, per disinteresse manifestato dai precedenti proprietari ed agiva pertanto riconvenzionalmente per la declaratoria di usucapione della porzione di terreno in questione.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,disposto l'interrogatorio libero delle parti, espletati una CTU nonché i mezzi istruttori "hinc et inde" dedotti, con sentenza del 2 aprile 1999 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condannava il convenuto a restituire la porzione di terreno occupata a seguito dell'ordinanza pretorile, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi relativo all'accesso carraio nonché alla rifusione delle spese di lite.
Proposto gravame dal DE ed espletata una nuova CTO,il Tribunale di Rovereto, con sentenza del 4 luglio 2000, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione DE MA sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso DA NI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 5 (rectius n. 3) c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 339 e 342 stesso codice, per aver il giudice d'appello esteso l'esame a profili in ordine ai quali non era stata svolta da parte dell'appellante censura alcuna.
In sostanza il Tribunale aveva fondato la propria decisione su questione non devoluta e neppure logicamente ad esso devolvibile (se non con appello incidentale), in quanto il possesso ventennale pacifico ed indisturbato quantomeno della parte "bassa" del terreno oggetto di causa era stato accertato ed era divenuto punto-argomento "implicito ed irrefragabie", sicché, nel motivare sul punto in modo antitetico a quanto motivato in prime cure era incorso nel vizio di ultra-petizione. La doglianza non può essere accolta. Dall'atto di appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza del Pretore di Rovereto, il cui esame è consentito essendo stato denunciato un "error in procedendo", risulta che l'appellante aveva censurato l'errore in cui era caduto il giudice di primo grado nel rigettare la domanda di usucapione sol perché esso DE era riuscito a bonificare e a coltivare meglio una parte di terreno rispetto all'altra per il fatto che la diversa conformazione del fondo e la diversa pendenza dello stesso gli avevano consentito un diverso utilizzo del bene senza però che per questo potesse ravvisarsi "sic et simpliciter" in capo al predetto un possesso "ad usucapionem" frazionato e distinto.
Ha ribadito il DE in ricorso di essersi in sede di appello gravato del fatto che il giudice di primo grado aveva distinto tra "parte alta" e "parte bassa" del terreno, distinzione illogica in quanto la coltivazione della "parte bassa" presupponeva anche il possesso della c.d. "parte alta" del fondo che ne era l'unico e necessario accesso.
Ebbene, poiché correttamente il ricorrente pone in luce l'obbligo, ai fini dell'usucapione, di una considerazione unitaria dell'immobile nei cui confronti si avanza la pretesa di maturata prescrizione acquisitiva, non può di certo egli dolersi del fatto che il giudice d'appello, in relazione alla riconvenzionale respinta dal Pretore, sia pur sul rilievo della mancata dimostrazione del possesso ultraventennale della sola parte alta del terreno, abbia proceduto, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del possesso "ad usucapionem", ad una valutazione unitaria dell'immobile oggetto di controversia, giungendo, con motivazione adeguata, esente da vizi logici e pertanto incensurabile nell'attuale sede, alla conclusione che gli elementi raccolti smentivano l'asserzione del possesso continuato sostenuta dall'appellante, risultando per converso addirittura comprovati atti di signoria posti in essere "medio tempore" dal precedente proprietario AI mediante apertura del cancello d'ingresso al teste Lattisi, onde consentirgli il parcheggio di autovetture sul fondo in discorso. Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 1142 cc, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e circa la valutazione della CTU.
Il Tribunale, valutando parzialmente il complesso testimoniale, aveva dedotto in forma del tutto apodittica, che il DE, non avendo dato prova del proprio "possesso intermedio", non aveva dimostrato la continuità nel detto possesso in ordine alla "parte alta" del terreno nonché alla "parte bassa" del medesimo.
Al contrario, la valutazione complessiva del raccolto testimoniale portava univocamente alla conclusione che il ricorrente (che aveva cintato il terreno e lo aveva coltivato) era giunto nel possesso dell'immobile dal 1970 al 21 giugno 1997, vale a dire per 27 anni. Dal compimento di atti di signoria da parte di esso DE, quali l'apertura del cancello d'ingresso al teste Lattisi per consentirgli di parcheggiare l'autovettura avrebbe dovuto ricavarsi logicamente, ai sensi dell'art. 1142 cc, dopo l'accertamento del possesso iniziale e finale, la presunzione del possesso intermedio. Il giudice d'appello non aveva altresì tenuto in alcun conto le risultanze della rinnovata CTU del geometra Calza, dalla quale emergeva chiaramente che le individuate parti A, B e C della part. Edil. 2112 erano state mantenute accessibili solo in conseguenza del possesso ventennale di esso ricorrente, nessun possesso da parte di alcuno essendo stato esercitato sulla restante parte 1^, valutata del tutto inaccessibile.
La censura è infondata in quanto, come si è già specificato in occasione della disamina del primo motivo, insindacabile in questa sede si appalesa l'apprezzamento del Tribunale circa l'insussistenza di un possesso utile ai fini della invocata usucapione con riguardo in particolare, al c.d. possesso intermedio (dalla fine degli anni "70" all'inizio del 1990)(come comprovato dai riferiti "atti di signoria" posti in essere dal precedente proprietario AI , erroneamente accreditati dal ricorrente alla propria persona (pag. 14 del ricorso).
Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2 del R.D. 28.3.29 n. 499 e succ. modificazioni.
Dovendosi il NI considerare proprietario del bene costituente la particella edilizia 2112 soltanto dal 30 giugno 1997, data in cui tavolarmente si era perfezionata l'iscrizione costitutiva a suo favore, aveva errato il Tribunale nel ritenere l'attuale resistente proprietario alla data di stipula dell'atto (scrittura privata) autenticata avvenuta in Bolzano il 20.6.97. Con il quarto motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia per avere i giudici del merito completamente omesso di valutare l'ordinanza nel procedimento possessorio con cui il Pretore di Rovereto - sez. distaccata di Riva del Garda -, aveva ordinato al NI di reintegrare l'attuale ricorrente nel possesso della particella, rimuovendo la recinzione apposta a confine e chiudendo il cancello di accesso al terreno, dalla quale risultava dimostrato che lo stesso NI, in data 21 giugno 1997, aveva operato uno spoglio violento ai danni del DE essendo a perfetta conoscenza del possesso del bene in capo al predetto, donde l'impossibilità per l'attuale resistente di invocare la propria buona fede relativamente all'atto di acquisto avvenuto il 30.6.97.
Con il quinto ed ultimo motivo si denunzia, infine, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt.
2-5 della Legge Tavolare n. 499/29 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Ad avviso del ricorrente, una volta dato per certo che la intavolazione e quindi il diritto di proprietà in capo al NI risaliva ad un tempo successivo alla conoscenza che il predetto aveva avuto dei luoghi e del possesso del DE, ininfluente doveva ritenersi il lasso di tempo intercorrente tra l'acquisto e l'intavolazione del diritto in oggetto, valendo nel caso di specie la comune regola "prior in tempore potior in iure".
Le suesposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione,sono prive di fondamento.
Una volta esclusa, nel caso di specie, l'esistenza in favore dell'attuale ricorrente di un possesso "ad usucapionem", ha rilevato il giudice d'appello "ad abundantiam", conformemente a quanto statuito dal primo giudice, che la domanda di usucapione non sarebbe stata comunque opponibile al NI essendo stata iscritta successivamente all'acquisto effettuato dallo stesso sulla fede del libro fondiario (art. 5 R.D. 28 marzo 1929 n. 499). La presunzione di assenza di mala fede,non contraddetta da alcun elemento istruttorio,era stata,ad avviso del Tribunale,confermata dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio d'appello. L'ausiliare aveva infatti rilevato non solo che la zona del fondo,sulla quale l'appellante assumeva di avere avviato coltivazioni, "non risultava coltivata,ma solo tenuta a prato,eccezione fatta per alcune piantine, per le quali nessuno dei presenti aveva saputo definirne la qualità ed il tipo, messe a dimora in tempi molto recenti"; ma soprattutto, - aveva chiarito come la parte posta vicino all'ingresso - rappresentante per chi proveniva dall'esterno il punto di necessario passaggio per accedere alla zona asseritamente occupata dal DE - risultava non coltivata, appena accessibile, con vegetazione spontanea esistente parzialmente rimossa". Tal che era irragionevole pensare, secondo quel giudice, che l'attuale resistente, seppure avesse visionato il fondo, circostanza questa non comprovata, potesse presumere che dietro la vegetazione spontanea vi fosse un'occupazione del terreno da parte di terzi.
Trattasi, come ognun vede, di considerazioni in base alle quali, con motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori giuridici, è - con apprezzamento di stato - con apprezzamento di fatto insindacabilmente in giudizio di legittimità escluso dai giudici del merito che sia stato violato il principio della pubblica fede, cui è informato il sistema tavolare, avendo il NI intavolato il suo acquisto senza versare in mala fede, in quanto non a conoscenza di altro diritto reale prima acquistato da terzi e addirittura escluso in capo al ricorrente DE.
Alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso va respinto, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento,in favore di DA NI, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 90,00 oltre ad euro 1.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004