CASS
Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2023, n. 29356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29356 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da OF ES nato a [...] 1'8 agosto 1984 avverso la sentenza resa 1'11 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI RA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. Ettore PA che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 3 Marzo 2014 dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere che ha dichiarato la responsabilità di RO SS in ordine al delitto di estorsione continuata per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formulando reiterate minacce, costretto il padre a consegnargli somme di denaro imprecisate. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e in particolare degli articoli 518, 521, 522, 604 e 180 cod. proc.pen. per avere illegittimamente proceduto alla modifica del capo di imputazione in presenza di un fatto nuovo emerso nel corso del dibattimento e per non avere accolto la relativa eccezione di nullità ritualmente sollevata dalla difesa prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. Osserva il ricorrente che nel primo grado di giudizio dalla escussione della persona offesa emergeva che a seguito delle minacce erano state consegnate somme di denaro di Penale Sent. Sez. 2 Num. 29356 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/04/2023 ammontare variabile all'imputato. A questo punto il pubblico ministero procedeva a modificare il capo di imputazione e contestava, ai sensi dell'art. 516 cod. proc.pen. la estorsione consumata in luogo di quella tentata. Sostiene la difesa che in realtà l'avvenuta consegna di somme di denaro emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha costituito un quid pluris che ha modificato il thema decidendum. Avrebbe pertanto dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 518 cod. proc.pen. versando in un'ipotesi di fatto nuovo e non di fatto diverso, sicchè in assenza dell'esplicito consenso dell'imputato la pubblica accusa non poteva procedere alla nuova contestazione. Ciò comporta la nullità della sentenza, nullità che è stata dedotta dalla difesa in sede di conclusioni del giudizio di appello e che non ha trovato accoglimento da parte della Corte. Il silenzio della difesa sul punto non ha, a giudizio del ricorrente, rilievo sanante poiché le norme previste dagli articoli 516 e 517 cod. proc.pen. stabiliscono che si proceda nelle forme ordinarie, salvo il consenso dell'imputato presente. Osserva poi il ricorrente che sebbene la giurisprudenza qualifichi tale nullità tra quelle a regime intermedio, la stessa non è costante nell'affermare che debba essere rilevata immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque stabilisce che il termine ultimo va individuato nella deliberazione della sentenza del grado successivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo non è consentito. La corte ha ritenuto l'eccezione tardiva poiché il motivo era emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza integra comunque una nullità a regime intermedio, sicchè la relativa eccezione deve essere proposta immediatamente dopo la contestazione del fatto nuovo, nell'ipotesi in cui la parte vi assista. Il ricorrente deduce che tale affermazione si pone in contrasto con quell'orientamento secondo cui la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza integra una nullità a regime intermedio che può essere dedotta fino alla pronunzia della sentenza del grado successivo (ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017 Ud. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269886 - 01) ma non tiene conto delle disposizioni degli altri articoli in tema: l'art.181 quarto comma cod.proc.pen. stabilisce che le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza;
l'art.182 comma 2 cod. proc.pen. stabilisce che quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo;
l'art. 183 cod. proc.pen. nel prevedere le sanatorie generali delle nullità stabilisce che le nullità sono sanate se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepire o ha accettato gli effetti dell'atto. Nel caso in esame, è evidente che impugnando la sentenza e accettando il contraddittorio in ordine alla estorsione come diversamente qualificata, il difensore ha rinunciato a far valere ogni eventuale nullità relativa al difetto di correlazione e non può proporla per la prima volta in questa sede. 2 Il Pre dente IO AN L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore p RI LI
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RI RA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. Ettore PA che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 3 Marzo 2014 dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere che ha dichiarato la responsabilità di RO SS in ordine al delitto di estorsione continuata per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formulando reiterate minacce, costretto il padre a consegnargli somme di denaro imprecisate. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e in particolare degli articoli 518, 521, 522, 604 e 180 cod. proc.pen. per avere illegittimamente proceduto alla modifica del capo di imputazione in presenza di un fatto nuovo emerso nel corso del dibattimento e per non avere accolto la relativa eccezione di nullità ritualmente sollevata dalla difesa prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. Osserva il ricorrente che nel primo grado di giudizio dalla escussione della persona offesa emergeva che a seguito delle minacce erano state consegnate somme di denaro di Penale Sent. Sez. 2 Num. 29356 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/04/2023 ammontare variabile all'imputato. A questo punto il pubblico ministero procedeva a modificare il capo di imputazione e contestava, ai sensi dell'art. 516 cod. proc.pen. la estorsione consumata in luogo di quella tentata. Sostiene la difesa che in realtà l'avvenuta consegna di somme di denaro emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha costituito un quid pluris che ha modificato il thema decidendum. Avrebbe pertanto dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 518 cod. proc.pen. versando in un'ipotesi di fatto nuovo e non di fatto diverso, sicchè in assenza dell'esplicito consenso dell'imputato la pubblica accusa non poteva procedere alla nuova contestazione. Ciò comporta la nullità della sentenza, nullità che è stata dedotta dalla difesa in sede di conclusioni del giudizio di appello e che non ha trovato accoglimento da parte della Corte. Il silenzio della difesa sul punto non ha, a giudizio del ricorrente, rilievo sanante poiché le norme previste dagli articoli 516 e 517 cod. proc.pen. stabiliscono che si proceda nelle forme ordinarie, salvo il consenso dell'imputato presente. Osserva poi il ricorrente che sebbene la giurisprudenza qualifichi tale nullità tra quelle a regime intermedio, la stessa non è costante nell'affermare che debba essere rilevata immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque stabilisce che il termine ultimo va individuato nella deliberazione della sentenza del grado successivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo non è consentito. La corte ha ritenuto l'eccezione tardiva poiché il motivo era emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza integra comunque una nullità a regime intermedio, sicchè la relativa eccezione deve essere proposta immediatamente dopo la contestazione del fatto nuovo, nell'ipotesi in cui la parte vi assista. Il ricorrente deduce che tale affermazione si pone in contrasto con quell'orientamento secondo cui la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza integra una nullità a regime intermedio che può essere dedotta fino alla pronunzia della sentenza del grado successivo (ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017 Ud. (dep. 20/04/2017 ) Rv. 269886 - 01) ma non tiene conto delle disposizioni degli altri articoli in tema: l'art.181 quarto comma cod.proc.pen. stabilisce che le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza;
l'art.182 comma 2 cod. proc.pen. stabilisce che quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo;
l'art. 183 cod. proc.pen. nel prevedere le sanatorie generali delle nullità stabilisce che le nullità sono sanate se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepire o ha accettato gli effetti dell'atto. Nel caso in esame, è evidente che impugnando la sentenza e accettando il contraddittorio in ordine alla estorsione come diversamente qualificata, il difensore ha rinunciato a far valere ogni eventuale nullità relativa al difetto di correlazione e non può proporla per la prima volta in questa sede. 2 Il Pre dente IO AN L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore p RI LI