Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
L'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dell'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art.486, comma 5, cod. proc. pen.. L'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. L'esercizio di siffatta discrezionalità non genera, però, il diritto ne' dell'imputato ne' del difensore, nella prospettata ipotesi, ad ottenere la notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza.
Commentario • 1
- 1. Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 9107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9107 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi magistrati: Udienza pubblica
DR. PIETRO GIAMMANCO PRESIDENTE del 13.5.1999
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. RAFFAELE RAIMONDI CONSIGLIERE N.1732
DR. ALDO GRASSI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.47473/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IA CI IA n. a Napoli il 17.9.29 res. a Taranto via Polesine 10.a contro
la sentenza della Corte di Appello di Bari 15.10.98 la quale, confermando la sentenza del Tribunale di Bari 26.3.98, condannava l'imputato alla pena di mesi tre di reclusione e lit. 5 milioni di multa, per il reato di cui all'art. 2 comma 2 della Legge n. 516.82, perché in qualità di sostituto di imposta non versava all'Erario la somma di lit. 13.890.000 quale differenza tra le ritenuta operate e dichiarate sul mod. 770 per l'anno 1990 e quelle versate. Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. TA OL OM veniva citato dinanzi al Tribunale di Bari per rispondere del reato di omesso versamento di ritenute fiscali e condannato.
2. Proponeva appello il prevenuto e la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Non sussiste nullità, perché in caso di astensione del difensore dalle udienze, questi non ha diritto all'avviso di fissazione della nuova udienza. Nel merito, il dolo è generico e nella specie sussisteva, come coscienza e volontà di non versare le ritenute. La crisi di liquidità allegata dall'imputato non costituisce una esimente. Mancava in atti la prova del versamento tardivo al 30.8 successivo e comunque tale versamento non costituisce una scriminante. La pena era equa e non suscettibile di riduzione.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione, in relazione all'art. 606 lett. (c) CPP, degli artt. 179, 178 e 486 CPP, con nullità della sentenza di primo grado a causa dell'omesso avviso al difensore della nuova udienza, fissata dopo la partecipazione del difensore all'astensione dalle udienze.
5. il motivo è infondato. L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione professionale, ovvero lo sciopero degli avvocati, non costituisce di per sè impedimento assoluto ed oggettivo, ma dipende dalla libera scelta del professionista, il quale decide di uniformarsi ad una direttiva della propria associazione professionale. In tale situazione, che deve essere comunicata all'ufficio, il giudice ha il dovere di valutare l'opportunità del rinvio in relazione alle esigenze di immediata celebrazione del processo (caso tipico quello del reato prossimo a prescriversi): così Cass. 11.3.98 n. 3023.
6. Ne consegue che (Cass. 13.8.98 n. 9362). "L'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dall'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen.. L'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al le esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. L'esercizio di siffatta discrezionalità non genera, però, il diritto ne' dell'imputato ne' del difensore, nella prospettata ipotesi, ad notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza".
7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce erronea applicazione della norma penale e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. (e) CPP. Il giudice del merito, tenuto conto del pagamento tardivo, avrebbe dovuto escludere il dolo.
8. Il motivo è infondato. Esso si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisata una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. Posto che il versamento tardivo non è provato, rimane da dimostrare perché un versamento effettuato in ritardo dovrebbe costituire una esimente in ordine ad un reato già perfetto. Nella specie, il giudice del merito ha motivato in modo esauriente e coerente in punto di dolo, che ha qualificato come dolo generico non escluso da un presunto stato di illiquidità.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 13 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999