Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 9107
CASS
Sentenza 13 maggio 1999

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Massime1

L'adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dell'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art.486, comma 5, cod. proc. pen.. L'adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell'ufficio con le ragioni di opportunità del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza. L'esercizio di siffatta discrezionalità non genera, però, il diritto ne' dell'imputato ne' del difensore, nella prospettata ipotesi, ad ottenere la notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza.

Commentario1

  • 1Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 9107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9107
Data del deposito : 13 maggio 1999

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