Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20588
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà

    La Corte di appello ha rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, formulando un giudizio di prognosi negativa basato sulla omessa allegazione e prova da parte del ricorrente delle proprie capacità economiche e sulla scarsa affidabilità del medesimo, desunta dalle molteplici pregresse condanne, anche per reati commessi successivamente ai fatti di causa. La motivazione di diniego poggia su una duplice argomentazione: la mancanza di prova circa la capacità reddituale-economica e la negativa personalità del reo. Il Giudice di merito ha argomentato il diniego anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La valutazione operata dalla Corte di appello, per quanto fondata su una motivazione succinta, è allineata agli enunciati principi di diritto. Il Giudice del merito ha, infatti, congruamente stigmatizzato la evidente tendenza del ricorrente al non rispetto delle regole e all'indifferenza circa le precedenti condanne riportate, tra cui si annovera anche una condanna per truffa, commessa successivamente ai fatti di causa. Le valutazioni, dunque, nel porre correttamente in risalto la personalità negativa dell'imputato, non scadono nell'illogicità intrinseca e manifesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20588
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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