CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2026, n. 20588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20588 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA nei confronti di: AG FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AF IC, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 gennaio 2026, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno il 2 aprile 2019, con cui io/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 20588 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 20/05/2026 era stata dichiarata la responsabilità di FR AG in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e disposta la condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, FR AG, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo. Ha dedotto il vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, in ordine al rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inoltrato conclusioni scritte, richiamate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La Corte di appello - si legge nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 5) - ha rigettato l'istanza volta alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, formulando il giudizio di prognosi negativa: a) sulla omessa allegazione e prova da parte del AG delle capacità economiche - reddituali nonché della condizione lavorativa;
b) sulla scarsa affidabilità del ricorrente per le molteplici pregresse condanne riportate, anche per reati commessi successivamente ai fatti di causa. 2.1. La motivazione di diniego poggia, dunque, su una duplice argomentazione: a) la mancanza di prova circa la capacità reddituale-economica con conseguente incertezza in punto di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, b) la negativa personalità del reo, elemento questo sintomatico della inefficacia "rieducativa" della pena sostitutiva. 3. Il tema - inerente alla possibilità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche in caso di condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate - registra un insanabile contrasto nella giurisprudenza di legittimità, per la cui risoluzione questa Sezione, con ordinanza del 05 marzo 2026, ha ritenuto di dovere investire le Sezioni unite, a tutt'oggi non ancora pronunciatesi. 3.1. Nondimeno, a prescindere dalla soluzione ermeneutica che verrà adottata, il Giudice di merito, come già rilevato, ha argomentato il diniego della sostituzione anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. L'affermazione, secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del Giudice guidata dai parametri del cit. art. 2 133, è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al sistema normativo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150: le "sanzioni sostitutive", disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981, non costituiscono un diritto dell'imputato, rientrando nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 6, n. 33027 del 11/05/2023, Agostino, Rv. 285090 -01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558-01). 3.2. Si tratta di un'affermazione tutt'ora valida, estensibile anche alle nuove "pene sostitutive". Ed infatti, l'art. 58 della cit. legge n 689 , come modificato dal d.lgs n. 150, prevede che: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Recentemente questa Corte (cfr. Sez. 3, n.9708 del 16/02/2024, [...], Rv.286031-01) - nel ribadire che il Giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla novella n. 150, è vincolato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.- ha precisato come, nell'ambito della consentita discrezionalità, il giudizio, se scevro da profili di illogicità, sfugga al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, [...], Rv. 276716-01). Il richiamo dell'art. 133 cod. pen. comporta la facoltà per il giudice di tener conto della "gravità del reato" e della "capacità a delinquere del colpevole", desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta» e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati. 3.3. Peraltro, analogamente a quanto affermato in punto di dosimetria della pena, il Giudice - nell'esercizio del potere discrezionale - non è tenuto ad esaminare tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad esaltare quello che, tra i medesimi, apprezzi come ostativo all'efficacia della sanzione sostitutiva (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, [...], Rv. 249717 -01). Una volta valutati detti parametri il giudice «può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le pene sostitutive», in modo da adottare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa del condannato nonchè all'obiettivo di assicurare effettività alla pena. 3 4. Nel descritto contesto normativo, la valutazione operata dalla Corte di appello, per quanto fondata su una motivazione succinta, è allineata agli enunciati principi di diritto. Il Giudice del merito ha, infatti, congruamente stigmatizzato la evidente tendenza del ricorrente al non rispetto delle regole e all'indifferenza circa le precedenti condanne riportate, tra cui si annovera anche una condanna per truffa, commessa successivamente ai fatti di causa. Si tenga, peraltro, presente che, nella sentenza impugnata, i Giudici - nell'esporre le argomentazioni dedicate all'esame del fatto - hanno evidenziato come la condotta di resistenza, contestata al AG, avesse avuto scaturigine da un intervento delle forze dell'ordine, a seguito di denuncia per la c.d. "truffa dello specchietto", sporta da un'anziana signora e che, anche dopo tali fatti, il AG fosse stato ritenuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile di un ulteriore condotta truffaldina. Le valutazioni, dunque, nel porre correttamente in risalto la personalità negativa dell'imputato, non scadono nell'illogicità intrinseca e manifesta. Ogni differente ed alternativa chiave di lettura non è, dunque, consentita per i limiti propri del sindacato di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 20/05/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AF IC, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 gennaio 2026, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno il 2 aprile 2019, con cui io/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 20588 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 20/05/2026 era stata dichiarata la responsabilità di FR AG in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e disposta la condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, FR AG, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo. Ha dedotto il vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, in ordine al rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inoltrato conclusioni scritte, richiamate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La Corte di appello - si legge nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 5) - ha rigettato l'istanza volta alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, formulando il giudizio di prognosi negativa: a) sulla omessa allegazione e prova da parte del AG delle capacità economiche - reddituali nonché della condizione lavorativa;
b) sulla scarsa affidabilità del ricorrente per le molteplici pregresse condanne riportate, anche per reati commessi successivamente ai fatti di causa. 2.1. La motivazione di diniego poggia, dunque, su una duplice argomentazione: a) la mancanza di prova circa la capacità reddituale-economica con conseguente incertezza in punto di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, b) la negativa personalità del reo, elemento questo sintomatico della inefficacia "rieducativa" della pena sostitutiva. 3. Il tema - inerente alla possibilità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche in caso di condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate - registra un insanabile contrasto nella giurisprudenza di legittimità, per la cui risoluzione questa Sezione, con ordinanza del 05 marzo 2026, ha ritenuto di dovere investire le Sezioni unite, a tutt'oggi non ancora pronunciatesi. 3.1. Nondimeno, a prescindere dalla soluzione ermeneutica che verrà adottata, il Giudice di merito, come già rilevato, ha argomentato il diniego della sostituzione anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. L'affermazione, secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del Giudice guidata dai parametri del cit. art. 2 133, è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al sistema normativo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150: le "sanzioni sostitutive", disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981, non costituiscono un diritto dell'imputato, rientrando nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 6, n. 33027 del 11/05/2023, Agostino, Rv. 285090 -01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558-01). 3.2. Si tratta di un'affermazione tutt'ora valida, estensibile anche alle nuove "pene sostitutive". Ed infatti, l'art. 58 della cit. legge n 689 , come modificato dal d.lgs n. 150, prevede che: «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Recentemente questa Corte (cfr. Sez. 3, n.9708 del 16/02/2024, [...], Rv.286031-01) - nel ribadire che il Giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla novella n. 150, è vincolato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.- ha precisato come, nell'ambito della consentita discrezionalità, il giudizio, se scevro da profili di illogicità, sfugga al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, [...], Rv. 276716-01). Il richiamo dell'art. 133 cod. pen. comporta la facoltà per il giudice di tener conto della "gravità del reato" e della "capacità a delinquere del colpevole", desunta anche dai «precedenti penali e giudiziari» e, in genere, dalla «condotta» e della «vita del reo, antecedenti al reato», ivi indicati. 3.3. Peraltro, analogamente a quanto affermato in punto di dosimetria della pena, il Giudice - nell'esercizio del potere discrezionale - non è tenuto ad esaminare tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad esaltare quello che, tra i medesimi, apprezzi come ostativo all'efficacia della sanzione sostitutiva (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, [...], Rv. 249717 -01). Una volta valutati detti parametri il giudice «può» - come testualmente dispone l'art. 58 citato - «applicare le pene sostitutive», in modo da adottare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa del condannato nonchè all'obiettivo di assicurare effettività alla pena. 3 4. Nel descritto contesto normativo, la valutazione operata dalla Corte di appello, per quanto fondata su una motivazione succinta, è allineata agli enunciati principi di diritto. Il Giudice del merito ha, infatti, congruamente stigmatizzato la evidente tendenza del ricorrente al non rispetto delle regole e all'indifferenza circa le precedenti condanne riportate, tra cui si annovera anche una condanna per truffa, commessa successivamente ai fatti di causa. Si tenga, peraltro, presente che, nella sentenza impugnata, i Giudici - nell'esporre le argomentazioni dedicate all'esame del fatto - hanno evidenziato come la condotta di resistenza, contestata al AG, avesse avuto scaturigine da un intervento delle forze dell'ordine, a seguito di denuncia per la c.d. "truffa dello specchietto", sporta da un'anziana signora e che, anche dopo tali fatti, il AG fosse stato ritenuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile di un ulteriore condotta truffaldina. Le valutazioni, dunque, nel porre correttamente in risalto la personalità negativa dell'imputato, non scadono nell'illogicità intrinseca e manifesta. Ogni differente ed alternativa chiave di lettura non è, dunque, consentita per i limiti propri del sindacato di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 20/05/2026