Sentenza 22 maggio 2013
Massime • 1
In tema di lesioni colpose non sussiste l'aggravante della violazione di norme infortunistiche nella ipotesi in cui l'infortunio sia occorso a seguito dell'utilizzo di una struttura ricreativa aperta alla pubblica utenza. (Fattispecie relativa all'utilizzo da parte di un cliente di uno scivolo gonfiabile, riservato all'utenza infantile, posto all'esterno di una piscina aperta al pubblico).
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2013, n. 26087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26087 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/05/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1846
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - N. 2174/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE ANCONA - CONFLITTO;
nei confronti di:
GIUDICE DI PACE ANCONA;
con l'ordinanza n. 1960/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del 08/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello F.M. nel senso di dichiarare competente il giudice di pace di Ancona.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.9.2011 il giudice di pace di Ancona, nell'ambito del processo a carico CO RO, per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. (lesioni cagionate a seguito dell'uso di scivolo gonfiabile, posto all'esterno di piscina attrezzata destinata al pubblico da parte di un cliente) dichiarava la propria incompetenza per materia, sul presupposto che il reato di lesioni personali colpose andasse ritenuto aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche, cosicché dichiarava la propria incompetenza rationae materiae e trasmetteva gli atti al tribunale di Ancona.
2. Con ordinanza del giorno 8.1.2013, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, sollevava conflitto di competenza, rilevando come seppure le norme antiinfortunistiche siano applicabili non solo a tutela dei lavoratori, ma di chiunque anche al di fuori di un rapporto di dipendenza abbia a trovarsi nell'ambiente di lavoro, tale situazione non ricorreva nel caso in oggetto, dove l'infortunio era occorso a seguito dell'utilizzo di una struttura ricreativa aperto alla pubblica utenza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha sollevato.
Infatti, deve essere rilevato che correttamente il Tribunale di Ancona ha evidenziato che nel caso di specie non si abbia riguardo ad ambiente di lavoro, in cui siano in atto prestazioni lavorative che richiedano l'osservanza della normativa a tutela dei prestatori di lavoro. Sul punto va ricordato che perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire infortuni sul lavoro, di cui all'art. 589 c.p., comma 2 e art. 590 c.p., comma 3, occorre la sussistenza tra la violazione e l'evento dannoso un legame causale che ricorre se il fatto è ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi degli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionaiità, tale da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante (Sez. 4, 7.4.2012, n. 23147, rv 253322). Nel caso di specie, l'infortunio occorse perché l'adulto NO UL, parte offesa, ebbe ad utilizzare uno scivolo gonfiabile posto all'esterno della piscina ed adibito all'uso dei bambini, andando ad urtare contro l'asse di legno posto alla base di detto scivolo. Trattasi all'evidenza di evento del tutto estraneo all'ambito lavorativo, in quanto occorso in un contesto ludico e non di lavoro, in cui pertanto non possono trovare applicazione le norme antiinfortunistiche. Tanto più se si consideri che la struttura era stata predisposta per lo scivolo in piscina riservato all'utenza infantile, laddove fu utilizzata in ipotesi d'accusa, dalla persona offesa in via del tutto anomala, con un certo grado di sventatezza e in violazione delle regole di accesso, non essendo la struttura aperta all'utenza adulta.
Gli atti vanno quindi trasmessi al giudice di pace di Ancona, di cui va affermata la competenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice di pace di Ancona cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013