Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 10805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10805 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
1
Composta da UC MA LL Di TA
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IL BA
LD MA
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10805/2026 Roma, li, 20/03/2026
- Presidente-
Sent.n.sez.511/2026 PU-11/03/2026
R.G.N. 39655/2025
-Relatore -
SENTENZA
sui ricorsi di
ER EL, nato a [...] il [...], ER EN, nato a [...] il [...], ER AN, nata a [...] il [...], DE SE, nato in [...] il [...], D'IA SI CA, nato a [...] il [...], RA De LI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 10/09/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LD CR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per ER EL l'avv. Emanuele Urbani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso..
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 settembre 2025 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 27 settembre 2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha riconosciuto a RA De LI, ad SI CA D'IA e a DE SE il vincolo della continuazione con i fatti accertati rispettivamente dalla sentenza della Corte di appello di Bari n. 4841 del 07/11/2023, irrevocabile il 21/03/2024, dalla Corte di appello di Bari n. 2907 del 09/06/2023, irrevocabile il 30/09/2024, e dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 19/06/2024, irrevocabile il 28/10/2024, e ha rideterminato le pene per varie violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990; ha ridotto la pena irrogata ad AN ER per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; ha dichiarato inammissibili le istanze formulate ai sensi
Firmato Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1
Seriale:
1452315571921655- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797
Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
dell'art. 20-bis cod. pen.; ha confermato nel resto la sentenza impugnata relativamente alle posizioni di EL e EN ER.
2. I primi cinque ricorrenti presentano un unico ricorso, a firma dell'avv. Luigi Marinelli, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. RA De LI, assistito dall'avv. Ettore Censano, lamenta invece la carenza di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione che stima eccessivo.
3. All'udienza del 25 febbraio 2026 l'avv. Marinelli ha chiesto un differimento dell'udienza per motivi di salute. Il Collegio ha dunque disposto il rinvio all'udienza dell'11 marzo 2026. In data 5 marzo 2026 l'avv. Urbani, nominato difensore di fiducia del solo EL ER, ha chiesto un rinvio dell'udienza dell'11 marzo 2026 per l'impossibilità di approntare un'adeguata difesa, avendo assunto l'incarico professionale il 4 marzo 2026. II Presidente di sezione titolare ha rimesso l'istanza all'attenzione del Collegio dell'11 marzo 2026. In tale data, all'udienza, l'avv. Urbani ha rinnovato la richiesta di rinvio dell'udienza per approntare un'adeguata difesa e il Procuratore generale si è opposto. Il Collegio, osservato che non è previsto nel grado di legittimità il rinvio per termini a difesa, ha rigettato l'istanza e ha deciso il processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente si osserva, in rito, che non è previsto il termine a difesa nel giudizio di cassazione perché l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare. L'art. 108 cod. proc. pen. non si applica, dunque, alle ipotesi di revoca o rinuncia del precedente difensore e nomina del nuovo che si siano verificate nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647-01; Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459-01; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Snopech, Rv. 258266-01). Più in generale, la giurisprudenza ha affermato che, in materia di diritto di difesa, il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato a ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 7257 del 16/10/2025, dep. 2026, Serafini, non mass. che richiama Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036). Infatti, la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento va esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 4, Sentenza n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094-01; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, Di AU, Rv. 267804), attività cui è preposto il giudice. Del resto, già le Sezioni Unite avevano chiarito che il diniego dei termini a difesa ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012,
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Firmato Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
1452315571921655- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797
Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
Rossi, Rv. 251497-01). Nel caso in esame, le difese di EL ER sono state compiutamente espletate nel ricorso e alla data della richiesta del secondo differimento erano già decorsi i termini per la presentazione di eventuali motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
2. Nel merito i ricorsi sono manifestamente infondati. I ER, il DE e il D'IA hanno articolato un motivo sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 rivalutativo e, come tale, inammissibile. Sulla base delle indagini espletate, la Corte di appello ha accertato che nel condominio di via Amedeo d'Aosta in San Severo era in corso una fiorente attività di spaccio che coinvolgeva anche minorenni. Al punto vendita si aggiungevano vari depositi di stoccaggio, tra cui una masseria e un appartamento nella disponibilità di D'IA e un garage nella disponibilità di De LI. DE aveva invece il compito di gestire, per conto del cognato ristretto in carcere, l'attività di spaccio, inviando quantitativi di stupefacente nella casa circondariale di Foggia a prezzi maggiorati. Dalle videocamere installate dagli inquirenti è stato possibile verificare che i clienti giungevano al condominio di via D'Aosta, suonavano il citofono e, una volta riconosciuti grazie alla videosorveglianza, si recavano al box seminterrato dove potevano anche consumare sul posto, essendo stato predisposto un locale apposito. EL ER gestiva il garage, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, mentre lo stupefacente gli veniva rifornito da D'IA e da altro soggetto, giudicato separatamente. Le perquisizioni hanno dato esito positivo in tutti locali attenzionati dagli operanti per la presenza di cocaina, hashish e marijuana. E' emerso che gli imputati avevano continuato l'attività di spaccio nonostante l'arresto di De LI. DE, a sua volta, inizialmente stretto collaboratore di EL ER, se ne era separato e, oltre a rifornire il carcere di Foggia, era stato sorpreso nell'auto di tale AU BO con alcuni panetti di hashish per un peso complessivo di 1.200 chili, oltre a un bilancino di precisione. AN e EN ER sono risultati pienamente coinvolti nell'organizzazione. La Corte di appello ha negato la possibilità di qualificare i fatti contestati ai singoli ricorrenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con motivazione ampia, esauriente, individualizzata, pienamente rispettosa dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza a Sezioni Unite OL (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01). Infatti, al di là dei vari tipi e dei quantitativi di stupefacente movimentati, ha dato conto in dettaglio dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione di notevole livello. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha poi puntualmente esaminato sia la posizione di EN (pag. 28-32) che quella di AN (pag. 32- 26), delineandone, come detto, i ruoli di collaboratori stabili, qualificati ed affidabili di EL, e rispondendo specificamente alla doglianza in merito all'impossibilità, anche rispetto a loro, di configurare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ci si lamenta anche che sono stati pesantemente condannati D'IA per pochi episodi di cessione, mai oggetto di sequestro, DE per pochi episodi di cessioni compiute in autonomia, AN e EN allo stesso modo del fratello EL. Si tratta di una censura generica, del tutto disancorata dalle risultanze processuali. I Giudici di merito hanno accertato i fatti e i contributi di ciascun imputato, calibrando le relative pene anche in considerazione degli aumenti per la continuazione stabiliti per alcuni di essi. La motivazione della sentenza impugnata è, dunque, ineccepibile.
3.De LI ha lamentato esclusivamente l'entità dell'aumento per la continuazione esterna quantificata dalla Corte di appello in anni 2 di reclusione (già ridotta per il rito)
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Firmato Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
1452315571921655-Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797
Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
laddove al momento della richiesta di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti l'accordo si era formato su un aumento di mesi 6 di reclusione (già ridotto per il rito). Il G.u.p. ha escluso la possibilità di applicare la continuazione con una sentenza ancora non irrevocabile, per cui il difensore ha ritirato la richiesta di patteggiamento e ha definito il giudizio con il rito abbreviato. La Corte di appello, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, non ha alcun vincolo nel calcolo della pena, tanto più che il regime premiale del patteggiamento prevede la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo mentre il regime premiale del rito abbreviato prevede la riduzione secca di un terzo. La motivazione della sentenza, quindi, anche rispetto a De LI è immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, l'11 marzo 2026
Il Consigliere estensore
LD CR
Il Presidente
UC MA
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Firmato
Da: LUCA RAMACCI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1452315571921655-Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43a6db797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4