Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
Nel caso di nomina di difensore di fiducia in sostituzione del precedente difensore d'ufficio ricevuta dal P.M. successivamente al deposito del decreto di citazione a giudizio ed anteriormente alla notifica dello stesso, la circostanza che il decreto venga notificato all'originario difensore anziché al nuovo non è causa di nullità della notifica, regolarmente eseguita sulla base degli elementi di riferimento esistenti al momento del deposito del decreto, e senza che possano avere rilievo le successive variazioni, intervenute soltanto nella fase di esecuzione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2007, n. 38268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38268 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02165
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 029779/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OL, N. IL 29/10/1945;
avverso SENTENZA del 06/04/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 aprile 2005, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza in data 13 luglio 2004, con la quale il Tribunale di Lodi aveva dichiarato AO MA, quale amministratore unico della OMEP s.r.l., colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37 per avere omesso la denunzia mensile dei contributi dovuti all'INPS (per importi pari ad Euro 3.488,00 relativamente al mese di novembre 1998, Euro 4.178,00 per il dicembre 1998 e Euro 3.305,00 per il dicembre 2001), condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione, con i doppi benefici di legge.
La Corte d'appello aveva in proposito ritenuto tardiva la deduzione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di primo grado all'imputato nel luogo di residenza dello stesso e a mani della moglie anziché presso il difensore domiciliatario, con la ritenuta conseguente nullità di tutti gli atti successivi. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento. In proposito il ricorrente deduce la mancata considerazione da parte della Corte territoriale di un ulteriore motivo svolto nell'atto di appello, relativo alla omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato, dovuto ai sensi dell'art. 552 c.p.p., comma 3, con conseguente impossibilità di quest'ultimo di partecipare al giudizio e quindi con grave limitazione del diritto di difesa dell'imputato, cui era stato nominato in udienza un difensore d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti, che questa Corte è autorizzata a consultare dato il tipo di censura svolto, che con lettera del 15 dicembre 2003, pervenuta il 17 dicembre 2003, il nuovo difensore dell'imputato aveva effettivamente reso nota la propria nomina come difensore di fiducia di AO MA, che contestualmente aveva eletto domicilio presso di lui.
Risulta altresì che al momento della ricezione di tale comunicazione il P.M. aveva già depositato nella segreteria dell'ufficio, in data 10 dicembre 2003, il decreto di citazione diretta a giudizio del MA, decreto che poi era stato notificato il 20 dicembre 2003, successivamente pertanto alla data della suddetta ricezione, nei confronti del precedente difensore d'ufficio dell'imputato. Il dato così emergente dagli atti è riportato, con lievi insignificanti variazioni di date, anche nell'atto di appello dell'imputato (che indica nel 6 dicembre 2003 la data del deposito del decreto di citazione a giudizio e nel 19 dicembre successivo quella della relativa notifica al precedente difensore d'ufficio). Consegue a tale successione di atti che al momento della formazione dell'atto da parte del Pubblico Ministero nonché alla data di produzione dei relativi effetti, risultante dal relativo deposito (cfr. Cass. Pen. 5 dicembre 2002 n. 40959 e, più recentemente, sent. 3 gennaio 2005 n. 42), questo conteneva gli esatti elementi di riferimento, anche con riguardo alle persone a cui andava notificato, alla luce della situazione processuale esistente in quel momento. La modifica successiva di tale situazione quanto alla persona del difensore, intervenuta nella fase di esecuzione dell'atto, affidata agli organi ausiliari dell'ufficio, non reagisce sulla validità ed efficacia di esso e non ridonda in un vizio della relativa notificazione, in quanto in corso di esecuzione, sulla base delle indicazioni ivi contenute, al momento della nomina (per analoga conclusione, cfr. Cass. 1 dicembre 2004 n. 46544). Sulla base di tale considerazione, il ricorso è infondato e va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2007