Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/2002, n. 15066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15066 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 50 66/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR M Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente - R.G.N. 18276/00 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Cron. 35255 Dott. Alfio Rep. 3906 Dott. Angelo GRIECO - Presidente di sezione Ud. 07/06/02Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere- - Consigliere -Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere UFFICIO COPIE - Richiesta copla studio Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6.20 Consigliere per diritu Dott. Federico ROSELLI 2 011.2002 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANCELLERIA SUPERMERCATI ALPATI S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio ARIELLA COZZI, rappresentata e difesa dell'avvocato dall'avvocato BALDASSINI, giusta delega a ROCCO margine del ricorso;
ricorrente 2002 902
contro
-1- RA EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 55, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PATTI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI MAMBRO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI ATINA, FANONE MA NG IA;
intimati avverso la sentenza n. 2237/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Rocco BALDASSINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di competenza delle Sezioni Unite e per la rimessione degli atti alla sezione semplice. -2- AL.PA.TI. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 26 luglio 1995 la società Supermercati AL.PA.TI. s. a. s., in persona del legale rappresentante p.t., e LA NI FA dichiararono che: la detta società si era costituita (con atto pubblico dell'11 luglio 1991) per esercitare l'attività commerciale di vendita al dettaglio ed all'ingrosso dei prodotti relativi alle tabelle merceologiche I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII e XIV, per le categorie 001, 002, 006, 008 e 058 (come definite dal D.M. n. 375/1988); a tal fine FR RO, cioè uno dei soci accomandanti, aveva conferito per la propria quota l'azienda di sua proprietà, nell'interezza dei rapporti ad essa facenti capo;
tale azienda, già in possesso dell'iscrizione al R.E.C. (registro //m esercenti il commercio) per le tabelle merceologiche citate, svolgeva attività di commercio al minuto dei prodotti di cui alle tabelle merceologiche VI e VII e dei prodotti di cui alla tabella merceologica I, rispettivamente in forza delle licenze n. 263 del 25 agosto 1987 e n. 271 del 1° dicembre 1990, entrambe rilasciate dal NE di TI: dal 1991 la società (senza chiedere autorizzazione al NE di TI ma avvalendosi dell'art. 63, comma 15°, del D.M. 4 agosto 1988,, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) aveva posto in vendita le carni fresche, conservate e comunque preparate e confezionate, di cui alla tabella IA contenuta nell'allegato 5 al 2 D.M. n. 375 del 1988, e la vendita era continuata fino al 1994, quando la polizia municipale ne aveva intimato la cessazione perché ritenuta priva di autorizzazione;
con istanza del 5 novembre 1994 la società aveva chiesto al comune di TI l'ampliamento della tabella I nella tabella IA, avvalendosi del citato art. 63 comma 15° del D.M. n. 375 del 1988, ma il NE aveva respinto l'istanza, sostenendo che l'iscrizione al R.E.C. per la nuova tabella IA doveva essere posseduta alla data dell'entrata in vigore del medesimo D.M.; la società in data 2 giugno 1995 aveva notificato al comune di TI e al sindaco OM AI in proprio diffida a rilasciare la chiesta autorizzazione commerciale per la tabella IA, ma l'ente territoriale e il AI avevano ribadito il diniego con le motivazioni già esposte;
nel frattempo, con atto in data 19 maggio 1995 la società AL.PA TI. aveva ceduto un ramo dell'azienda (relativo al commercio al minuto, sito in TI alla via Lione) a LA NI FA, che aveva chiesto al comune di TI la voltura dell'autorizzazione concernente l'attività acquistata, nonché l'ampliamento della tabella I nella tabella IA;
l'ente aveva comunicato che l'istruttoria relativa alla richiesta di voltura era in corso, mentre aveva ribadito le motivazioni che, a 3 suo avviso, ostavano all'ampliamento della tabella I nella tabella IA. Su tali premesse le attrici affermarono che le motivazioni indicate derivavano da un comportamento illecito del NE e del sindaco in proprio, in quanto esse erano titolari di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere l'ampliamento dell'autorizzazione commerciale nei termini richiesti, come poteva desumersi dall'art. 63 del D.M. n. 375 del 1988; che in forza di tale articolo la società, con riferimento alla data in cui aveva presentato l'istanza di ampliamento (data cui bisognava avere riguardo), possedeva tutti i requisiti necessari, che andavano verificati dalla P.A. senza alcun margine di discrezionalità; che già in precedenza la RO (quando era titolare dell'azienda omonima poi conferita nella s.a.s.) aveva chiesto il rilascio dell'autorizzazione in ampliamento nella tabella IA, il NE aveva respinto l'istanza con atto del 22 febbraio 1991, ella aveva impugnato tale atto davanti al T.A.R. Lazio - sezione staccata di Latina e quest'ultimo con sentenza - - n. 823 del 1993 aveva respinto il ricorso della medesima RO soltanto perché ella al momento dell'istanza di ampliamento non possedeva la necessaria iscrizione al R.E.C. per i nuovi prodotti;
che l'ingiusta lesione del diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., obbligava gli autori dei danni (da individuare, questi, nella sensibile diminuzione dei ricavi causata dalla mancata vendita delle carni e degli altri prodotti) al relativo risarcimento. །Pertanto convennero il comune di TI e il sindaco OM AI in proprio davanti al Tribunale di AS, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni suddetti, quantificati in lire 700 milioni o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
che il NE fosse condannato al rilascio in ampliamento della tabella IA;
che i convenuti fossero condannati al pagamento delle spese giudiziali. L'ente territoriale e il AI si costituirono, adducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito ribadirono la legittimità degli atti posti in essere dal NE e chiesero il rigetto della domanda perché infondata. Il Tribunale di AS in composizione monocratica, con sentenza depositata il 28 settembre 1996, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda diretta ad ottenere la condanna del NE al rilascio dell'autorizzazione integrata ed in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per i dinieghi di ampliamento della licenza successivi al 22 febbraio 1991; rigettò la domanda di risarcimento proposta nei confronti del comune di TI;
rigettò la domanda proposta nei confronti del AI e condannò le attrici al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti. Il Tribunale considerò: che le attrici avevano promosso due domande distinte, la prima diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (nei confronti del اNE e del sindaco AI in proprio) per il diniego opposto م all'ampliamento delle iniziali licenze di commercio, da loro ritenuto un atto dovuto a fronte del quale vantavano un diritto soggettivo;
la seconda nei confronti dell'ente territoriale diretta ad ottenerne la condanna al rilascio della licenza integrata con la tabella merceologica oggetto della controversia;
che su questa seconda domanda andava dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, cui era inibito intervenire su un atto proprio della P.A., imponendole l'adozione di un determinato provvedimento;
che, passando all'esame della domanda risarcitoria, andava distinta la responsabilità dell'ente da quella personale del sindaco;
che, prendendo le mosse dalla responsabilità del NE, appariva opportuno distinguere il danno che sarebbe avvenuto per il mancato ampliamento della licenza, disposto con provvedimento del NE in data 22 febbraio 1991, dalla fase successiva: che, secondo le risultanze acquisite, la dante causa della società AL.PA.TI. (FR RO) aveva chiesto l'ampliamento della licenza ed aveva poi impugnato davanti al T.A.R. del Lazio - sezione staccata di Latina – il detto provvedimento negativo del - 22 febbraio 1991, ma il ricorso era stato respinto con sentenza del 19 febbraio 1993; che nelle more di tale ricorso la RO aveva conferito l'intera attività nella società AL.PA.TI., la quale era subentrata alla precedente titolare in tutti i rapporti e, quindi, anche nell'ipotetico diritto al risarcimento dei danni conseguenti al diniego;
che, nel caso in esame, la domanda proposta davanti al giudice ordinario non poteva prescindere dall'accertamento compiuto in ambito amministrativo, che faceva stato nel presente processo, perché il diritto al risarcimento del danno era diritto consequenziale rispetto al comportamento illegittimo della P.A., che non soltanto non risultava accertato ma neppure poteva esserlo, stante la preclusione nascente dal giudicato formatosi in sede di giustizia amministrativa (con il rigetto del ricorso al T.A.R. proposto dalla RO); che la società AL.PA.TI, dopo il provvedimento negativo oggetto della decisione del T.A.R., e poi la FA (dopo la cessione del ramo di azienda) avevano nuovamente diffidato il NE e il sindaco al rilascio dell'autorizzazione, ricevendo altri dinieghi motivati dalla mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
che tali (ulteriori) provvedimenti non erano sindacabili dal giudice ordinario, anche se la posizione dei privati fosse stata di diritto soggettivo, perché ai sensi dell'art. 31 della legge n. 426 del 1971 la giurisdizione sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di licenze commerciali spettava al giudice amministrativo;
Hche, quanto all'analoga domanda risarcitoria promossa nei confronti del sindaco AI, in ordine alla quale certamente il Tribunale adito era munito di giurisdizione, essa andava respinta nel merito in mancanza di un comportamento illecito riferibile alla P.A. e potendosi escludere che il comportamento del sindaco, attestatosi sulle conclusioni del giudice amministrativo, fosse improntato a dolo o a colpa. La società Supermercati AL.PA.TI. s.a.s. e LA NI FA (quest'ultima in persona del procuratore generale FR RO) proposero appello con atto notificato il 6 dicembre 1996, adducendo: 1) che quanto alla domanda diretta - ad ottenere la condanna del NE di TI al rilascio della (licenza per la) tabella merceologica IA - la giurisdizione del giudice ordinario sussisteva perché le istanti, in base all'art. 63 del D.M. n.375 del 1988, avevano il diritto soggettivo a porre in vendita i prodotti della citata tabella e ad ottenere che l'autorizzazione fosse modificata d'ufficio con indicazione della tabella medesima, sicché l'attività che il NE era obbligato a porre in essere era in tutto vincolata e si risolveva in semplice attività materiale, in relazione alla quale il giudice ordinario ben poteva emettere provvedimenti idonei a rendere concreto il diritto del privato;
2) che, quanto alla pretesa risarcitoria azionata, il giudice amministrativo aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento in data 22 febbraio 1991 perché la ricorrente 8 FR RO (all'epoca) non era iscritta al R.E.C. per i nuovi prodotti, cioè per i gruppi merceologici a) e b) di cui all'art. 12 del D.M. n. 375, sicché, conseguita tale iscrizione per la tabella IA (prima mancante), il diritto soggettivo al rilascio della licenza in ampliamento sussisteva e, di fronte al nuovo illecito diniego opposto dal NE alla ulteriore istanza inoltrata per tale rilascio, sussisteva anche la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per la lesione di quel diritto;
3) che, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto procedere all'esame nel merito di tale domanda (esame di fatto omesso) sia nei confronti del NE sia nei confronti del sindaco AI in proprio, sussistendo gli estremi dell'illecito allegato e del danno conseguente. Entrambi gli appellati si costituirono per resistere al gravame, di cui chiesero il rigetto. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 12 luglio 1999, rigettò l'impugnazione e condannò le appellanti al pagamento delle spese processuali del grado, considerando: che il Tribunale di AS aveva correttamente affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere la condanna del NE di TI all'ampliamento, negato dal sindaco di quel NE, della licenza di commercio, trattandosi di controversia (peraltro già sottoposta alla cognizione del T.AR. che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego) riservata alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo;
che il Tribunale di AS aveva anche correttamente respinto, per insussistenza del comportamento illecito ascritto al NE e al sindaco, la domanda di risarcimento formulata contro gli appellati, domanda peraltro proponibile davanti al giudice ordinario soltanto dopo che l'atto lesivo fosse stato annullato dal giudice amministrativo. Contro la suddetta sentenza la società Supermercati AL.PA.TL s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi poi illustrati con memoria. OM AI ha resistito con controricorso. Gli altri intimati (NE di TI e LA NI FA) non hanno svolto attività difensiva. Il processo è stato assegnato alle Sezioni unite civili di questa Corte, essendo addotti (anche) profili attinenti alla giurisdizione. Chiamata la causa all'udienza di discussione, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso. Espletato l'adempimento, la causa è stata nuovamente chiamata all'udienza di discussione. Motivi della decisione 1.- I AI, nel controricorso, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché questo risulterebbe notificato alle parti 10 personalmente, sia pure nel domicilio elettivo assunto nel processo di appello. L'eccezione non ha fondamento. La sentenza impugnata (che non risulta notificata) fu depositata il 12 luglio 1999. Il ricorso per cassazione della società AL.PA.TI. fu notificato il 26/27 settembre 2000, e quindi tempestivamente nel termine di un anno dalla pubblicazione, tenuto conto della sospensione per il periodo feriale. Realmente la notifica del ricorso (v. relata) fu indirizzata alle parti (e non ai procuratori), ancorché essa sia stata eseguita nei rispettivi domicilii eletti per il giudizio di appello. Tale vizio, essendo palese il collegamento con le parti desumibile appunto dal luogo di notificazione, integrava una nullità e non certo l'inesistenza della notificazione medesima, sicchè fu disposta la rinotifica (udienza del 18 ottobre 2001), che risulta eseguita con atto notificato il 17 dicembre 2001 soltanto nei confronti del NE di TI (sempre nel domicilio eletto per il giudizio di appello). Essendo questa la situazione processuale si deve osservare che: a) la rinotifica era superflua nei confronti del AI, perché quest'ultimo costituendosi con tempestivo controricorso notificato alla società ricorrente il 3 novembre 2000 - aveva sanato con efficacia ex tunc il vizio della prima notificazione, 11 onde il contraddittorio tra la ricorrente e lo stesso AI era ritualmente instaurato;
b) il ricorso è stato ritualmente rinotificato al NE di TI, sicché anche nei confronti di quest'ultimo il contraddittorio è integro;
c) nei confronti della FA (che, nel giudizio di appello, era rappresentata e difesa dallo stesso difensore della società attuale ricorrente) la rinotifica non risulta effettuata. Peraltro la predetta (consorte in lite della società nei gradi di merito) non era destinataria dell'impugnazione, diretta contro il NE e il AI, ed era portatrice di una posizione processuale autonoma in quanto cessionaria di un ramo dell'azienda e perciò titolare delle situazioni giudiche ad esso attinenti. La causa che la riguardava, dunque, era scindibile, sicchè la fattispecie è regolata non dall'art. 331 ma dall'art. 332 cod. proc. civile. La notifica dell'impugnazione alla FA, quindi, aveva funzione di semplice litis denuntiatio, non idonea a farle assumere la qualità di parte. Pertanto la mancata rinotifica a lei dell'impugnazione è ininfluente, e, avuto riguardo all'ormai compiuto decorso dei termini per impugnare, il processo deve proseguire nei confronti delle altre parti (art. 332, comma 2°, cod. proc. civ.).
2. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 360 n. 1 CPC (motivi attinenti alla 12 giurisdizione); violazione e falsa applicazione dell'art. 31 legge n. 426/1981; violazione dell'art. 2043 c.c.". -La società AL.PA.TI. premesso di non ignorare il principio secondo cui, stante la giurisdizione esclusiva in ordine ai provvedimenti della P.A. in materia di commercio, la cognizione circa la legittimità dei provvedimenti spetta al giudice amministrativo, anche quando la posizione vantata dal privato sia di diritto soggettivo -adduce di non aver promosso il giudizio per ottenere l'annullamento del diniego illegittimo, bensì per ottenere il risarcimento dei danni che il comportamento illecito del NE e del sindaco personalmente le avevano procurato. Ogetto del giudizio, quindi, sarebbe il comportamento illecito della P.A. e non la domanda di annullamento dell'atto illegittimo. Richiamata la sentenza del T.A.R. Lazio n. 823 del 1993, la ricorrente afferma che quella pronunzia non avrebbe affermato che l'iscrizione al R.E.C. dovesse essere posseduta alla data di entrata in vigore del D.M. n. 375 del 1988 ed anzi avrebbe chiarito che, accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 63, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'autorizzazione per la tabella IA non era suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell'ente. Alla luce di tale pronuncia FR RO (parte nel giudizio davanti al T.A.R.), e per essa la subentrante società AL.PA.TI., non avevano impugnato la decisione del giudice amministrativo, 13 ma avevano conseguito l'iscrizione al R.E.C. per i nuovi prodotti, rinnovando quindi l'istanza di ampliamento della tabella I nella tabella IA. L'ente territoriale, alterando il contenuto della pronunzia del T.A.R., avrebbe respinto l'istanza sostenendo che il presupposto per l'ampliamento fosse costituito dall'iscrizione al R.E.C. per la tabella richiesta fin dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 375 del 1988. L'erroneità di tale assunto, che avrebbe disatteso del tutto quanto statuito dal T.A.R., sarebbe sfuggita ad entrambi i giudici di merito, come pure l'oggetto della controversia in esame, riguardante il comportamento della P.A. e del AI che, ad onta della pronuncia del giudice amministrativo, avrebbero illecitamente continuato ad opporre dinieghi alla domanda di ampliamento sul falso presupposto che il requisito dell'iscrizione al R.E.C. dovesse essere posseduto alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Oggetto della causa, dunque, sarebbe l'illecito comportamento dell'ente (ex art. 2043 cod. civ.), lesivo del diritto costituzionale alla libertà d'iniziativa economica. Trattandosi, dunque, dell'esame di un comportamento tenuto in violazione del generale principio del neminem laedere, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo. Se è vero, come affermato dal Tribunale, che il diritto al risarcimento del danno è comunque 14 diritto consequenziale rispetto al comportamento illegittimo della P.A., dovrebbe senz'altro ritenersi che tale diritto sia azionabile davanti al giudice ordinario.
2.1. Fermi i punti che la causa è stata chiamata davanti alle Sezioni unite soltanto per le questioni relative alla giurisdizione. (artt. 374, 1° comma, cod. proc. civ. e 142 disp. att. cod. proc. civ.), e che in materia di giurisdizione questa Corte è giudice anche del fatto, è opportuno, prima di procedere all'esame del motivo ora riassunto, definire il thema decidendi, alla stregua delle pronunzie rese nei gradi di merito. Infatti il Tribunale di AS con la sua sentenza aveva : a) dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda diretta ad ottenere la condanna del NE al rilascio dell'autorizzazione integrata;
b) dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per i dinieghi di ampliamento della licenza successivi al 22 febbraio 1991 (data del primo provvedimento negativo emesso dal NE ed impugnato davanti al giudice amministrativo); c) respinto la domanda risarcitoria promossa nei confronti del NE di TI (relativa si deve ritenere, interpretando il dispositivo in connessione logica con la motivazione, nella quale a pag. 9 si distingueva il danno correlato al provvedimento del 22 febbraio 1991 da quelli concernenti la fase successiva ai soli danni fino alla data ora - indicata); d) respinto la domanda promossa nei confronti del 15 AI, in ordine alla quale invece la giurisdizione ordinaria era stata affermata. La pronunzia del Tribunale di AS è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che con la sentenza qui impugnata - ne ha condiviso i contenuti, aggiungendo che la domanda risarcitoria contro il NE e il AI (giudicata infondata nel merito per insussistenza dell'allegato comportamento illecito) poteva essere proposta davanti al giudice ordinario soltanto dopo che il provvedimento amministrativo lesivo fosse stato annullato dal giudice amministrativo (profilo, quest'ultimo, anch'esso attinente al merito, perché riguarda la riconducibilità della fattispecie al paradigma dell'art. 2043 cod. civ.). Orbene, con il ricorso per cassazione la società AL.PA. TI. ha chiarito che essa aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che il comportamento illecito della P.A. e del AI le avevano procurato (ricorso, pag. 4), ha precisato che il parametro di riferimento era l'art. 2043 cod. civ. trattandosi di valutare un comportamento tenuto in (asserita) violazione del principio del neminem laedere ed ha allegato che, vertendosi in tema di diritto al risarcimento del danno, cioè di diritto patrimoniale consequenziale, la giurisdizione del giudice ordinario andava affermata. Il ricorso non contiene censure riferibili alla domanda, azionata nei gradi merito (v. citazione introduttiva ed atto di appello), 16 diretta ad ottenere la condanna del NE al rilascio dell'autorizzazione in ampliamento. Ne deriva che sulla declaratoria di difetto di giurisdizione inerente a tale domanda (capo a- che precede) si è formato il giudicato, onde essa non è più suscettibile di esame in questa sede. La pronunzia concernente la posizione del AI (capo d- che precede), oggetto del secondo motivo del ricorso per cassazione attiene al merito e dovrà quindi essere esaminata dalla Sezione semplice cui gli atti saranno rimessi ex art. 142 disp. att. cod. proc. civile. Nel ricorso, poi, si dà atto che, con riferimento alla pretesa risarcitoria collegata al provvedimento del 22 febbraio 1991, la sentenza del T.A.R. Lazio, che rigettò l'impugnativa avverso il provvedimento di diniego emesso in quella data perché la RO non risultò in possesso (all'epoca) dell'iscrizione al R.E.C. per i nuovi prodotti, non fu oggetto d'impugnazione mentre fu richiesta e conseguita la detta iscrizione, necessaria per ottenere l'ampliamento. Ne segue che la pronunzia di rigetto per i danni correlati al provvedimento del 22 febbraio 1991 (nei termini chiariti al capo c- che precede) deve considerarsi a sua volta passata in giudicato, in assenza di censure dirette a dimostrare che alla data di quel provvedimento sussistevano tutti i requisiti per l'ampliamento. 17 Per concludere sul punto: l'indagine sulla giurisdizione, e la relativa declaratoria, riguardano la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del NE di TI relativamente al periodo successivo al 22 febbraio 1991. 2.2. Tanto precisato, e nei limiti ora indicati, il primo motivo del ricorso è fondato. Il processo in esame, nel quale la questione di giurisdizione è proposta, è stato iniziato davanti al giudice ordinario con citazione notificata il 26 luglio 1995 (e quindi era pendente alla data del 30 giugno 1998). Ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (in vigore dal 1° gennaio 1993), la giurisdizione, come la competenza, si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. La domanda della società Supermercati AL.PA.TI. (per quanto qui rileva) aveva ad oggetto la condanna dei convenuti e, in particolare, del NE di TI - al risarcimento dei danni per il diniego, asseritamente illecito, opposto all'istanza di ampliamento di una licenza di commercio. Ai sensi dell'art. 32 della legge 11 giugno 1971 n. 426, in relazione ai provvedimenti del sindaco in materia di licenze di commercio sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo. 18 avente carattere esclusivo (Cass., sez. un. 23 dicembre 1994, n. 11078). Ma il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali e quindi delle questioni relative al diritto al risarcimento dei danni provocati dai detti provvedimenti se illegittimi (art. 7, comma 3°, seconda parte, L. 6 dicembre 1971, n. 1034). E, per quanto sopra detto, nel presente giudizio non possono trovare applicazione le sopravvenute disposizioni di cui all'art. 35 D.P.R. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, alla stregua delle quali il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. Ciò posto, deve osservarsi che questa Corte, con sentenza 22 luglio 1999 n. 500 resa a sezioni unite, ha affermato che nelle controversie in materia di diritti rientrano le controversie in tema di responsabilità da lesione di situazioni d'interesse giuridicamente rilevanti, sicchè al sicchè al configurarsi di tale responsabilità non è di ostacolo che il danno sia stato provocato dalla P.A. attraverso l'emissione di un provvedimento illegittimo, mentre è essenziale che la situazione d'interesse sia stata sacrificata e il danno sia stato arrecato con un comportamento dovuto a dolo o colpa (attiene poi al merito la riconducibilità della fattispecie nel quadro dell'art. 2043 cod. civ.). 19 In questo schema rientra la domanda proposta nel presente giudizio, con la quale la parte ha addotto che le siano stati cagionati danni a causa dell'illegittimo diniego opposto al rilascio della licenza in ampliamento, benché ne sussistessero tutti i requisiti. Inoltre la citata pronunzia - il cui orientamento è qui condiviso - ha affermato che, quando la responsabilità è imputata all'amministrazione come effetto derivante dall'adozione di un provvedimento, perché si configuri la giurisdizione del giudice ordinario non è necessario che il provvedimento sia stato in precedenza annullato dal giudice amministrativo (Sez. un., sentenza n. 500/99 cit., punto 11 dei motivi della decisione). Invero, nella ricostruzione del sistema accolto dalle Sezioni unite, il diritto di ottenere il risarcimento del danno provocato dall'amministrazione con un proprio provvedimento si presenta come forma di tutela indipendente rispetto a quella consistente nell'ottenere l'annullamento del provvedimento illegittimo ( Cass., sez. un., 22 febbraio 2002 n. 2624; 9 agosto 2001, n. 10979).
3. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento dei danni (nei sensi e nei limiti di cui in motivazione) nei confronti del NE di TI (restando assorbiti in tale statuizione i profili di merito attinenti quella 20 domanda). Sul punto la sentenza impugnata va cassata e le parti devono essere rinviate davanti al primo giudice (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.), che provvederà anche in ordine alle spese dell'intero giudizio nei rapporti tra la società ricorrente e il detto NE. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile per l'esame del secondo motivo del ricorso e per i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento dei danni (nei sensi e nei limiti di cui in motivazione) nei confronti del NE di TI, cassa sul punto la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di AS (in persona di diverso magistrato) che provvederà anche in ordine alle spese dell'intero giudizio nei rapporti tra la società ricorrente e il detto NE. Dispone la trasmissione degli atti alla prima sezione civile per l'esame del secondo motivo del ricorso e per i provvedimenti conseguenti. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002, nella camera di consiglio 1095 129.11 delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. 61,98 Il consigliere est. Il Presidente чтот 191,09 SANCELLIERLE Deposit a in Cancelle Jovani Giambatti the oggi | 25.OTT-2002- IL CANCELLIERE Giovanni Giambat t ell