Sentenza 19 giugno 2018
Massime • 2
Configura il reato di cui all'art. 2, legge 2 ottobre 1967 n. 895, la detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi a munizioni da guerra, non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
Sono munizioni da guerra, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, tutte le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi, destinati al caricamento delle armi da guerra, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di offensività che rilevano, invece, ai sensi del successivo art. 2, comma quarto, per ritenere destinate all'armamento bellico le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 15086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15086 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
1 5086-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente Sent. n. sez. 833/2018 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI UP 19/06/2018- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO R.G.N. 28864/2017 ROSA ANNA SARACENO -Relatore - GIACOMO ROCCHI AL ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. udito il difensore E' presente l'avvocato CAMPANA SAVERIO del foro di NOLA in difesa di: DI NI che conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 13 gennaio 2015 dal Tribunale di Nola che, con le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, aveva condannato AN MI alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2, per avere illegalmente detenuto 50 bossoli relativi a munizionamento per arma da guerra (n. 12 con sigla SMI 88, n. 34 con sigla SMI 86; n. 1 con sigla BPD 70; n. 3 con sigla SMI 90) e per il reato di cui all'art. 497 ter cod. pen., per avere illecitamente detenuto una paletta recante lo stemma dei carabinieri.
2. Per la cassazione della decisione di appello ha proposto ricorso l'imputato, deducendo, a mezzo del difensore di fiducia, le seguenti censure.
2.1 Con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione come munizioni da guerra dei bossoli inerti detenuti dall'imputato e omessa risposta alle specifiche deduzioni svolte al riguardo dal consulente di parte. Ad avviso del ricorrente, i giudici del merito avevano del tutto trascurato il carattere vincolante della circolare n. 559 del 22 marzo 1999 del Ministero dell'Interno che, recependo il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, stabilisce, in relazione all'art. 1, comma 3, L. n. 110 del 1975, che i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra, mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma, giacché una cartuccia allestita, ricaricando un bossolo di provenienza militare, non sarebbe destinabile al caricamento di armi da guerra;
ad essi apparivano viceversa applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del regolamento T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato ancorché preinnescati) "posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte Jatt. dell'Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali res derelictae". Non era stato, poi, tenuto conto che, ai fini della determinazione della categoria di appartenenza, avrebbe dovuto essere verificata l'effettiva potenzialità offensiva delle munizioni, una cartuccia, di qualsiasi calibro inferiore ai mm. 12,7, non potendo essere considerata munizionamento da guerra, salvo il caso in cui essa monti proiettili perforanti, traccianti, esplosivi o contenenti aggressivi chimici e tanto non era rimasto provato nel caso in disamina. Parimenti trascurato era il 21 fatto notorio che l'esercito italiano utilizza per le esercitazioni cartucce incamiciate con proiettili ordinari e, quindi di uso comune, a nulla rilevando la destinazione esclusiva delle stesse all'armamento delle forze armate;
e neppure era stato verificato se i bossoli, per lo stato e le caratteristiche di conservazione, potessero essere ricaricati.
2.2 Con un secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, essendo il discorso giustificativo della decisione del tutto carente in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato reato. L'imputato si era limitato in perfetta buona fede a conservare per ricordo la paletta già appartenuta al defunto nonno, "appartenente all'Associazione nazionale Carabinieri". Inoltre la detenzione non poteva considerarsi illecita in assenza di note oggettive rivelatrici di una sua destinazione all'uso. Considerato in diritto 1. Va premesso in punto di fatto che non è in discussione la detenzione da parte dell'imputato del materiale caduto in sequestro. I carabinieri di Castello di Cisterna, nel corso di una perquisizione domiciliare, eseguita contestualmente alla notifica di titolo custodiale emesso nell'ambito di diverso procedimento, rinvenivano nella camera da letto dell'imputato una cartucciera contenente i 50 bossoli e sull'armadio una paletta con lo stemma dei carabinieri, un paio di manette con chiavi simili a quelle in uso alle forze di polizia e una cartuccia cal. 12 per fucile da caccia. I reperti erano stati per errore distrutti, come da attestato del dirigente dell'Ufficio corpi di reato del Tribunale. L'imputato aveva sostenuto che i bossoli erano stati raccolti durante il servizio militare e conservati per ricordo, mentre la paletta era un oggetto appartenuto al nonno defunto, ammiratore dell'Arma dei carabinieri.
2. Tanto posto, osserva il Collegio che il ricorso sviluppa censure in parte infondate e in parte inammissibili.
2.1 Infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata, pur con argomentazioni formulate in estrema sintesi, non ha affatto ignorato le deduzioni difensive, a tenore delle quali la conferma della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 2 L. n. 895 del 1967 trovava ostacolo negli stringenti rilievi del consulente di parte. Al riguardo, richiamati e condivisi gli argomenti della prima decisione, la Corte territoriale ha osservato che la deduzione difensiva, secondo la quale non vi sarebbe stata prova della riferibilità dei bossoli a munizioni per armi da guerra era priva di fondamento, perché trascurava che la tesi accusatoria traeva JY 3 fondamento dalle lineari risultanze del verbale di sequestro e dall'attività di verifica dei verbalizzanti che avevano visionato il contenuto della cartucciera, avevano rilevato e descritto la tipologia dei bossoli, indicandoli come univocamente inerenti a munizioni per arma da guerra. E tanto non risultava smentito nemmeno dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che aveva riferito di avere trattenuto i bossoli quale ricordo del servizio militare, quindi per averne avuto la disponibilità durante l'espletamento di tale servizio in quanto in dotazione dell'esercito italiano. Non è dunque dal calibro che si è dedotta la tipologia di arma cui erano destinati quei proiettili, quanto dall'impiego da parte delle forze armate. E tale circostanza supporta la tradizionale linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità, applicata correttamente dai giudici di merito, e basata sulla classificazione normativa dettata dall'art. 1, comma 3, legge nr. 110/75, secondo la quale costituiscono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi da guerra. Sul piano normativo, difatti, per stabilire se una munizione è da guerra o no, è fondamentale la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, della legge citata, che recita: "Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra". Questa definizione, com'è evidente, non reca alcun criterio di carattere intrinseco alla munizione stessa, ma collega la qualità di essa alla sua destinazione. Una indicazione di carattere intrinseco, sia pure indiretta, è contenuta nell'art. 2, comma 4, per quale "Le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti". L'esistenza di tali caratteristiche elimina ogni dubbio sulla naturale destinazione delle relative munizioni all'armamento bellico (cfr. sul punto Sez. 1, n. 44555 del 17/11/2010, Verdoscia, Rv. 248985, secondo cui "se le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico"; in termini: Sez. 1, n. 3159 del 27/05/1988, dep.1989, Campanella, Rv. 180651; Sez. 1, n. 6914 del 29/04/1992, Rivelli, Rv. 190560; Sez. 1, n. 41978 del 04/10/2005, Basile, Rv. 232872). Senonché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la qualifica di munizione da guerra non può essere circoscritta alle munizioni dotate delle predette caratteristiche o di caratteristiche di analoga potenzialità offensiva. Il citato criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione che è del resto contrastata anche dal tenore e dalla ratio della disposizione di cui al cit. allart. 2, comma 4, *diretta a contenere le potenzialità di offesa delle armi comuni da sparo- e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra. requisito generale della "spiccata potenzialità di offesa" è invero nel cit. art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall'arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti. Ovviamente, ove non risultino le caratteristiche di cui alla L. n. 110, art. 2, comma 4, la prova della destinazione della munizione all'arma da guerra deve risultare da altre circostanze. Nel caso di specie, tale destinazione originaria è emersa in modo evidente dalle indicazioni contenute nel verbale di sequestro, ma è anche lo stesso imputato ad ammettere di aver trattenuto bossoli di munizioni in dotazione dell'esercito italiano.
2.1.1 Nessun profilo di illegittimità può, poi, fondatamente ravvisarsi nella sentenza impugnata, per avere i giudici di merito implicitamente ritenuto non decisive le osservazioni espresse dall'evocata circolare del Ministero dell'Interno (n. 559/C-50,133-E.99), secondo cui il bossolo esploso di arma portatile da guerra non può essere considerato parte di munizione di arma da guerra perché non sarebbe più destinabile al caricamento di armi da guerra. Una circolare ministeriale, così come formulata, non può derogare né svolgere una funzione integratrice della nozione di munizione da guerra contenuta nella norma di rango superiore, quale è quella di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 110 del 1975, né efficacemente contrastare la consolidata interpretazione fornitane da questa Corte regolatrice che ha ripetutamente spiegato come, per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra, non sia necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (tra le molte: Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Palumbo, Rv. 259619; Sez. 1, n. 35106 del 31/05/2011, Fanale, Rv. 250788; in termini, quanto alla detenzione di bossoli esplosi relativi a munizioni da guerra: Sez. 1, n. 22655 del 21/02/2008, Martini, Rv. 240402).
2.1.2 L'ulteriore argomento, secondo cui non v'era prova che i bossoli, considerato "lo stato" e le caratteristiche di conservazione", fossero idonei al 11 reimpiego, muove da un presupposto indimostrato e meramente declamato, di cui non v'è traccia nelle decisioni di merito, fondate sulle risultanze del verbale di sequestro e sulla descrizione e sull'esame diretto dei reperti da parte dei verbalizzanti.
2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. La previsione di cui all'art. 497 ter cod. pen. prevede due autonomi reati, diversamente sanzionati: al n. 1 l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero di 5 oggetti o documenti che ne simulino la funzione;
al n. 2, e alternativamente, l'illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetti, ed il loro illecito uso. Il reato di cui al n. 1 è integrato sia dalla detenzione illecita di segni e distintivi, in uso ai corpi di polizia, non imitati, sia dalla detenzione di segni contraffatti o comunque non autentici che simulano la funzione di quelli indicati dalla prima parte della norma, essendo questi ultimi, quelli originali in uso ai corpi di polizia. Ora, il possesso in capo al MI di una paletta segnaletica dei carabinieri che, a detta dello stesso imputato, non era originale, integra la fattispecie contestata, che sanziona anche la detenzione di quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulano la funzione, ossia sono idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di chi li dovesse, illecitamente, usare e sul potere connesso all'uso del segno. Ma perché il reato di cui all'art. 497 ter, n. 1, risulti integrato è necessaria e sufficiente la detenzione del segno contraffatto o imitato e non anche, come si sostiene nel ricorso, l'uso di esso e tanto meno la ricorrenza di "note oggettive rivelatrici di una destinazione all'uso". E ciò senza considerare che la sentenza di primo grado ha annotato come la paletta fosse riposta sull'armadio della camera da letto dell'imputato, unitamente ad un paio di manette con chiavi simili a quelle in uso alle forze di polizia, oggetto il cui possesso non risulta essere stato giustificato, nemmeno adducendo l'appartenenza di esso al defunto nonno.
2.2.1 Infine, nessun pregio hanno le deduzioni difensive che negano l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, invocando la buona fede del ricorrente, che si sarebbe limitato a conservare l'oggetto appartenuto al nonno. Al riguardo giova ribadire che la coscienza dell'antigiuridicità della condotta non è una componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto che l'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione. D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod. pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà libera il fatto vietato, il dolo deve essere ritenuto sussistente, senza che sia necessaria la consapevolezza della contrarietà dell'azione alla legge penale. E volontariamente e liberamente l'imputato ha posto in essere la condotta sanzionata, detenendo il segno distintivo in esame, nella dichiarata consapevolezza che esso era un'imitazione dell'originale.
3. Il ricorso, nel suo complesso deve essere rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al reato di cui al capo b) e rigetta il ricorso con riferimento al reato di cui al capo a), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Antonella Patrizia Mazzei дешеJane Jerez.. Efeningge DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 APR 2019 DICA IL CANCELLERE 7