Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 15086
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Sentenza 19 giugno 2018

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Configura il reato di cui all'art. 2, legge 2 ottobre 1967 n. 895, la detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi a munizioni da guerra, non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.

Sono munizioni da guerra, secondo la definizione contenuta nell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, tutte le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi, destinati al caricamento delle armi da guerra, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di offensività che rilevano, invece, ai sensi del successivo art. 2, comma quarto, per ritenere destinate all'armamento bellico le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 15086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15086
    Data del deposito : 19 giugno 2018

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