Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1988, n. 3159
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Sentenza 27 maggio 1988

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L'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra), integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra da l'art. 2 della legge n. 110/1975 e la disposizione di cui al quarto comma del successivo art. 2 per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (fattispecie di annullamento di sentenza che aveva ritenuto munizione per arma comune la cartuccia calibro 9 parabellum, sol perché utilizzabile sia per armi da guerra che per armi comuni, mentre è stato ritenuto ininfluente ai fini della differenza tra munizioni da guerra e per arma comune la circostanza che la pallottola fosse blindata e recasse l'indicazione della data di fabbricazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1988, n. 3159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3159
    Data del deposito : 27 maggio 1988

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