Sentenza 27 maggio 1988
Massime • 1
L'unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, (blindatura del proiettile), alle sole armi da guerra), integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra da l'art. 2 della legge n. 110/1975 e la disposizione di cui al quarto comma del successivo art. 2 per il quale "le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti...". Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all'armamento bellico. (fattispecie di annullamento di sentenza che aveva ritenuto munizione per arma comune la cartuccia calibro 9 parabellum, sol perché utilizzabile sia per armi da guerra che per armi comuni, mentre è stato ritenuto ininfluente ai fini della differenza tra munizioni da guerra e per arma comune la circostanza che la pallottola fosse blindata e recasse l'indicazione della data di fabbricazione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1988, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1988 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 27.5.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA 1 PENALE SEZIONE
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 1093
GIUSEPPE SORRENTINO Presidente Dott. VELLA Consigliere REGISTRO GENERALE ANGELO 1. Dott.
2. PASQUALE LA CAVA N. 3524/88
»
LO RI 3.
ANTONIO LA PENNA
+.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
-
sul ricorso proposto da 1 Proc. Gen. presso la Corte di Ap. 0057728
pello di Trieste
contro
AN NC nato
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE a Monfalcone il 24.8.1964%;B
Rilasciata copia studio al SIG, TITTAMADIA
12000 per diritti L.
-8 OTT 1996
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza emessa in data 10.12.1987 della Cor-
te di Appello di Trieste.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. La Cava
Mod 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Pubblico Ministero in percum del ituto Procuratore
Generale dr. Iannelli
de ha concluso pa l'annullamento senza rinvio della
sentenza.
Udit i difensor
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 6.2.1987 il
Tribunale di Gorizia dichiarava non doversi procede re nei confronti di CA NC per il reato 3
di cui all'articolo 697 cod. pen., così modificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 2 leg-
ge n. 895/67 (detenzione illegale di un proiettile cAlibro 9 Parabellum per arma da guerra), per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.
In data 10.12.1987 la Corte di Appello
di Trieste confermava detta sentenza appellata dal
Procuratore della Repubblica di Gorizia.
Ritengono i giudici di merito che la car-
tuccia calibro 9 Parabellum, normalmente prodotta dalla ditta CH per il mercato civile estero, non possa cosiderarsi munizione per arma da guerra essendo dette cartucce utilizzabili, indifferentemen-
te, sia per armi da guerra che per armi catalogate come armi comuni da sparo come ad esempio la pistola
TH modello 547 che, iscritte nel catalogo delle armi comuni da sparo, utilizza, giusta i prov-
vedimenti ministeriali n. 3316 e 3317, munizioni
"calibro 9 parabellum"
Avverso tele nec si ne Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Oenerale presso la
Corte di Appello di Trieste denunziando, con motivi
ritualmente depositati la nullità della sentenza per vizi di motivazione e per violazione dell'ulti mo comma dell'articolo 1 della legge 18.4.1075 n. - 4 -
110.
Assume il ricorrente P.G. che la cartuccia seque-:
strata è munizione per arma da guerra sia perché pre-
senta la pallottola di piombo blindata sia perché,
sul fondello del bossolo, v'è l'indicazione della data di fabbricazione (1978) che la ditta CH
appone soltanto sulle munizioni destinate alle For- ze armate sia, infine, perché le cartucce blindate sono destinate al caricamento delle pistole mitra-
gliatrici Beretta M 12 e Beretta 125. Il ricorso va accolto per quel che si di-
rà.
Per intendere la nozione di munizioni da guerra posta dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 110/75 occorre far riferimento, non esisten-
do alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro (blindatura del proiettile)
alle sole armi da guerra, al quarto comma dell'arti-
colo 2 per il quale "le munizioni a palla destinate
alle armi da sparo comuni non possono comunque esse-
're costituite con pallottole a nucleo perforante,
traccianti, incendiariee, a carica esplosiva, auto-
propellenti... "
Pertanto, allorché come nella fattispecie,
la munizione detenuta dall'imputato è utilizzabile indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate come armi comuni da sparo occorrerà:
avere la prova certa che l'imputato abbia detenuto proprio munizioni militari e non munizioni civili integrando il fatto ipotesi a sé stante di delitto
° di contravvenzione.
Tale prova non scaturisce dalla circostan- za come ritiene il requirente P.G. che il proietti- le detenuto si presenta blindato dato che la ditta
CH produce, per il mercato estero civile, car-
tucce calibro 9 a palla blindata (vedi fol. 14 integra-
zione perizia) e nei provvedimenti del Ministero
dell'INterno concernenti l'iscrizione della SM
WE nel catalogo delle armi comuni da sparo non
è stata posta alcuna esclusione circa l'utilizzazio-
ne del munizionamento blindato.
Il tipo di materiale con cui viene ricoper-
to il proiettile (rame anziché piombo) non può, poi essere ritenuto criterio valido per distinguere le une dalle altre dato che la maggiore potenza del proiettile blindato non costituisce criterio diffe-
renziale poiché, molto spesso, armi comuni da sparo usano calibri prettamente civili che sono smisurata-
mente più potenti di quelli usati dalle armi milita-
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ri. 6
Infine neppure la data di fabbricazione sul fondello del bossolo può costituire criterio di differenziazione in quanto la ditta CH impie-
ga "per destinazione civile" cartucce blindate, con
1'indicazione, come nella cartuccia sequestrata,
dell'anno di costruzione (vedi fol. 14 citato).
L'unico criterio valido per stabilire che trattasi di munizione da guerra la cui definizione
è posta nell'ultimo comma dell'articolo 1 citato
(Sono munizioni da guerra le cartucce.... ed i pro-
iettili destinati al caricamento delle armi da guerra) è l'integrazione, come già detto, di tale
definizione con quanto stabilito dal IV comma dell'
articolo 2 della stessa legge.
In tale caso, infatti, si avrà la prova certa (prova che può anche desumersi da qualsiasi altro atto processuale) che le munizioni detenute sono destinate all'armamento bellico avendo caratte-
ristiche vietate per il munizionamento civile.
Pertanto, nella fattispecie, i giudici del rinvio dovranno accertare se la munizione sequestra-
ta è munizione militare in quanto pallottola costitui-
ta con palla a nucleo perforante, tracciante, incen-
diaria, esplodente o autopropellente.
In tale ipotesi non potendo detto proietti- 7
le essere destinato alle armi comuni da sparo esso
è, considerate le particolari caratteristiche e la sua pseciale destinazione, proiettile per arma da
guerra; conseguentemente applicheranno l'ipotesi delittuosa.
Se invece la munizione sequestrata non ha quelle caratteristiche vietate dall'articolo 2
citato il giudice del rinvio non essendovi prova certa della destinazione del proiettile all'arma-
mento bellico data l'utilizzazione dello stesso an-
che all'armamento civile applicherà, per il princi-
pio del favor rei, l'ipotesi contravvenzionale.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visti gli articoli 537 549 n. 2
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste
per nuovo giudizio.
Roma, 27.5.1988
IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe SORRENTINO)
Sonentive DEPOSITATA IL CONSIGLIERE ESTENSORE IN CANCELLERIA
Pasquall he love (dr. Pasquale LA CAVA) 25 FEB 1989
IL CANCELLIERE
11 DIRETTORE DI SZZIONE-
(Carlo Navaleyr