Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
Il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'art. 1, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dall'art. 2, comma quarto, della stessa legge, in virtù del quale non possono essere considerate come munizionamento per armi comuni da sparo, tra l'altro, le munizioni "a palla", e ciò sia per l'univocità delle norme citate, sia perchè in tali cartucce è insita una evidente maggiore pericolosità
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2005, n. 41978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41978 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 973
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 20126/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI NN, n. il 10 luglio 1966;
contro la sentenza 26 novembre 2004 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentito il Procuratore Generale Dr. Santi Consolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza 14 ottobre 2002 il giudice dell'udienza preliminare di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato SI IO colpevole del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10 (per avere illegalmente detenuto, in Marcianise il 9 luglio 2001, tre cartucce "a palla" calibro 9 x 19, costituenti munizioni da guerra) e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di sei mesi di reclusione e 120 euro di multa con sospensione condizionale della pena e confisca di quanto in sequestro. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 26 novembre 2004. Ha proposto ricorso il SI deducendo che: a1) erroneamente i giudici di merito hanno qualificato munizioni da guerra le cartucce sequestrate, tecnicamente utilizzabili sia per armi comuni da sparo che per armi da guerra, in concreto detenute esclusivamente per il primo uso, come evidenziato dal possesso in capo ad esso imputato solo di una Colt 44 MA (arma comune); a2) in modo altrettanto erroneo è stata ritenuta in sentenza l'esistenza del necessario elemento soggettivo, essendo invece le munizioni rimaste in suo possesso solo per dimenticanza a seguito di mancata restituzione dopo esercitazioni nel poligono di tiro;
a3) viziata da mancanza e illogicità della motivazione è l'esclusione dell'ipotesi attenuata della lieve entità del fatto, fondata sulla affermazione generica e apodittica del numero e della qualità delle cartucce;
ai) priva di motivazione è la determinazione della pena effettuata in entità superiore al minimo.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo è quello indicato dal complesso delle disposizioni della L. 18 aprile 1975 n. 110, articolo 1, comma 3, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, L. 18 aprile 1975 n. 110, articolo 2, comma 4, in virtù del quale non possono essere considerate come munizionamento per armi comuni da sparo, tra l'altro, le munizioni "a palla" (così Cass., sez. 1^ 9 - 23 dicembre 1999, Genovese, riv. 216108): e ciò sia per l'univoco testo delle norme citate sia perché è insita in tali cartucce una evidente maggior pericolosità corrispondente, appunto, a quella delle armi da guerra (cfr. nello stesso senso, con riferimento a ipotesi affine, Cass., sez. 1^, 26 maggio - 22 ottobre 1998, Pandolfi, riv. 211604). Quanto al secondo motivo, è agevole osservare che la tesi del ricorrente, secondo cui le munizioni in questione sarebbero rimaste in suo possesso solo per dimenticanza e inconsapevolmente, è contrastata in sentenza con motivazione razionale e specifica (e, per questo non censurabile in Cassazione) fondata sulla circostanza che, per espressa ammissione del SI le cartucce furono trasportate, poco prima del sequestro, da Marcianise a Baia Murena ed è irragionevole ritenere che neppure in tale occasione il ricorrente si sia accorto della loro esistenza e delle loro caratteristiche. Infine anche il diniego dell'attenuante dell'ipotesi lieve e l'entità della pena non sono immotivati (o motivati in modo apodittico e apparente), poggiando su argomenti solidi e congrui come (quantomeno) la qualità delle munizioni (cioè, le condizioni di conservazione e la pericolosità delle stesse) e il carattere non irrilevante della condotta (a fronte di una pena irrogata in termini assai prossimi al minimo edittale assoluto).
Il ricorso deve, alla stregua di quanto precede, essere rigettato con seguito di spese.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005