Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
E 01 129 / 0 1 N O 6 I 8 Z 9 A 1 A I / 5 R 4 R . / REPUBBLICA IT T 6 S A N I 2 T - . G U R B E . E L POR LO ITALIAN R P B . . I L D L R A A K T D RTE SUPREMA DI CASSAZIONE E . Oggetto D B E I TRIBUTI A T S A T N I N CONTRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA 1 E E R S 3 CONSORTILI 1 E I _ A T . COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N A M - Presidente R.G.N. 12890/98 Dott. Enrico PAPA - Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 2364 Rel. Consigliere Dott. ON MERONE Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE COPOLE SUURE SENTENZA Richiesta dal Sig. per diritti L3000 sul ricorso proposto da: CS BON CENTRO BACINO SALINE PESCARA, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in FIRE 3000 CANCELLERIA ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio 1 0 dell'avvocato BENEDETTO GIUSEPPE, difeso dall'avvocato TENAGLIA DOMENICO, giusta procura a margine;
CB2 - ricorrente
contro
DE LEONARDIS ANTONIO;
- intimato pace di avversO 1 sentenze: n. 48/98 del Giudice di 88/96 dep. 2.10.1986; 2000 FRANCAVILLA AL MARE, depositata il 09/04/98, & n. 1854 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. ON MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato TENAGLIA, che si riporta al ricorso e insiste nell'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo. 1 1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il NS di Bonifica Centro-Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, successore a titolo universale del soppresso NS di Bonifica e Irrigazione "Val di Foro", in forza della L. R. Abruzzo 7 giugno 1996, n. 36, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
De IS ON, per la cassazione delle sentenze specificate in epigrafe, con le quali il giu- dice di pace di Francavilla a Mare a) ha dichiarato la propria competenza per materia e per valore concernente la controversia pro- mossa dal De IS contro il NS di bonifica ed irrigazione "Val di foro" (sentenza non definitiva dep. 2.10.1996); b) ha accolto la domanda della odierna inti- mata, dichiarando non dovuto il contributo richiestole dal NS (sentenza definitiva dep. 9.4.1998). 2 1.2. In fatto, De IS ON, nella qualità di proprietario di terreni ricadenti nel comprensorio del NS di Bonifica Val di Foro (ora NS di Bonifica Centro-Bacino, Saline, Pescara, Alento e Fo- ro), ha convenuto in giudizio il detto NS, di- nanzi al giudice di pace, per sentir dichiarare non dovuti i contributi consortili pretesi dall'ente. Il NS ha eccepito innanzitutto la incompe- tenza per materia e per valore del giudice adito. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda. Il giudice di pace si è pronunciato come sopra ri- ferito.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il NS deduce il difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, vizi di motivazione. Ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Nessuna attività processuale ha svolto l'intimato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il NS ricorrente, deduce che le sentenze impugnate devono essere cassate per difetto di competenza del giudice adito e per vio- lazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., degli artt 862 e 864 C.C., degli artt. 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni. Più specifica- mente, lamenta che erroneamente il giudice di merito ha 3 negato la natura tributaria dei contributi consortili e la conseguente competenza del tribunale a conoscere la controversia.
2.2. La censura appare fondata. Secondo la giuri- sprudenza di questa Corte i contributi dovuti ai con- rientrano nella categoria generale sorzi di bonifica di conseguenza, le relative controversie dei tributi e, (escluse dal novero di quelle devolute alla commissioni tributarie in forza dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992, n. 546) rientrano nella competenza per materia del Tribu- nale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. (SSUU 9493/1998; conf. 496/1999; 1093/2000; 1985/2000). La vicenda in esame non offre spunti o argomenti che pos- sano indurre a rimettere in discussione l'orientamento citato che il Collegio condivide.
2.3. Conseguentemente, le sentenze impugnate, in quanto rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere cassate con contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di Chieti a decidere la controversia sub iudice.
2.4. L'accoglimento della censura relativa alla competenza travolge entrambe le sentenze impugnate, con assorbimento di ogni altra doglianza.
2.5. Stimasi equo compensare le spese, atteso l'esito del precedente grado di giudizio. 4
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara as- sorbite le restanti censure. Cassa le sentenze impugna- te. Dichiara la competenza del Tribunale di Chieti. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr Antoni Merone) (dr. Enrico Papa) trico lega CORTE IL CANCELLIERE C1 P U A E R S M Arnaldo Casano Привов TO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
2.6 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 wold Cover Arnaldo Casano A I R 6 5 E 8 . A N 9 N 1 T O / I U 4 Z / B B 6 A I . 2 R R L . T L T R S . A I P . . G D B E A A L R I T E R D 1 A E I 3 D S 1 T N . E A E S N T I M N A E S E 5