Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10161 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, REPUBBLICA ITALIANA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-79 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ૩૦કું O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mad str /0301 6 1/ SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg Promo Presidente f.f. Dott. Vincenzo ⱭRBONE - R.G.N. 16230/01 ..22633Cron. Presidente di sezione Dott. Vittorio DUVA Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Ud. 27/02/03 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Dott. Francesco SABATINI Consigliere - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato ALBERIGO PANINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente 2003 - contro 201 -1- EL NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO VENTURINO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 107/01 del Tribunale di ASTI, depositata il 20/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito 1'Avvocato Domenico VICINI, per delega dell'avvocato Alberigo PANINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o., rimessione atti alla Sezione lavoro per l'ulteriore corso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Asti, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza depositata in cancelleria il 20 marzo 2001, ha confermato l'accertamento del locale Pretore circa il diritto del sig. CA EL di ottenere dall'INPDAP la liquidazione dell'indennità premio di servizio commisurata all'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze del Comune di Costigliole, ivi compreso quello non di ruolo, con riguardo al quale lo stesso Comune aveva provveduto al versamento dei necessari contributi assicurativi. Per la cassazione di questa sentenza l'INPDAP propone tre motivi di ricorso, cui resiste la parte privata con controricorso. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite in relazione alla denuncia di difetto di giurisdizione, contenuta nel primo motivo. Motivi della decisione Col testé indicato motivo di ricorso, l'INPDAP osserva che l'esame della domanda di integrazione dell'indennità premio di servizio postulava una preventiva indagine sul tipo di rapporto di servizio intercorso fra l'assicurato ed il Comune e sulla possibilità di qualificarlo come impiego pubblico, anche per il periodo in contestazione: il che comportava, ratione materiae, la soggezione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo assunto si palesa manifestamente infondato al lume del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'indennità premio di servizio dovuta ai pubblici dipendenti dall'EL (a cui è subentrato l'Inpdap) ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario (con la competenza del giudice del lavoro), fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal Est. Evangelista 3 giudice della causa previdenziale (v., da ultima e per tutte, Cass., sez. unite, 27 ottobre 2000, n. 1143). Non sarebbe, invece, pertinente il richiamo a quella giurisprudenza (Cass., sez. unite, 17 novembre 1999, n. 788 e 2 dicembre 1996, n. 10730) che ha assegnato al giudice del rapporto di impiego la cognizione di controversie su questioni la cui soluzione era comunque destinata ad influire sulla determinazione dell'indennità premio di servizio, trattandosi in quei casi di domande il cui petitum sostanziale era individuabile soltanto nel detto rapporto, nel senso che esse erano state proposte, non nei confronti dell'ente previdenziale, ma nei confronti dell'ente datore di lavoro e postulavano come oggetto del giudizio l'adempimento di una o più delle obbligazioni nascenti dal rapporto medesimo. Nel caso in esame, invece, oggetto del giudizio è l'accertamento del modo in cui si atteggiano obbligazioni proprie del rapporto previdenziale, trattandosi di stabilire se, ai fini dell'erogazione dell'indennità in questione, debba tenersi conto anche di un determinato periodo di lavoro e di contribuzione. Nulla, dunque, può escludere la natura previdenziale della controversia, sicché, rigettato il primo motivo di ricorso, deve la Corte statuire nel senso della sussistenza della giurisdizione ordinaria. Esaurita con tale declaratoria la competenza delle Sezioni unite, il ricorso va rimesso, giusta il disposto dell'art. 142 disp. att., cod. proc. civ., per l'esame delle residue questioni e per i provvedimenti sulle spese processuali, alla Sezione Lavoro, competente per materia, sensi dell'art. 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533 Est. Evangelista
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giuris dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Rimette gli atti alla Sezione lavoro per l'ulteriore corso del giudizio. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE приводы に 01 Gi Depositate Cancelleria 26 GIU. 2003 APR 01 multista 5 Est. Evangelista