Sentenza 28 novembre 2018
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all'interno della macchina stessa anziché utilizzare l'apposito palanchino di cui era stato dotato).
Commentari • 8
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2017, con cui V. Francesca era stata condannata alla pena di euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590, commi secondo e terzo, 583, comma primo, c.p., perché, in qualità di datore di lavoro della OMT s.r.l. per colpa generica e specifica causava a L. Luigi, operaio meccanico, una lesione personale grave consistente in amputazione netta a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito mano sinistra, dalla quale derivava un indebolimento permanente di un organo; in particolare, consentiva che il L., intento a …
Leggi di più… - 2. Omicidio colposo: il cantiere temporaneo o mobile è "luogo di lavoro" ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistichehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Omicidio colposo: Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 comma 2 c.p.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. Omicidio colposo: se vi sono più titolari della posizione di garanzia ciascuno è destinatario per intero dell'obbligo di tutela imposto dalla leggehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 5. Omicidio colposo: Se ci sono più titolari della posizione di garanzia l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ciascuno di lorohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria del 23 luglio 2018, ha disposto - per quanto di specifico interesse in questo giudizio - la riduzione della pena inflitta a F.F. nella misura di mesi sette di reclusione, invece confermando la condanna di B.P. alla pena di mesi dieci di reclusione e di C.F. a quella di mesi sette di reclusione. 1.1. I suddetti imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 2087 c.c. e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 36, art. 37, lett. a), art. 63, art. 64, comma 1, lett. a), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2018, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2018 |
Testo completo
05007-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2322/18 -Presidente - GIACOMO FUMU UP 28/11/2018 GABRIELLA CAPPELLO R.G.N. 32526/2018 VINCENZO PEZZELLA Relatore ALESSANDRO RANALDI DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI nel procedimento a carico di: US PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2018 del TRIBUNALE di ASTI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato ORSINI LUCA VINCENZO del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. SANDRI GIUSEPPE del foro di ASTI in difesa di US PA;
l'avvocato insiste per il rigetto del ricorso. г RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti ha assolto PA US dal reato ascritto di lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, con la formula: "perché il fatto non costituisce reato".
1.1. La vicenda attiene all'infortunio subito dal lavoratore RA AT, mentre questi era intento all'assemblaggio di due leve oscillanti di una macchina utensile (Curvatubi mod. 305 HV). Tali leve dovevano essere posizionate, allineate e centrate al fine di poter inserire il perno. Ad un certo punto la leva di sinistra si era incastrata e non scendeva nella corretta posizione. AT stava cercando di posizionarla tenendola con le due mani (quella destra all'interno del macchinario), quando improvvisamente la leva era scivolata nella sua posizione, urtando il dito medio della mano destra del AT, provocandogli le lesioni per cui si procede (amputazione dell'apice del 3° dito della mano destra). Secondo la contestazione l'imputato, quale datore di lavoro, avrebbe colposamente omesso di valutare adeguatamente il rischio presente nell'operazione assegnata al AT;
inoltre, non avrebbe provveduto alla formazione sui rischi riferiti alle mansioni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione, con particolare riferimento a situazioni anormali prevedibili derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro.
1.2. Il Tribunale, di contro, ha ritenuto che il lavoratore, nell'occorso, avesse tenuto un comportamento esorbitante rispetto alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, in violazione delle norme che impongono anche ai lavoratori di agire con diligenza, prudenza e perizia;
ha, conseguentemente, escluso la configurabilità di profili di colpa a carico del prevenuto, che non aveva potuto evitare un evento derivante da un comportamento imprevedibilmente colposo del lavoratore (mediante introduzione della mano destra all'interno della macchina, invece di utilizzare l'apposito palanchino per sbloccare la leva).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Deduce che non è condivisibile la conclusione cui è giunto il Tribunale, che non ha tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella materia degli infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore che rientri comunque nelle mansioni a lui assegnate non può mai essere considerata condotta abnorme, come tale imprevedibile e ingovernabile per il datore di lavoro. Nel caso di specie, il comportamento del AT non è connotato da 2 C esorbitanza o abnormità, giacché l'incidente si è verificato all'interno del processo produttivo e delle mansioni attribuite in via ordinaria al lavoratore. Da questo punto di vista, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 590 cod. pen., come integrato dalle norme di prevenzione degli infortuni, avendo escluso la responsabilità del datore di lavoro senza indagare/motivare sui profili di colpa comunque a lui addebitabili. Deduce, inoltre, che gli addebiti di colpa elevati al US non hanno trovato alcuna smentita in sede processuale.
3. Con memoria depositata il 22.11.2018 la difesa di PA US chiede motivatamente il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
1.1. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha fatto corretto uso delle norme di riferimento e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione al caso concreto sottoposto al suo esame.
1.2. In particolare, è stato correttamente richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016 - Santini e altro, Rv. 26607301; in motivazione la Corte di cassazione ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori).
1.3. Con particolare riguardo alla nozione di condotta "esorbitante" del lavoratore, non è affatto vero come paventato dal ricorrente che la stessa è esclusa tutte le volte che la condotta del lavoratore rientri comunque nelle mansioni a lui assegnate. Interpretata in termini così assoluti, non sarebbe mai possibile riscontrare una condotta abnorme da parte di un prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni. Occorre invece che il giudice, caso per caso, analizzi compiutamente le caratteristiche dell'attività lavorativa demandata al 3 C dipendente, accertando in concreto le modalità con cui la stessa si è esplicata, al fine di verificare se i compiti assegnati dal datore di lavoro siano stati rispettati, e se siano state osservate le prescrizioni di sicurezza correlate ai rischi connessi alla prestazione lavorativa oggetto di indagine. Sotto questo profilo, la giurisprudenza più accorta ha sottolineato che in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non rileva tanto che l'attività svolta rientri nell'ambito delle mansioni del lavoratore, quanto che essa sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri).
2. La sentenza impugnata, in linea con i suddetti principi, e facendo corretta applicazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, ha adeguatamente motivato in ordine all'assenza di qualsivoglia responsabilità del datore di lavoro nel caso concreto sottoposto al suo esame, avendo accertato non solo che il rischio di schiacciamento era comunque stato previsto, ma anche che il lavoratore era stato effettivamente dotato degli strumenti idonei ad effettuare le mansioni richieste in completa sicurezza;
invece il AT, nello scegliere di adottare l'opzione più comoda ma anche quella più incauta, aveva adottato un comportamento esorbitante dall'ambito delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e seguite dai propri colleghi, violando gli obblighi imposti dalla normativa prevenzionistica. In tal modo è stata motivatamente esclusa la colpa del US, essendo stato accertato in concreto che costui aveva fornito mezzi idonei alla prevenzione ed adempiuto alle obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, a fronte di una condotta esorbitante del lavoratore, tale da attivare un rischio eccentrico e non controllabile da parte del datore di lavoro. La sentenza impugnata, quindi, sfugge con evidenza alle censure di violazione di legge dedotte dal Procuratore ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 novembre 2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo/Fumu Alessandro Ranaldi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 FEB 2019 oggi,. IL FUNZIONARIO DIZIARIO Dott.ssa Irene Callendo