Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
03 0 13/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES Oggette SE Mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11385/98 FAVARADott. Ugo Presidente Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Cron. 6322 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 973 Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere Ud. 11/07/00 ConsigliereDott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. -SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3090 ilMINERVA MA ES, ele ttivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE presso CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PORCU LIRE 3000 SALVATORE, con studio in 21047 SARONNO VIA M. BOSSI,27, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente CG069181
contro
STUDIO SARONNO UNO SAS in persona di ZI TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL MAGGIA 26, presso lo studio dell'avvocato GIANNASIO MICHELE, difeso dall'avvocato LINO GIORGIO G, giusta delega in 2000 atti;
1368 controricorrente 1 avversO la sentenza n. 145/98 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, emessa il 9/1/98; depositata il 03/02/98; RG.200/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo di ricorso, accoglimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MI MA RE proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale il giudice di pace di Saronno le ingiungeva di pagare la somma di lire 1.800.000 all'agenzia i immobiliare Saronno uno S.p.a. a titolo di provvigione per l'attività di mediazione da tale agen- zia svolta ai fini della locazione di una villetta. Nella resistenza dell'agenzia il giudice di pace accoglieva l'opposizione, che, invece, il tribunale di Busto Arsizio rigettava su appello della stessa agen- zia con senter za resa il 9.1.1998. Secondo il tribunale, va qualificato mediazione e non mandato il rapporto interceduto tra le parti e, CO- sì qualificato il rapporto, va, peraltro, escluso che possa ricevere applicazione l'art. 1759 c.c. in rela- 2 zione alla mancata comunicazione dell'insolvibilità del proposto conduttore, essendovi al riguardo solo presun- zioni prive di valore probatorio. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso la MI, deducendo tre motivi;
ha resistito con controricorso la s.a.s. Studio Saronno uno;
le par- ti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1370, 1371, 1710, 1754 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché vizi di motivazione, lamenta che i giudici di appello * abbiano ritenuto che l'incarico affidato sia di natura esclusivamente mate- riale anziché negoziale ed abbiano corrispondentemente ravvisato un rapporto di mediazione;
sostiene che dalla lettera di incarico si evince l'esatto contrario (in essa leggendosi "vi autorizzo a compilare ed a fare sottoscrivere dagli eventuali interessati una proposta Bonusur di locazione"), sicché i detti findici avrebbero dovuto adottare diversa qualificazione del rapporto e, preci- samente, ritenere trattarsi di mandato;
deduce che non v'è coerenza tra decisione e realtà processuale: situa- zione, questa, che si configura come difetto di motiva- zione. 3 Il motivo è privo di fondamento. Per giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis sentenze 15.6.1988, n. 4082; 18.2.1998, n.1719, specie in motivazione) ricorre la figura del mandato quando l'attività svolta consiste nel compimento di atti giu- ridici;
e, cioè, un'attività negoziale, che fa del man- datario an cooperatore giuridico delle parti;
ricorre, invece, la figura della mediazione quando l'attività è costituita da un comportamento materiale diretto a met- tere in contatto due o più parti al fine della conclu- sione di un contratto: tale attività fa del mediatore un cooperatore soltanto materiale delle parti stesse. Peraltro, qualora all'intermediario sia conferito, ol- tre all'incarico di svolgere un'attività di mediazione, Bomant quello di compilare e fare sottoscrivere dagli eventua- 11 interessati una proposta di locazione, l'intero rapporto non si trasforma in mandato, essendo l'ulteriore attività compatibile con la mediazione. Con il secondo motivo la ricorrente, dopo aver de- nunciato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1370, 1371 C.C. e degli artt. 1710, 1754, 1755 C.C. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.). Violazione degli artt. 1325, 1418, secondo comma, C.C. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) Violazione e 1322falsa applicazione dell'art. C.C. 4 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.). Insufficien- te о solo apparente motivazione del punto ritenuto de- cisivo della controversia, prospettato dalle parti comunque rilevabile di ufficio, circa la natura del contratto stipulato fra le parti e le conseguenti ob- bligazioni", sostiene che i giudici di appello hanno errato nel qualificare mediazione il rapporto, ma, una volta optato per la mediazione, avrebbero dovuto negare il diritto alla provvigione, non essendo la medesima dovuta, ove la parte abbia deciso di non concludere il contratto intermediato;
solo qualificando diversamente il rapporto, sarebbe possibile svincolare la provvigio- ne dalla conclusione del contratto e riconoscere vali- dità alla clausola "10 d" (riflettente l'obbligo di одигал corrispondere la provvigione anche in caso di rifiuto di concludere il contratto), ma in tale caso bisogne- rebbe applicare la diversa normativa del mandato. Neppure questo motivo può ricevere accoglimento. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenze 22.5.1990, n. 4591; 27.4.1982, n.2631) che le parti, avvalendosi dei poteri derivanti dall'autonomia contrattuale, possono derogare alla regola posta dall'art. 1755 C.C., e stabilire che la provvigione è dovuta anche se la parte receda dalla conclusione dell'affare, ma in questo caso la mediazione è atipica. 5 Nel confermare tale orientamento si rileva che esso è in linea con la prevalente dottrina, la quale corret- tamente ritiene che la concreta figura di mediazione -atipica è disciplinata mediante applicazione analogi- cá dalle norme che regolano la mediazione ed even- tualmente anche da quelle relative ad altri rapporti tipici affini nei limiti della rispettiva compatibili- tà: Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando vio- lazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1176, 1710, 1759, 1366, 1461 C.C. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché travisamento del fatto e vizi di motiva- zione, censura i giudici di appello: 1) per non avere Rimaul ravvisato la responsabilità del mediatore nell'avere lo stesso proposto un conduttore che, come gli era ben no- to, "aveva scarse possibilità economiche per potere aspirare alla locazione della villetta, che gli sarebbe costata per solo canone lire 18.000.000 annue", essendo titolare di reddito annuo di lire 21.000.000; 2) per avere disapplicato il criterio della buona fede nell'interpretazione dell'espressione "solo se sarà ga- rantito un canone annuo di "; criterio che li avrebbe portati senz'altro a ritenere che il termine garanzia è sinonimo di affidabilità e serietà; 3) per non avere ritenuto che il mediatore fosse soggetto agli 6 ed obblighi di diligenza di informazione previsti dall'art. 1759 c.c.; 4) per non avere considerato che in difetto di "garanzia di ottenere il regolare paga- mento del canone pattuito" il rifiuto di accettare la proposta di locazione era legittimo e la provvigione non poteva essere pretesa;
5) per non avere applicato la disciplina dettata per il contratto di mandato o di opera (applicabile sia che si qualifichi il rapporto come mandato sia che lo si qualifichi come mediazione atipica) e per non avere ritenuto violati gli obblighi da essa derivanti, accogliendo la domanda riconvenzio- nale di risarcimento danni. Pure questo motivo è privo di fondamento. Punto nodale è quello che concerne Bomant l'interpretazione dell'espressione "solo se sarà garan- tito un canone annuo di " Ribadito che secondo pacifico orientamento giuri- sprudenziale la scelta, da parte del giudice del meri- to, del mezzo di interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità qualora risulti rispettato il prin- cipio del gradualismo (ex plurimis Cass. 26.6.1996, n. 5893) e considerato che in tale sede non può, perciò, trovare ingresso la censura di non avere applicato al- cuno dei criteri ermeneutici sussidiari, si rileva che la censura in tale senso proposta è inammissibile. 7 Per effetto della ritenuta inammissibilità rimane travolta la censura riflettente la responsabilità del mediatore per avere proposto conduttore inidoneo;
cen- sura strettamente agganciata a quella attinta dal ri- lievo di inammissibilità. In ordine alla censura riguardante la responsabili- tà residua va rilevato che infondatamente la ricorrente sostiene che, trattandosi di mediazione atipica prossi- ma al mandato o al contratto di opera la responsabili- tà va rapportata alla disciplina di tali tipi contrat- tuali, in quanto, come già detto, alla mediazione ati- pica si applicano analogicamente le norme che regolano la mediazione tipica ed eventualmente anche quelle di altri rapporti tipici affini, se compatibili. Bouvant In base all'art. 1759 c.c. il mediatore è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note relati- ve alla valutazione e alla sicurezza del contratto in- termediato che possono influire sulla sua conclusione o che possono riflettersi sulla sua validità o efficacia. Per comune interpretazione l'obbligo attiene alle circostanze che siano note al mediatore senza che possa ipotizzarsi un dovere dello stesso di assumere partico- lari informazioni o di controllare la veridicità delle informazioni che trasmette. La violazione dell'obbligo determina il sorgere di 8 responsabilità per danni a carico del mediatore sia nel caso che l'affare sia stato concluso che nel caso con- trario (Cass. 27.4.1973, n. 1160); tale violazione può essere, inoltre, fatta valere dalla parte per sottrarsi al pagamento della provvigione (Cass. 27.5.1993, n. 5938). Nella specie, i giudici di appello hanno ritenuto che non è stata fornita la prova che l'agenzia immobi- liare Saronno uno fosse a conoscenza dell'insolvibilità del conduttore e ha così compiuto un accertamento di fatto, contro il quale a nulla vale dedurre, così come 310000 fa la ricorrente, che l'insolvibilità era desumibile dalla dichiarazione dei redditi del conduttore medesi- mo;
dichiarazione che la stessa ricorrente riconosce esserle stata comunicata. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
ricorrono giu- sti motivi per compensare le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione 1'11.7.2000. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma? 13.06.18 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Iscritto a ruolo , Ug. favara Art. n. Вчино Onvante ма CANCELLIERE C1 ttista Giovanni Gian Depositata in Cancelleria 2 MAR 2001 Giovanni Gambattista BUN