Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
In tema di richiesta di rimessione del debito, l'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 2005, n.115, non prevede un onere di allegazione esclusivo a carico dell'interessato, essendo attribuito all'Autorità giudiziaria il potere di compiere tutte le acquisizioni istruttorie ritenute necessarie; ne consegue che non è inammissibile l'istanza del condannato non corredata da sufficiente documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 5970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5970 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/11/2014
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3249
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 42827/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH SC N. IL 06/01/1953;
avverso l'ordinanza n. 8133/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA, del 24/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Reggio Umilia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto adottato de plano il 24 9 settembre 2013 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia dichiarava inammissibile l'istanza di remissione del debito avanzata da NE SC, osservando che non risultavano indicati ne' gli estremi del titolo di condanna ne' il numero dell'articolo di credito corrispondente e, inoltre, che non era stata allegata alcuna documentazione utile per potere procedere.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente NE, il quale denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto all'istanza era stata allegata la documentazione posta a fondamento della stessa. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell'art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto de plano e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità senza previa instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, 4 dicembre 200; Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277; Cass., Sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 5642). Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2. 2. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 prevede che la domanda volta ad ottenere la remissione del debito debba essere presentata (tra gli altri) dall'interessato, "corredata da idonea documentazione".
Tale espressione non significa che l'onere esclusivo di allegazione grava sull'interessato; ove interpretata in tal modo, infatti, la formula legislativa assumerebbe la valenza di una condizione di ammissibilità della domanda, pur in assenza di qualsiasi previsione espressa in tal senso desumibile dal testo normativo. Ove la legge ha voluto configurare un requisito della richiesta come condizione di ammissibilità della stessa lo specifica, come si desume dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 1, in tema di affidamento terapeutico o dall'art. 677 c.p.p., comma 2-bis in tema di richiesta di misure alternative alla detenzione.
Nè, d'altra parte, il D.P.R. n. 11 del 2002, art. 6 può essere letto in maniera sistematica, prescindendo dal contesto procedurale regolato dall'art. 678 c.p.p. che mutua il relativo modello dall'art. 666 c.p.p.. Il comma 5 di quest'ultima disposizione attribuisce espressamente all'Autorità giudiziaria procedente il potere (tra l'altro) di richiedere tutte le informazioni e i documenti di cui abbia bisogno ai fini della decisione (Sez. 1 n. 4050 del 16 novembre 1990; Sez. 1, n. 12389 del 02/03/2007).
3.Erroneamente, quindi, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha, con procedura de plano dichiarato inammissibile l'istanza di remissione del debito avanzata da NE SC senza che ne sussistessero i presupposti in rito.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015