Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 2
In tema di responsabilità dell'appaltatore, le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica.
È affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice di appello - in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - abbia esteso il suo esame a parti della decisione di primo grado non censurate dall'appellante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST TO PO PA (GIÀ IG PO PA GIÀ IG PA GIÀ FINANZIARIA IG PA GIÀ SOGEA PA) in persona del Presidente del Consiglio di Amm. Conte ST FL PO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati DE FERRARI STEFANO, DE FERRARI PROSPERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILIMAR SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO (GIÀ IG EP E CO PA, GIÀ MILIMAR PA), in persona del legale rappresentante liquidatore rag, IG Giuseppe, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.SIACCI 2, presso lo studio dell'avvocato DE MARTINI CORRADO, che lo difende unitamente all'avvocato GALLETTO TOMASO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 946/95 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 13/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato DE MARTINO Corrado difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo e quarto motivo con il rigetto del secondo e terzo.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 25/3/1982 la società IA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo cui il quale era stato intimato ad essa società di pagare alla s.p.a. IG la somma di L. 37.687.021 a titolo di residuo del prezzo pattuito "per forniture eseguite e non pagate". L'opponente, deducendo che l'opera commissionata alla IG era stata ultimata in ritardo e che in sede di collaudo erano stati accertati vizi e difetti dell'opera. faceva valere la garanzia prevista dall'articolo 1667 c.c. ed opponeva in compensazione il proprio diritto di credito derivante dalla riduzione del prezzo di appalto e dal risarcimento del danno. La s.p.a. IA chiedeva quindi: la revoca del decreto ingiuntivo;
l'accertamento dei propri diritti;
la determinazione e la liquidazione dell'ammontare della riduzione e del risarcimento del lamentato danno, con compensazione dei rispettivi crediti previa riduzione di quello della IG nei limiti di quanto ad essa spettante.
La società IG chiedeva il rigetto dell'opposizione. Nel corso del giudizio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della ingiunta.
L'adito tribunale di La Spezia, con sentenza 27/4/1988, liquidava in 97.310.000 il credito della IA conseguente alla riduzione del prezzo di appalto ed al risarcimento del danno. In particolare il giudice di primo grado riteneva che non era possibile nè procedere alla compensazione tra i due contrapposti crediti (atteso che quello fatto valere dalla IG con il decreto ingiuntivo era stato estinto con i pagamenti effettuati in corso di causa), ne' condannare la società opposta al risarcimento del danno o alla restituzione degli importi pagati e non dovuti esulando tale richiesta dal petitum.
Avverso la detta sentenza la IG proponeva appello al quale resisteva la IA che impugnava in via incidentale la decisione del tribunale.
La corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 15/17/1995, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava il decreto ingiuntivo opposto e riduceva a L. 76.545.000 l'importo che l'IG era condannata a pagare alla IA. Osservava la corte di merito: che l'articolo 1667 c.c. accorda al committente la garanzia per vizi e difformità dell'opera in generale, sicché era arbitrario limitare, come sostenuto dall'appellante principale, la garanzia stessa ai vizi di lieve entità; che era pertanto irrilevante l'inserimento o meno dei vizi accertati dal c.t.u. nella nozione di gravi difetti di cui all'articolo 1669 c.c.; che, contrariamente a quanto dedotto dalla IG, la IA non aveva limitato la domanda alla liquidazione delle somme non eccedenti quelle richieste con il decreto ingiuntivo ed aveva anzi chiesto di "determinare e liquidare l'ammontare del risarcimento e della riduzione" e di operare la compensazione dei rispettivi crediti;
che, pur se l'opponente non aveva formalmente chiesto la condanna dell'opposta al pagamento della differenza risultante in favore di essa IA una volta operata la compensazione, era implicita la proposizione di tale domanda in quella, formulata senza alcun limite, di liquidazione della riduzione del prezzo di appalto e del danno risarcibile;
che il tribunale. da un lato, aveva contraddittoriamente revocato il decreto ingiuntivo senza condannare (o comunque dichiarare tenuta) la IA a corrispondere il prezzo di appalto e, per altro verso, aveva condannato l'IG a pagare l'importo determinato a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno senza detrarre il saldo di detto prezzo ancora dovuto dalla committente e senza considerare che, con la revoca del decreto ingiuntivo e con la reiezione della domanda di compensazione, era venuto meno il titolo in base al quale il credito della IG era stato pagato;
che era eccessiva la somma determinata dal giudice di primo grado in favore della committente in quanto l'attribuzione a quest'ultima dell'importo pari alla perdita di valore dell'opera eseguita era interamente satisfattiva non essendo giustificata l'aggiunta dell'ulteriore importo (L 18.08 5.000) in forma percentuale del costo della costruzione;
che l'entità del deprezzamento del bene finito era giustificata dalla gravità dei vizi e delle difformità imputabili all'appaltatrice; che era logico l'apprezzamento del minor valore dell'opera con riferimento all'immobile considerato globalmente (ivi comprese le pertinenze); che alla IA non poteva riconoscersi la somma attribuita dal tribunale a titolo di riduzione del prezzo di appalto e determinata tenendo conto del costo della costruzione;
che alla società appaltante spettavano solo le somme di L. 76.245.000 (pari al minor valore dell'immobile) e di L.
3.000.000 per l'acquisto di materiali, previa detrazione di L.
2.700.000 per la riduzione del prezzo operata dalla stessa appaltatrice;
che nel giudizio di appello le parti non avevano chiesto la compensazione, negata dal tribunale, dei rispettivi crediti per cui andava confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannata l'IG a pagare alla IA l'importo di L. 76.545.000 oltre interessi e rivalutazione.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta dalla s.p.a. CO ST LO (già s.p.a. IG e già s.p.a. Sogea) con ricorso affidato a quattro motivi. La s.r.l. AR (già s.p.a. AR e già s.p.a. IA) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso - con il quale la società
CO ST LO denuncia violazione degli articoli 112, 643, 645, 90, 1633 e 167 c.p.c. nonché degli articoli 324, 333, 343 e 345 c.p.c. anche in relazione agli articoli 1241 e seguenti e 1363 c.c. - risulta articolato sulle seguenti due censure: a) la corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado (condannando l'IG al pagamento di somme che il tribunale si era limitato a determinare e liquidare) pur se sul punto riformato (concernente l'interpretazione della domanda della IA) non era stato proposto gravame;
b) la corte di merito non ha pronunciato sulla censura mossa alla sentenza di primo grado con la quale l'IG si era lamentata per aver il tribunale deciso "extra petita" - in quanto la società opponente, con la propria domanda e con la chiesta compensazione, si era limitata a contrastare il diritto di credito fatto valere dalla IG in via monitoria - estendendo illegittimamente le conclusioni della IA (pur dando atto, nella narrativa della decisione impugnata, che l'opponente aveva domandato soltanto la riduzione del credito della IG nei limiti della chiesta compensazione) ed omettendo di valutare, in violazione delle norme ermeneutiche e di quelle sulla compensazione, l'ultima parte delle dette conclusioni, statuendo altresì che "implicitamente" era stata proposta una domanda ancora più estesa. La denuncia del vizio di ultrapetizione, di cui alla prima delle dette censure, è senz'altro fondata.
Nella sentenza di primo grado - la cui lettura è consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - risulta espressamente rilevata (come peraltro riportato nella parte narrativa della stessa decisione impugnata) l'impossibilità di "adottare una pronuncia di condanna della convenuta al risarcimento del danno o alla restituzione degli importi pagati e non dovuti, giacché una siffatta pronuncia esula dal petitum", con conseguente limitazione del "thema decidendum" "all'accertamento della pretesa risarcitoria fatta valere dalla società opponente in conseguenza dei lamentati difetti nella esecuzione dell'opera". Tale punto della decisione di primo grado non ha formato oggetto delle censure mosse dalle parti con i motivi di appello per cui la corte di merito non poteva, di ufficio, modificare il capo della sentenza impugnata con il quale era stato solo determinato e liquidato il credito della società committente nei confronti della IG ed era stata esclusa la possibilità di pronunciare la condanna di quest'ultima al pagamento del relativo importo.
È ben noto che, con riguardo ad una sentenza di primo grado che si articoli in una pluralità di statuizioni autonome, l'atto di gravame il quale contenga censure solo contro alcune di dette statuizioni, non consente al giudice di appello di prendere in esame le altre. Il "thema decidendum" nel giudizio di secondo grado è infatti delimitato dai motivi di impugnazione la cui specifica indicazione è richiesta, ex articolo 342 c.p.c., per l'individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. È pertanto affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice di appello in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. - abbia (come nella specie) esteso il suo esame a parti della decisione di primo grado non censurate dall'appellante.
È invece infondata la seconda delle censure in cui si articola il motivo in esame.
Il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla CO ST LO è del tutto insussistente. La corte di appello - al contrario di quanto sostenuto in ricorso - ha puntualmente esaminato e deciso il terzo motivo dell'appello proposto dalla IG con il quale quest'ultima aveva dedotto che le somme liquidabili a qualsiasi titolo non potevano eccedere le somme richieste in decreto ingiuntivo stante la espressa limitazione contenuta - in tal senso - nello stesso atto di opposizione coerentemente con la volontà manifestata di trattenere soltanto tale somma sul dovuto corrispondendo invece all"appaltatore ogni maggiore importo". Il detto motivo di gravame - così come prospettato senza alcun riferimento espresso e specifico all'articolo 112 c.p.c. - è stato rigettato dalla corte di merito dopo un attento esame delle domande avanzate dalla IA con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. All'esito di detto esame il giudice di secondo grado è giunto alla conclusione - con ragionamento ineccepibile e con argomenti adeguati e congrui - che la richiesta di "determinare e liquidare l'ammontare del risarcimento e delle riduzione" e di operare quindi la compensazione dei rispettivi crediti era stata "formulata senza alcun preventivo limite in ordine alla liquidazione della riduzione del corrispettivo dell'appalto e del danno risarcibile".
In proposito occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non proposta da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c.- e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso - che è quello in esame - poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (sentenze 20/3/1999 n. 2574; 19/10/1998 n. 10337; 14/1/1998 n. 272). In particolare questa Corte ha avuto modo di chiarire che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi. Il giudice non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ne' il divieto di sostituire l'azione proposta con altra diversa, quando renda la propria pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base a norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle medesime. È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel "thema decidendum" quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento (sentenze 20/5/1997 n. 4461; 16/1/1997 n. 381; 18/4/1996 n. 3670; 14/3/1996 n. 2142). Nella specie il giudice di appello ha applicato in modo corretto i detti principi più volte affermati in giurisprudenza ed ha coerentemente rigettato il motivo di gravame con il quale la IG aveva sostanzialmente lamentato l'errore commesso dal tribunale nell'interpretare il contenuto e l'ampiezza delle domande proposte dalla società IA con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
La corte di merito ha dato conto del suo convincimento, con ampia e coerente motivazione, considerando e valutando le tesi difensive sviluppate dalla società IA - al fine dell'esatta individuazione delle istanze dalla stessa proposte - e ritenendo logicamente ma chiaramente implicita la richiesta volta ad ottenere una pronuncia sull'esistenza e sull'intero ammontare del diritto di credito vantato nei confronti della società appaltatrice sorto in seguito ed in virtù dei difetti e dei vizi dell'opera commissionata. Il giudice di secondo grado ha solo commesso l'errore (sopra rilevato) di ritenere compresa nelle richieste della IA la domanda di condanna della IG al pagamento delle somme rivendicate mentre avrebbe dovuto limitare - come deciso dal tribunale con statuizione non impugnata, dalle parti - la pronuncia al solo accertamento (con connessa liquidazione e senza alcun limite) del diritto di credito vantato dalla citata società.
Deve infine rilevarsi che la ricorrente ha fatto solo un generico riferimento ai canoni interpretativi che sarebbero stati violati dalla corte distrettuale il che sta a significare che con la censura in esame è stato essenzialmente investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 c.p.c., 1667, 1668, 1669, 1223 e 1225 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi dedotti o rilevabili di ufficio. Sostiene la CO ST LO che la corte di appello ha perpetuato l'errore commesso dal tribunale - e che aveva formato oggetto specifico del gravame della IG - nell'aver confuso due diverse azioni. attribuendo alla IA somme per motivi inquadrabili non nella proposta azione ex articoli 1667 e 1668 c.c., ma in quella, non esperita, di cui all'articolo 1669 c.c.: le due azioni sono distinte nei presupposti, nelle condizioni e nella disciplina. L'applicazione dell'articolo 1668 c.c. è stata doppiamente erronea: perché è stata disposta in relazione ad una fattispecie rientrante nella disciplina dettata dall'articolo 1669 c.c. (per l'accertata esistenza di gravi difetti dell'opera commissionata tali da comportare il rischio di dissemblaggio delle strutture dell'edificio) e perché il danno è stato liquidato in misura superiore e comunque indipendente rispetto al prezzo appalto ed alla spesa occorrente per eliminare i vizi:
tutto ciò malgrado il rigetto della domanda della IA di riduzione del prezzo che era stata invece accolta dal tribunale. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, a norma del primo comma dell'articolo 1668 c.c., nell'ipotesi di inadempimento dell'appaltatore che si concretizzi in vizi o in difformità dell'opera, il committente può chiedere che gli unì e le altre siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo - in aggiunta o in alternativa al primo o al secondo dei predetti rimedi e senza identificarsi con questi ultimi - il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore medesimo (sentenze 10/1/1996 n. 169;
1/3/1995 n. 2346; 4110/1994 n. 8043). La riduzione del prezzo può essere determinata raffrontando il valore ed il rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita (sentenza citata 4/10/1994 n. 8043). Le responsabilità dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera appaltata, specificamente regolata dall'articolo 1668 c.c. senza escludere l'applicazione dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale, deve estendersi anche alla mancanza di qualità (essenziali o pattuite) non essendo ipotizzabile una diversità di disciplina tra le predette ipotesi che in egual modo concretano forme di inadempimento contrattuale dell'appaltatore: la disciplina speciale in tema di inadempimento del contratto di appalto integra e non esclude i principi generali in tema di inadempimento contrattuale (sentenza 25/7/1992 n. 9001). Per quanto riguarda poi la differenza tra le disposizioni contenute nell'articolo 1669 c.c. e quelle di cui all'articolo 1667 c.c., è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che le prime tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre si ha azione di garanzia per vizi e difformità a norma dell'articolo 1667 c.c. quando la costruzione non corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto ovvero è stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica (sentenze 27/ 12/1995 n. 1 3) 106;
21/4/1994 n. 3794; 18/8/1993 n. 8750).
Nella specie la corte di merito ha correttamente applicato i suddetti principi giurisprudenziali confermando la sentenza del tribunale di accoglimento di una domanda ex primo comma dell'articolo 1668 c.c. espressamente avanzata in giudizio dalla committente società IA con specifico riferimento ai denunciati (e accertati) difetti e vizi dell'opera commissionata ed eseguita in violazione del contratto di appalto e non a regola d'arte. La corte di appello ha riconosciuto la sussistenza dei lamentati difetti e vizi rientranti, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella previsione di cui agli articoli 1667 e 1668 c.c. dopo aver esattamente segnalato che - come chiarito da questa Corte nelle sentenze sopra citate e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con la censura in esame - la garanzia di cui alle citate norme non è limitata ai vizi di lieve entità e comunque non gravi. Il giudice di secondo grado ha quindi determinato il credito della società committente in L. 76.545.000 (così ridotto l'importo di L. 97.330.000 liquidato dal tribunale) attraverso un articolato ed ineccepibile iter logico.
In particolare la corte territoriale - posta in evidenza la particolarità della situazione venutasi a creare nelle more del giudizio di primo grado in seguito all'avvenuto pagamento del credito fatto valere dalla società appaltatrice (IG) per effetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - ha prima precisato che "il diritto della IA che le sia corrisposto il risarcimento (inteso in senso lato) per vizi e difformità postula che la IA medesima abbia corrisposto o corrisponda a seguito di pronunzia giudiziale il corrispettivo dovuto, ovvero - il che è lo stesso - che si tenga conto delle rispettive partite di dare ed avere" e, poi, ha coerentemente affermato sia che il committente, nell'ipotesi di difformità o vizi dell'opera commissionata, può chiedere a norma dell'articolo 1668 c.c. che il prezzo dell'appalto sia diminuito salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore, sia che il prezzo dell'appalto, nella suddetta ipotesi, "deve essere ridotto in misura tale da adeguarlo al valore dell'opera di fatto eseguita".
La corte di merito ha quindi correttamente ritenuto
"integralmente satisfattiva" l'attribuzione alla committente dell'importo corrispondente alla perdita di valore dell'immobile in questione in ragione degli accertati vizi e difformità dopo aver preso atto che: a) con l'avvenuto pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo da confermare e non revocare come erroneamente disposto dal tribunale alla appaltatrice IG era stato corrisposto il richiesto saldo del prezzo di appalto;
b) dalle parti non era stato chiesto, nel giudizio di secondo grado, di procedere alla compensazione - già negata dal tribunale - dei rispettivi crediti dei quali quello della IG era già stato interamente pagato.
È pertanto evidente l'infondatezza della tesi della ricorrente secondo cui la corte di appello avrebbe liquidato il danno in misura superiore ed indipendente rispetto al prezzo di appalto e malgrado il rigetto della domanda di riduzione del prezzo accolta invece dal tribunale. Con la sentenza di appello non è stata rigettata, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di riduzione del prezzo accolta dal tribunale: la corte genovese ha solo proceduto a determinare il credito della società committente (per il diminuito valore dell'opera appaltata) in un ammontare da attribuire integralmente a detta società (la quale non aveva chiesto l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera a spese della appaltatrice) atteso l'avvenuto pagamento in corso di causa (con la conseguente estinzione rilevata dal tribunale) del contrapposto credito della committente per il saldo del prezzo di appalto e tenuto conto delle rispettive partite di dare ed avere. È appena il caso di rilevare poi che il riferimento al deprezzamento dell'opera assume nella specie una mera funzione parametrica per determinare la somma spettante alla società appaltante per i lamentati ed accertati vizi e difetti dell'opera commissionata: peraltro la somma riconosciuta alla committente per la perdita di valore dell'opera eseguita è inferiore (e non superiore come sostenuto dalla ricorrente) al prezzo di appalto.
Con il terzo motivo - denunciando violazione degli articoli 1667, 1668, 1223, 1225, 1362 e 2727 e seguenti c.c., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione - la società ricorrente deduce che la corte di appello ha liquidato il quantum in misura superiore al prezzo di appalto (malgrado la negazione del diritto alla riduzione di detto prezzo) ed ha attribuito all'immobile "un minor valore pari al 6,5% dell'intero valore attuale" interpretando erroneamente la relazione del c.t.u. con la quale era stata esclusa l'esistenza di lesioni significative ed era stata prospettata la sola mera "possibilità" di futuri inconvenienti statici. Con il quarto motivo EN denuncia: omessa pronuncia su un capo di domanda con ulteriore violazione dell'articolo 112 c.p.c.;
violazione delle norme che disciplinano il nesso causale tra fatto o atto illegittimo ed entità e liquidazione del danno (articoli 41 e seguenti c.p. e 1223 c.c.); omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo. La CO ST LO sostiene che la corte territoriale non ha tenuto conto della censura mossa dalla IG con l'atto di appello e concernente l'errore commesso dal tribunale nello stimare il valore del manufatto includendovi anche l'ampia superficie scoperta non influenzata dai difetti del fabbricato, così violando il principio secondo cui il danno risarcibile è solo quello che sia conseguenza diretta ed irrimediata del fatto illecito. Sul punto la società IG aveva anche formulato un'istanza di supplemento di perizia non esaminata dalla corte di appello la quale avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione in relazione alla mancata ammissione del chiesto messo istruttorio. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse ed interdipendenti e risolvendosi tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alla relazione del c.t.u.) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie concernenti le relazioni del c.t.u. e del consulente di parte, ha coerentemente affermato che "l'immobile di cui è causa, in ragione degli accertati vizi e difformità, ha un valore commerciale inferiore del 6,5% a quello che avrebbe se l'opera eseguita in appalto fosse stata eseguita secondo progetto e a regola d'arte". Il giudice di secondo grado ha quindi ritenuto - da un lato - "integralmente satisfattiva" l'attribuzione alla committente dell'importo corrispondente a tale perdita e - da altro lato - non giustificato aggiungere l'ulteriore importo determinato dal c.t.u. quale "svalutazione dell'immobile per il prezzo contrattuale" non essendo possibile valutare il danno subito da un immobile per la sua non corretta esecuzione in forma di percentuale del costo della costruzione, ma soltanto come deprezzamento del bene finito. La corte territoriale - dopo aver posto in evidenza la congruità dell'entità del deprezzamento dell'immobile, come determinata dal c.t.u., in considerazione della gravità dei vizi e delle difformità imputabile alla società appaltatrice ha poi ritenuto logico "che il minor valore dell'opera sia stato apprezzato con riferimento a quello dell'immobile considerato globalmente (ivi comprese le pertinenze)" posto che oggetto dell'appalto era proprio la costruzione di tale immobile. Sui detti punti la corte distrettuale ha pertanto giudicato corretti i ragionamenti tecnici del consulente di ufficio, non inficiati dalle immotivate e non convincenti critiche al riguardo mosse dalla società committente.
La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
In particolare, quanto alla dedotta errata interpretazione del contenuto della relazione del c.t.u. ed alle contestazioni mosse in sede di merito ad alcuni punti delle risultanze della consulenza tecnica, è appena il caso di osservare che - come risulta chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata - la corte di appello, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito dal c.t.u. e la coerenza delle conclusioni riportate nella relazione peritale, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle critiche sul punto mosse dall'appellante società IG. In proposito, secondo il principio costantemente affermato in giurisprudenza, il giudice del merito non è tenuto ad esamì nare pedissequamente tutte le argomentazioni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo sufficiente che egli dimostri che ne abbia valutato la consistenza anche se non le ha conclusivamente condivise. Nella specie la corte territoriale, riffiamandosi alla relazione peritale del c.t.u., ha implicitamente e chiaramente inteso disattendere le diverse tesi della società appellante.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Le censure mosse dalla ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità con riferimento all'asserita erroneità in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare le risultanze peritali. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate.
Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u. - che sarebbe stata acriticamente fatta propria dalla corte genovese pur essendo stata oggetto di rilievi ed osservazioni - e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il ragionamento seguito dal consulente di ufficio in ordine agli elementi di fatto cui la ricorrente fa riferimento con le censure in esame. Le dette omissioni non consentono ne' di valutare - in base esclusivamente ad alcune isolate parti - il senso complessivo delle relazioni del consulente di ufficio, ne' di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Deve inoltre rilevarsi - con riferimento alla tesi della ricorrente relativa alla dedotta indispensabilità del chiesto rinnovo - che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (così come il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità (tra le tante, sentenze 19/8/1998 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Peraltro la motivazione del diniego della rinnovazione della c.t.u. può essere anche implicita - come appunto nella specie - dalla risposta alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni del c.t.u. e del primo giudice (sentenza 19/5/1999 n. 4852). Del tutto infondate sono infine le critiche, sollevate dalla ricorrente con le censure in esame, relative: a) alla violazione dell'articolo 112 c.p.c. per non aver la corte di merito tenuto conto della doglianza, mossa con i motivi di appello, concernente l'inclusione del valore della superficie scoperta nella determinazione del valore del separato ed autonomo manufatto oggetto del contratto di appalto;
b) al risarcimento di un danno non verificatosi in conseguenza immediata e diretta del fatto illecito;
c) alla liquidazione del quantum in misura superiore al prezzo di appalto.
Al riguardo è sufficiente rispettivamente osservare che: a) come sopra segnalato, il motivo di gravame circa il valore dell'opera appaltata (con inclusione delle aree esterne all'immobile in questione) è stato espressamente esaminato a ritenuto infondato dalla corte di appello;
b) l'ammontare della somma attribuita alla società committente è stato determinato dal giudice di secondo grado tenendo conto del deprezzamento del valore dell'immobile conseguente alla "gravità dei vizi e delle difformità imputabili all'appaltatrice" con chiaro riferimento, quindi, al collegamento causale tra il riconosciuto diritto di credito e fatto illecito connesso a responsabilità contrattuale;
c) come già evidenziato il quantum liquidato dalla corte genovese (L. 76.545.000) è inferiore (e non superiore) all'importo del prezzo di appalto (indicato nell'impugnata sentenza in L. 180.850.000).
In definitiva, va accolto, per quanto di ragione e nei limiti sopra precisati, solo il primo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va pertanto cassata, senza rinvio, in relazione al motivo accolto nella parte in cui pronuncia la condanna della s.p.a. IG al pagamento in favore della s.r.l. IA della somma di lire 76.545.000 - oltre interessi e rivalutazione monetaria come disposto nella sentenza impugnata - dovendo la detta pronuncia essere limitata all'accertamento ed alla liquidazione del credito riconosciuto alla IA nella misura determinata dal giudice di secondo grado.
Sussistono giusti motivi, in considerazione dell'esito finale e complessivo della lite, che inducono a compensare tra le parti la metà delle spese dell'intero giudizio ed a porre a carico della società ricorrente la residua metà liquidata nella misura precisata in dispositivo in relazione alle varie fasi processuali. Va tenuto fermo il governo - come disposto nella sentenza impugnata - delle spese relative alle c.t.u. espletate in primo ed in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiara compensata tra le parti la metà delle spese dell'intero giudizio e pone a carico della società ricorrente la residua metà di tali spese e, ferma restando la liquidazione delle stesse nella misura fissata nella sentenza impugnata in relazione ai giudizi di primo e di secondo grado, liquida la detta quota delle spese del giudizio di cassazione in complessive lire 204.500, oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001