Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 3002
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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In tema di responsabilità dell'appaltatore, le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica.

È affetta da vizio di ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice di appello - in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - abbia esteso il suo esame a parti della decisione di primo grado non censurate dall'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 3002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3002
    Data del deposito : 1 marzo 2001

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