Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1999, n. 10580
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476, primo comma, dello stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1999, n. 10580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10580
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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