Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 476, primo comma, dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/1999, n. 10580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10580 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 11/6/1999
1. Dott. ALFONSO MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO PROVIDENTI " N. 1285
3. " LUCIO TOTH " rel. REGISTRO GENERALE
4. " SANDRO HI " N. 35033/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Ancona nel proc.
contro
AR IL, nato a [...] l'[...], ivi res.te, dom.to c/o difensore d'uff. Avv. Alessandro Ferri, Corso Stamira n. 24, Ancona;
imputato come in narrativa;
avverso la sentenza del Pretore di Ancona del 7.11.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Toth;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio FRASSO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo e
motivi della decisione
EM TZ veniva citato a giudizio davanti al Pretore di Ancona per rispondere dei reati di ricettazione di un'autovettura Volkwagen, di guida della stessa autovettura munita di targa contraffatta (contravvenzione ex art. 100, 12^ c. C.d.S. 1992) e di formazione di carta di circolazione bulgara falsa ai sensi degli artt. 476, 1^ comma e 482 C.P. (fatti accertati in Ancona, il 15 luglio 1993).
Il Pretore, con sentenza del 7.11.1997, dichiarava non doversi procedere per il reato contravvenzionale perché estinto per prescrizione e, riqualificato il terzo reato nell'ipotesi di cui agli artt. 477 e 482 C.P., dichiarava il TZ responsabile dei due delitti e, ritenuto più grave quello ex art. 648 C.P., lo condannava, riconosciuta la continuazione, alla pena di sette mesi di reclusione e lire 1.700.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche.
Avverso detta sentenza il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona ha proposto ricorso diretto per cassazione denunciando la violazione di legge, in quanto - alla luce della giurisprudenza di questa Corte - la falsificazione di una carta di circolazione integra il reato di falso in atto pubblico con artt. 476 e 482 C.P. e non di falso in certificazione amministrativa.
Il motivo di ricorso è fondato.
Secondo l'invocata giurisprudenza, anche di questa Sezione, la carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione di un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che, nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento, si configura il reato previsto dall'art. 482 C.P. in relazione all'art. 476, 1^ c., dello stesso codice (ved. Fra tutte Sez. Un. sent. del 10.12.1981, udienza del 10.10.1981). Da quanto premesso discende l'annullamento della sentenza impugnata, poiché da tale errata qualificazione di uno dei fatti - reato attribuiti al TZ discende una serie di conseguenze significative nella determinazione del quadro sanzionatorio. Il rinvio va disposto alla Corte d'Appello di Ancona, competente per territorio.
P.Q.M.
La Corte
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1999