Sentenza 26 novembre 2010
Massime • 1
Il Procuratore Generale è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione qualora non gli sia stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2010, n. 42940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42940 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 26/11/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1853
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 12918/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'Appello di Roma contro l'ordinanza di archiviazione 15 aprile 2009 del Tribunale di Rieti. Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Roma ricorre contro l'ordinanza in epigrafe, deducendo di non aver ricevuto avviso dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 3. 2. Il ricorso è fondato.
L'avviso al P.G. dell'udienza camerale disposta a seguito di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione serve a rendere possibile la valutazione se esercitare il potere di avocazione delle indagini, secondo quanto fatto palese dall'art. 412 c.p.p., comma 2 .
3. Questo essendo il senso dell'avviso, non può negarsi che il P.G. sia una delle "persone interessate", indicate dall'art. 127 c.p.p., comma 1, a conoscere quando si debba procedere in camera di consiglio e quindi a riceverne il relativo avviso. Sicché, tale la posizione del P.G., egli, in caso di omissione dell'avviso, può ricorre in Cassazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 6, configurando tale omissione una delle nullità previste dall'art. 127 c.p.p., comma 5, che al comma 1 fa riferimento. Pertanto in conformità a quanto già deciso da Cass. 6^, 29 maggio 2002, rv. 222627 l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010