Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA DE BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-672), N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDIORE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZ04352 Oggetto Gindice Pace volazione art Composta dagli Ill.mi Sigg.ri 102 ofc Dott. Angelo GRIBCO Presidente N. 23122/0 Cron. 9355 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere - - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep. Consigliere RORDORF Dott. Renato Ud. 26/11/02 Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato DELL'ORO 3. presso l'Avvocato CHIARA in ROMA PIAZZA rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE RICCI CIPRIANI, MARCO CARLETTI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
EL BE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 1992/00 del Giudice di pace di 2161 BARI, depositata il 26/06/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Cipriani che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data ET EL conveniva avanti al 28.5.1999 giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 1.195.200 a ti olo al contributo a seguito delle avversità atmosferiche che avovano comportato, nell'anno 1987, un'ingente perdita di prodotti agricoli coltivati sui propri terreni siti in agro di Ditonto. Sosteneva che tale contributo era regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/35 ed integrata dallo Leggi della Regione Puglia .19/79 e E.38/82, con cui erano stati previsti interventi in favore delle aziende agricole colpite da avversità atmosferiche dichiarate d' carattere cccezionale con decreto del dell'Agricoltura e che tal fine, Ministro avosse presentato regolare domanda a_ nonostante Comune di Bitonto, quale ente delegato "ex lege" a ricevere, isticire iquicare l'indennità е gli fosse stato riconosciuto U contributo d Ꮮ 1.196.200, ia Regione, cui era stata incltrata dalla Provincia [celib. G.P. n.135% del 7.6.1989) Ш richiesta ai finanziamento, non aveva provveduto. 3 Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva progindizia unerlo 'iracuisa_bilità della domanda por violazione dell'art. 12 C.P.C., il proprio difetto di ogittimazione passiva ed il difetto di giurisdizione dell'A.
0.0.. Ne1 merito scatoneva 1'infondatezza della domanca in assenza del decretc del Ministero dell'Agricolture dichiarativo dolla eccezionalità coll'avversità atmosferica in rolazione al terreno di proprietà dei L'attore od in presonza del lervenuta L.R. г.20/89 Ta quale all'art. 6 comma 2 aveva previsto ia sospensione degli interventi di cui alla citats 1.R. n.19/79. Con sc enza del 2-26.6.2000 1 gitcice di paco accoglieva ia domanda, condannando la Regione Eugl a a pagamento a favore dell'atlet della richiesta 80 ma ai # 1.192.200 cltro agli interessi dalla domanda entro i limiti di £ 2.000.000. Riconosceva in p imo luego la legit imazione Passiva della Regione, escludendo quella del Comune e dcl a Frovincia, avendo ta i enti eaplicato, come previsto per legge, mera attività amministrativa istruttoria delegata alla Regione oui compete esclusivamente 1 funzione di accertamento in virti dell'art. 70 de! D.P.R. 616/77, con facoltà di controllo e di sostituzione 4 h C . a r u s n o c i d i v i t o m e l g r o d u n e P c u d e e n o e n o d i z i g e R a l a s s a c o p e r a z s n r e t n e s p r o p o n e o c i r e o l s a r t e v v A . ) 0 0 0 . 0 0 5 . 2 £ n i o t a s s i t o t u b i r t n o c l e d e t i m i l e a d r o l e n o i z u c o r p a l l п e о d % 5 п 3 l a e r a o i r e f r n i u s i m p e r d i t e n ( i p r o r e s t r i t t i v i v e d e v a e q u i s i t i p i ù r , 1 ė 8 / 0 9 5 n n . L e g g i 3 6 4 / 7 0 o n a t e d a l l d i s c i p l i , o t a t S o l l e d o t n e v r e t n i ' l e c e v n i e v o d d a l , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 i e d n i o o m i s t s r a m o p m i l u b i r t n o c i ' o d r e l v e l e й е e l a n o i g e a r i à t e s i r r a e i d d i l g o o s d r n o f i t l a a d , a d r o p r o d u z i o a L ! e l n e e r d 3 0 % o i r c f n i n o n a r u s i T n i e t i o d r r e e p s s o t i b u s e v a e h c o r o l o c e r p c o n ન c e s o n t r i b u t i : s i c o n e d e ! 9 7 / 9 1 L . R . p e r a t o r i a g r i c o . i , p r e v e d e n d o ( a r t . 6 d e l l a c i l a c a o r a e m p o n o t e l o v e r o v a u a ' f p i ù 9 ? i s c i p l i n a d k a v e v a a i l g u P e n o i g e R a l n t r o d o t t o i i u c n o c 3 6 / 8 2 ā . R . L a l l a d a t a r . . T g . e R t n i 9 7 / 9 1 . n c a s o i n e s a m e o v a v a u a n t o r q a p p l e l , e l a i n i c a z n r i i o n e e t s i n i m a z n a c n a z a n a m v e l e l i a e c r e t o d d e ! d i r r i o s t e n e n d o n e i m e r i t o l a i u r i s d i z i o n e d e l l ' A . G . O . , s g p o i i f c t t o a v d d i o t e i d p n e e t c t c a e s ' i D l i c o n o s c i u t i e f f e t t i r e t r o a t t i v i . r s s e r e e . R s u c c e s s i v o l e s s e r o . a n . 1 0 / 8 9 p L o n c o m m a c . t a l r l e d a 2 ' o s p e n s i o n e d i s p o s t a l s e h c ì s e r t l a l l a e l e g a t o . s c l u d e v a a e l n d E e ' l l a Con genter:za n.1109 /02 le Sezioni Unite di questa Corte rigettavano i primo Molivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudicc ordinario e rimettendo le parti a questa Sezione in ordine agli altri due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Risclta dalle Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedotta Galla Regione Con primo motivo di ricorso, vanno esaminati i restarli motivi a seguito del rinvic operato a questa sezione. Con 1 secondo motivo di ricorso La Regione Puglia denuncia violazione de l'art. 102 C.P.C., giudice li pace, nonostantelamentando che l'attore avease chiesto in suborcine di dichiarare ia Regione Puglia Tenuta ad accreditare al Comune di Bitonto 'importo occorrente al pagamento del contributo e malgrado quindi detso Comune fosse stalo coinvolto nel qiudizio qualo litiscorsorte necessario, поп abbia acco to la richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare cho la domarda aveva per oggetto l'accertamento di una situazione giuridica comune a più soggetti یم che nessuna rilevar za può assumere la circostanza chi che la partecipazione al giudizio del Comune Sia 6 necessaria solo сол riferimento alla domarda subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve ITessere espresso non già "ex post in base all'esilo de a lite ma "ex ante. La consura è certamente antissibile sotto il profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur riguardando 11 Sentenza do' giudice di pace pronunciata secondo equità in una controversia di valore non superorc a lire due miliori, prospelta ung questione processuale che rientra fra que e che possono essere falte valere avanti alla Corte ci Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/99). Ta stessa del pari ammissibile sotto dedotto profilo delia violazione dell'art. 1 02 C.P.C. in quanto, pur trattandosi di questione nuova dato cha in primo grado ΠΩΠ era stat.a richiesta l'integrazione del contraddictorio sul presuppos500 delja presenza di Jn litisconsorzio necessario ma era stala eccepita dalla Regione solo a carenza della propria legittimazione passiva con 'indicazione di quella del Comune e della Provincia, non v'è dubbic che una tale mancata integrazione, qualora ricorressero gli estremi del li isconneralo necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ch 7 a quindi per la prima volta anche in Cassazione, sia pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedente fase. Deve escludersi però in radice che nel caso in esamo ne sussistano le condiziori, richiedendosi а tal fine, a l do Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotia in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di Diù soggetti (Cass. 11150/98) e nor configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata con l'atto introduttive, l'adempimento di na петтепо qualora si indichi in via obbligazione, subordinata, Quale eventuale destinatario dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, un altro sogge_Lo che dovrebbe provvedere poi ¿ riversare la somma all'avente diritto. Una tale prospettazione, che Fa riferimento sostanzialmente ad B modalità di pagamento attraverso la partecipazione di חנ: nor idonea a qualificare talo zerzo come litisconsorte noccssario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale considerare tale JE come sempliceeventualità mandatario, egli non potrebbe ritenersi M directamente e personalmente obbligato. Con 1 terzo motivo La ricorrente donuncia nullità della sentenza e/o motivazione apparerle, SOS Cuenco che 1 a Corte d'Appello Bar con serten za n. 543 del 6.7.2001 ha stalujto che legintino contraddittore è l'ente cu lo per logge alic concessione e non à la кegione Puglia e che 1 giudice di pace è giunto a conclusioni opposte senza indicarne le ragioni, nonostante la Provincia od il Comune fossero tenuti per egge al pagamento. Anche tale censura o infondata. primo luogo C330 va che Dosauna rilevanza può ass.merc i . meso richiamo ad una precedente sentenza della Corte d'Appello di Bari escludendo la legittimazione passiva de la che, Puglia, sarcbbc giunta J conclusioni Regic oppeste a quello qui À pervenuto il giudice di pace, بيات s' considori che nessur accenno S ato cho sarebbero stateEatto alle argomentazioni svoite in quella sede. Nor rispondente al contenuto della sentenza impugnala poi ia specifica dedizione relativa alla mancanza di motivazione nella parte in cui il giudice di paco ta affermatc _ a Legit imazione da a Regione ed na escluso invece quella della " nonostante tali due entiProvincia e del Comune, fossero tenuti al pagamento. Risulta infatti che 1 giudice di pace ha affrontato espressamente, con richiami normativi di Conte nazionale e regionale, i problema della legittimazione passiva, rilevando che la delega conferita alla Provincia ed al Comune ha finalità eggerzialmente istruttorie che la Regione Conserva la facoltà di inserirsi in ogni fase del procedimento, rimanendo unico ed effettivo titolare del potere di concessione del contribulo. A fronte di tali considerazioni la Regione non ha dodotto alcune specifica argomentazione di Carattere giuridico, iimilandosi ad affermare che tenu i per legge al pagamento sono la Provincia ed 1 Comune, trascurandc ogni valutazione un'eventuale diversa natura della delega rispetto a quella prospettata con la sentenza impugnata e non cousenLondo in tal modo il richiesto controllo di legittimità. Nu_La deve essere disposto in ordine alle sposo, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
TA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigotto il ricorso. 24 10 RG 23. 3122/01 Roma, 26.11.2002 11 Consigliere est.erggest. idente RicesisteМдо Кільно больно Fres Arc Grives TIL CANOSU ERE Dome CORTE SUPER A KTE DAT ATRAZIONE E BOLLO ART 46 39 1.3 1-1991, N.374 that 25 MAR. 2013 C TNS GIUDICE DI PACE)