Articolo 102 del Codice della navigazione
Articolo 101Articolo 103
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21 aprile 1942
Art. 102.
(Regolamenti locali).

Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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