CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2025, n. 24134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24134 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VITO DI NICOLA - Presidente - Sent. n. sez. 894/2025 NT DI TA UP - 27/05/2025 EMANUELA AI - Relatore - R.G.N. 40405/2024 AL AN NN IA ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: DO EL nato a [...] il [...] LL AN DR nato a [...] il [...] IA NN nato a [...] il [...] PO AU nato a [...] il [...] LL GI nato a [...] il [...] PA OM nato a [...] il [...] IL NN nato a [...] il [...] Di ST NC nato a [...] il [...] FI FR AO nato a [...] il [...] RM MA nato a [...] il [...] MA TA SA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati che devono ritenersi estinti per prescrizione, individuazione che rimette alla Corte di cassazione. Chiede l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24134 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 27/05/2025 2 udito L’avvocato Sinatra Flavio Giacomo Salvo, in difesa di LL GI, si associa alla richiesta del proc. Gen per quanto riguarda l'eventuale prescrizione e conclude chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione;
in subordine chiede l'annullamento con rinvio. L'avvocato Lo Giudice Orazio, in difesa di IA NN, conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e in via subordinata l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato Catania Gianna Ignazia, in difesa di IA NN, FI FR AO, RM MA, si riporta ai motivi di ricorso e con riferimento al tempo decorso chiede che venga dichiarata la prescrizione dei reati attribuiti agli assistiti. L'avvocato Villardita FR, in difesa di PO AU e MA TA SA, si riporta. Per quanto riguarda la posizione di LL AN DR si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento e sulla richiesta di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. L'avvocato Marletta Giuseppe, in difesa di PA OM e IL NN, riportandosi ai motivi di ricorso, chiede l'annullamento della sentenza. L'avvocato Vincenzino Maddalena, in difesa di DO EL, si riporta evidenziando errore di fatto, errore di diritto e violazione di legge per difetto di motivazione. Si riporta integralmente alle contestazioni formulate in ricorso e chiede non doversi procedere nei confronti di DO per tutti i reati ascritti. L'avvocato Melfi Vito, in difesa di Di ST NC, si riporta ai motivi e si associa alla richiesta di annullamento senza rinvio del proc. Gen. 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 4 aprile 2024 e depositata l’1°luglio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone, in data 2 marzo 2018 (anzi 7 marzo 2018 come da ordinanza di correzione di errore materiale disposta da Questa Corte), accoglieva gli appelli proposti dai seguenti imputati, nei termini innanzi descritti nei confronti di: FR AO FI, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 6, 12, 25, 26, 30, 34, 35, 37, 46, 47, 50, 70, 74, 75, 83, 86, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 109, 113, 114, 118, 122, 123, 125, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990, dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perché estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto promotore, organizzatore e dirigente dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 38, 101, 121, 148, 150, 151, 152, 155, 158, 162, 3 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattordici e mesi tre di reclusione;
AN DR LL, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 7, 12, 15, 17, 18, 23, 32, 33, 48, 86 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perché estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 150, 179, 181 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei, mesi nove e giorni cinque di reclusione;
EL DO, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 50, 51, 53, 54, 55 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perché estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 121, 164, 166, 168 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei e mesi dieci di reclusione;
OM PA, confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 142, 149, 157 dell’imputazione e rideterminava, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, la pena in anni sei, mesi nove e giorni quindici di reclusione;
NN IL, confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 137, 146, 149 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei, mesi nove e giorni quindici di reclusione;
GI LL, previa riqualificazione del reato allo stesso ascritto al capo 107 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi 4 procedere in ordine a tale reato perché estinto per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 158 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
AU PO, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 107 e 110 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati, nonché in ordine a quello di cui al capo 111, perché estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 158 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
NN IA, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 21 e 30 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati, perché estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei e mesi dieci e giorni venti di reclusione;
NC Di ST, assolveva dal reato di cui al capo 1 dell’imputazione per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 121 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
MA RM, assolveva dal reato di cui al capo 1 dell’imputazione per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 162 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
5 TA SA MA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 148 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
2. La Corte di Appello riconosceva l’esistenza di un sodalizio criminale finalizzato allo svolgimento di attività di narcotraffico facente capo, tra gli altri, a FR AO FI. Questi assumeva il ruolo di organizzatore e direttore delle attività svolte e poteva contare e fare riferimento sulla stabile collaborazione di diversi soggetti che ricoprivano ruoli, talvolta intercambiabili, di corrieri, intermediari e venditori al dettaglio. La vicenda giudiziaria originava dalle indagini svolte dalla Stazione dei Carabinieri di Caltagirone a partire dall’anno 1998 all’agosto 1999 a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia. Venivano dunque avviate attività di osservazione, pedinamento e controllo del territorio nonché operazioni di intercettazione telefonica che consentivano di individuare i vari soggetti coinvolti e dimostravano l’estensione e la pervasività delle attività di commercializzazione svolte attraverso approvvigionamenti effettuati da fornitori operanti nelle provincie di Roma, Milano e Napoli, da cui la contestazione dei singoli reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 come rispettivamente contestati a ciascuno dei ricorrenti nei rispettivi capi di imputazione. 3. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza. L’Avv. Gianna Catania nell’interesse di FR AO FI e MA RM ha presentato separati ricorsi, che posso essere trattati congiuntamente, poiché del tutto sovrapponibili, quanto ai primi due motivi. Il terzo motivo rigurada la sola posizione di MA RM. 3.1 Con il primo comune motivo, si deduce violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt., 142, 178 523 e 525 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. I ricorrenti lamentano la mancata declaratoria di nullità del verbale di udienza e del 7 marzo 2018, ai sensi dell’art. 142 cod. proc. pen., dell’ordinanza pronunciata in pari data nonché di tutti gli atti successivi fino alla sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 142, 178, 523 cod. proc. pen. e per violazione del diritto di difesa. Evidenzia, la difesa, che il verbale del 7 marzo 2018, redatto in forma riassuntiva, a differenza di quello redatto in forma stenotipica, non contiene la motivazione dell’ordinanza con cui il tribunale, dopo aver chiuso il dibattimento ed essersi ritirato in camera di consiglio per la delibera della sentenza, ha disposto l’acquisizione dei 6 decreti di proroga delle intercettazioni. Lamenta inoltre che, in nessuno dei suddetti verbali, si evince chi fosse presente in aula all’uscita del collegio dalla camera di consiglio. 3.2 Con il secondo comune motivo si eccepisce, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione. In particolare, si contesta la mancata declaratoria di illegittimità, inammissibilità e inutilizzabilità nel processo delle intercettazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità. Dunque, si evidenzia la mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni nel presente procedimento posto che questi sono stati disposti in altro e diverso procedimento. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, nel rigettare l’eccezione della difesa afferente la mancanza dei decreti autorizzativi e l’impossibilità di utilizzarli in procedimenti diversi, ha reso una motivazione che non consente di apprezzare il percorso logico giuridico che ha seguito nel disattendere le censure. 3.3 Con il terzo motivo, proposto nel solo interesse di MA RM, si eccepisce, in relazione all’articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 162, la mancanza di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato la responsabilità penale dell’imputato unicamente sulla base di un’intercettazione telefonica, omettendo di valutarne complessivamente il contenuto. 4. I separati ricorsi presentati dall’avv. Giuseppe Marletta nell’interesse di NN IL e OM PA sono affidati a due comuni motivi. 4.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, si contestano gli elementi indiziari utilizzati dalla Corte di Appello per desumere la partecipazione, in qualità di intermediari di fornitura, al sodalizio criminale e si sostiene che la scarna ricostruzione fattuale della corte territoriale non sarebbe idonea a dimostrare i requisiti necessari ai fini della sussistenza del reato associativo. Invero, la presunta partecipazione degli stessi all’associazione finalizzata al narcotraffico circoscritta ad un periodo di soli tre mesi che va dal marzo all’aprile dell’anno 1999, l’assenza di prova delle transazioni, delle modalità di cessione di trasporto e di consegna delle sostanze stupefacenti nonché l’assenza di risconti circa la qualità e la quantità delle stesse, non vi sarebbero elementi idonei ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 74 del d.p.r. 309 del 1990. 4.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1 dell’imputazione nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 6 dell’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, la Corte di Appello avrebbe errato nell’accogliere la giurisprudenza secondo cui perché possa aversi l’ipotesi di lieve entità è necessario che tutte le singole condotte 7 siano riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 73 comma 5 del d.p.r. 309 del 90. Invero, sostiene la difesa dei ricorrenti, che ricorrerebbero tutti i presupposti che la giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico di lieve entità, quali la rudimentalità dell’organizzazione, le cessioni di sostanze stupefacenti limitate nel tempo, l’assenza di una notevole disponibilità economica. 5. Il ricorso presentato dall’Avv. MA Ali nell’interesse di AU PO è affidato ad un unico motivo con cui si eccepisce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. ed all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 158 dell’imputazione. Nello specifico, si lamenta l’assoluta mancanza di prova certa in merito alla fattispecie contestata all’imputato. In particolare, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di riscontri obiettivi, sarebbe inidoneo a provare la sussistenza di una transazione di sostanza stupefacente nonché la qualità della sostanza stessa. 6. Il ricorso presentato dall’Avv. Maddalena Vincenzino nell’interesse di NC Di ST è affidato a quattro motivi. 6.1 Con il primo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 121 di imputazione. In particolare, essendo stato il reato de quo accertato nel 1999 è necessario applicare la disciplina antecedente alla legge 251/2005 (Legge Cirelli). Nel caso di specie, il reato doveva considerarsi prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello, in virtù del precedente testo dell’articolo 157 cod. pen. che fissava in anni 15 il tempo necessario a prescrivere i delitti per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni. 6.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che prevede l’applicabilità dell’ipotesi di lieve anche in presenza di un'attività di spaccio inserita in un'attività criminale organizzata o professionale, purchè si tratti di piccolo spaccio. Si sottolinea come nel caso in esame, a fronte di un unico episodio accertato, ricorrano le condizioni per l’applicabilità dell’ipotesi in parola. 6.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla motivazione carente e/o contradditoria sulla ritenuta responsabilità nonché sul contenuto delle intercettazioni. La Corte d'appello avrebbe acriticamente confermato la motivazione resa dal Tribunale, senza confrontarsi con i motivi di appello. 6.4 Con il quarto motivo si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, avanzata dal P.G. e dal difensore, tra i fatti di cui si tratta e fatti 8 giudicati con sentenze divenute irrevocabili dalla I e dalla III sezione della Corte di Appello di Catania. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse possibile verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vincolo di cui all’articolo 81 cod. pen., per incompletezza degli atti prodotti. Invero, evidenza il ricorrente che ha assolto l’onere di depositare le due sentenze per le quali viene richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione. 7. Il ricorso presentato dall’Avv. Alessandro Vecchio nell’interesse di MA SA TA è affidato a due motivi. 7.1 Con il primo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 148 di imputazione. In particolare, essendo stato il reato de quo accertato nel 1999 e non essendo ancora stata dichiarata l’apertura del dibattimento alla data di entrata in vigore della n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005) è necessario applicare la disciplina antecedente alla legge 251/2005 (Legge Cirelli). Nel caso di specie, il reato era prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello. 7.2 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta identificazione dell’imputato come un partecipante all’organizzazione dedita al narcotraffico ed alla sua responsabilità. Nello specifico, la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla ritenuta certa riconducibilità dell’utenza telefonica, oggetto di intercettazioni, all’odierno ricorrente. 8. Il ricorso presentato dall’Avv. Flavio Sinatra nell’interesse di GI LL è affidato a due motivi. 8.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge processuale nonchè vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 158 dell’imputazione. In particolare, si lamenta l’omessa di motivazione in merito alla fattispecie contestata all’imputato e si deduce l’assoluta mancanza di prove circa la sussistenza dell’ipotesi di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 8.2 Con il secondo motivo il ricorrente chiede, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 158 dell’imputazione nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 9. Il ricorso proposto dall’Avv. Orazio F. Lo Giudice nell’interesse di NN IA è affidato a cinque motivi. 9.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge penale e processuale in relazione all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990 nonché vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta l’assoluta mancanza di prova in merito alla sussistenza di un sodalizio criminale ed alla sua personale partecipazione allo stesso. Il 9 giudice avrebbe errato nel ritenere sussistenti i requisiti strutturali necessari ai fini della sussistenza del reato associativo, poiché ha basato il proprio convincimento su elementi indiziari inidonei. 9.2 Con il secondo motivo si eccepisce, con riferimento al capo 1 (art. 74 del d.p.r. 309 del 1990) di imputazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al reato associativo. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere provata la condotta di partecipazione al reato associativo, nonostante la carenza del compendio probatorio, e non avrebbe riqualificato la condotta del IA in quella di concorso nelle singole fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.p.r. 309 del 1990. 9.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6 d.P.R. 309 del 1990. In particolare, le emergenze processuali sulle quali la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sono inidonee a fondare l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità giacchè si tratta di intercettazioni dalle quali non si evince la quantità e la qualità delle sostanze. 9.4 Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché vizio di motivazione. La corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che prevede, in materia di “droga parlata” l’applicabilità dell’ipotesi di lieve entità e stabilisce che sia onere dell’accusa dimostrare gli elementi da cui desumere la maggior gravità del fatto. Si sottolinea come nel caso in esame la motivazione della corte di appello, mancate sotto il profilo della maggior gravità, è altresì illogica e/o contraddittoria laddove non riconosce l’irrilevanza penale del consumo e dell’acquisto di gruppo. 9.5 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati ascritti all’imputato ai capi 1), 38), 40), 171), 173), 175), 177), 179) dell’imputazione. In particolare, per tutte le fattispecie contestate all’odierno ricorrente le date di consumazione sono da collocarsi entro l’anno 1999, inclusa l’ipotesi di cui all’articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 (capo 1 dell’imputazione) per la quale si considera cessata la permanenza ad agosto dell’anno 1999. Nel caso di specie, essendo stati i reati accertati nel 1999, si ritiene pacifico il decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge più favorevole. 10. Il ricorso proposto dall’Avv. FR Villardita nell’interesse di AN LL è affidato a tre motivi. 10.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per mancanza di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell’odierno ricorrente. La Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli specifici 10 motivi di appello avanzati dal ricorrente e si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza neppure svolgere quel minimo di argomentazione a sostegno della propria decisione. 10.2 Con il secondo motivo si eccepisce, in relazione al capo 1) dell’imputazione, la contraddittorietà nonché l’illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione dell’odierno ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare difetterebbe, nella motivazione resa dalla Corte di Appello, l’individuazione in concreto degli elementi specifici idonei ad integrare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla fattispecie nonché a dimostrare la responsabilità, a titolo di partecipazione, del ricorrente all’associazione criminale. 10.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 150), 179) e 181) dell’imputazione. In particolare, si lamenta l’omessa motivazione della Corte di Appello in merito alla sussistenza ipotesi di reato contestate all’odierno ricorrente e se deduce l’assoluta mancanza di prove. 11. Il ricorso proposto dall’Avv. Maddalena Vincenzino nell’interesse di EL DO è affidato a due motivi. 11.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, il ricorrente lamenta la mancanza di prova circa la sussistenza di un sodalizio criminale, alla luce di compendio probatorio lacunoso. In particolare, il solo contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di riscontri probatori, sarebbe inidoneo a far desumere con certezza la sussistenza del requisito oggettivo (contributo stabile al sodalizio) e soggettivo (consapevolezza e volontà di partecipare) richiesti dall’articolo 74 del d.p.r. 309 del 1990. 11.2 La seconda censura affidata al medesimo motivo di ricorso è volta ad evidenziare una violazione della legge penale in relazione all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Invero, il ricorrente contesta la mancata declaratoria di illegittimità, inammissibilità e inutilizzabilità nel processo delle intercettazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità stante la mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, del decreto autorizzativo delle intercettazioni nel presente procedimento. 11.3 Con il secondo e ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 121, 164, 166, 168 dell’imputazione ed alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti a lui addebitati ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché vizio di motivazione. La corte territoriale, nel caso in esame, non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed avrebbe reso una motivazione illogica e/o contraddittoria laddove non abbia riconosciuto l’irrilevanza penale del consumo e dell’acquisto per uso personale. 11 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente ai reati estinti per prescrizione sulla base della norma più favorevole individuata nelle disposizioni antecedenti alla legge n. 251 del 2005 e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 1. Va dapprima scrutinato il motivo con il quale i ricorrenti Di ST NC, MA SA TA e IA NN eccepiscono la prescrizione dei reati per i quali hanno rispettivamente riportato condanna, in applicazione, secondo la prospettazione difensiva, delle disposizioni normative più favorevoli ante modifica ad opera della legge n. 251 del 2005 c.d. legge Cirielli. La censura postula l’individuazione della disciplina della prescrizione da applicare al caso in esame tenuto conto che i reati sono tutti commessi negli anni 1998-1999 e che il reato associativo ha contestazione chiusa all’agosto 1999 e che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 2 marzo 2018 (anzi il 7 marzo 2008). 1.1 Si osserva che, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., deve essere operata in concreto, caso per caso e reato per reato, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo (Sez. 3, n. 23904 del 13/03/2014, Mariotti, Rv. 259377 - 01); in particolare, laddove la successione di leggi penali abbia ad oggetto l'istituto della prescrizione, deve aversi riguardo non al solo tempo necessario a prescrivere, ma all'intera disciplina, così da verificare, nel caso concreto, quale sia quella più favorevole, ossia quella dalla cui applicazione discendono conseguenze più vantaggiose per l'imputato, fermo restando che alla singola fattispecie andrà applicata interamente o l'una o l'altra disciplina senza alcuna possibilità di commistione. Occorre ancora, preliminarmente, premettere che nell’individuazione della disciplina più favorevole agli imputati, tra quella di cui alla legge n. 251 del 2005 e quella antecedente, deve essere considerato che il procedimento di primo grado era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, essendo la sentenza emessa in data 2 marzo 2018 (7 marzo 2008) e quindi non trova applicazione lo sbarramento di cui all’art. 10 disp att. della legge Cirielli, fermo restando che alla singola fattispecie andrà applicata interamente o l'una o l'altra disciplina senza alcuna possibilità di commistione. Giova ulteriormente premettere che il regime prescrizionale previsto dalla disciplina antecedente alla legge n. 251 del 2005, al contrario di quella successiva, attribuiva rilievo, ai fine della determinazione del tempo a prescriver, anche alle 12 attenuanti sia pure in misura pari alla diminuzione minima di pena prevista per ciascuna di esse. 1.2 Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione del delitto di cui all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 1 dell’imputazione, è necessario assumere come termine di riferimento per il calcolo della prescrizione, in assenza di un limite massimo, la pena di anni ventiquattro ai sensi dell’art. 157 comma 1 cod.pen., elevato a trenta anni ai sensi dell’art. 160 cod.pen. nella formulazione ante legge Cirielli. L’art. 157 comma 2 e 3 cod.pen. nel testo anteriore alla legge n. 251 del 2005, disponeva, poi, che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. 1.3. Nel caso di specie, considerato che al capo 1 dell’imputazione è contestato un'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che si estende dal marzo all’agosto del 1999 e che a tutti gli imputati erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante, la disciplina della prescrizione più favorevole è quella previgente a quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. "ex-Cirielli”). 1.4. Invero, mentre applicando la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 c.p. , per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante, da cui il termine massimo di prescrizione in anni trenta;
in base alla disciplina previgente, per determinare il tempo necessario a prescrivere i reati, si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti sicchè (vedi infra) il termine è pari a ventidue anni e mesi sei. Dunque, il termine massimo di prescrizione di trenta anni, in base alla disciplina introdotta dalla legge ex Cirelli (non trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017) rimane invariato nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. In base alla disciplina previgente, invece, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza comporta che si debba tenere conto della 13 riduzione, sebbene nel minimo, che “abbassa” il limite massimo di pena su cui parametrare il computo della prescrizione (ai 24 anni è necessario sottrarre un giorno) che comporta l’applicazione dello scaglione inferiore in forza del quale, ai sensi del comma 1, nr. 2, dell'art. 157 c.p., i reati puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni e inferiore a ventiquattro anni, la prescrizione matura nel termine di anni quindici. Se al termine di quindici anni, così individuato, si aggiunge l’aumento della metà, proroga massima allora consentita, si giunge ad anni ventidue e mesi sei. 1.5. In conclusione, nel caso di specie la disciplina più favorevole è senza dubbio quella antecedente alla legge n. 251 del 2005, applicabile al caso in esame in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della legge Cirielli, nel marzo 2018. Pertanto, il termine di ventidue anni e sei mesi, tenendo conto del complessivo periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari a giorni 365, è maturato in data 01/08/2022, anteriormente alla pronuncia della Corte di Appello. 1.6. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del 1990 di cui ai capi 38), 40), 121), 148), 158), 171), 173), 175), 177), 179), rispettivamente contestati ai ricorrenti che hanno eccepito la prescrizione. Invero, anche in tal caso la disciplina più favorevole è senza dubbio quella antecedente alla legge n. 251 del 2005. Si giunge a tale conclusione, confrontando la prescrizione massimo cui si perviene applicando la disciplina introdotta dalla legge 251 del 2005 e quella previgente. Il reato di cui all’art. 73, comma 1 del d.p.r. 309 del 1990 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Ciò posto, in base alla disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, in forza della quale al termine di 20 anni occorre aggiungere l’aumento di un quarto per gli atti interruttivi il termine di prescrizione massima è da individuarsi in 25 anni. Mentre, applicando la disciplina previgente ed in particolare l’articolo 157, comma 1 n. 2 che individua il termine di prescrizione in quindici anni per i delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni e inferiore a ventiquattro anni, ed aggiungendo l’aumento della metà quale proroga massima allora consentita, si individua quale termine di prescrizione massima ventidue anni e sei mesi. Tale termine di prescrizione non muta anche qualora si consideri la contestazione come elevata in taluni dei capi di imputazione ai sensi dell’art. 73 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente (vedi supra par. 1.3.). Nel caso di specie, il termine di prescrizione di anni quindici, aumentato della metà per la proroga massima in applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dalla legge n. 5 dicembre 2005 n. 251, più favorevole, e computando i giorni di sospensione 14 pari a 365 giorni, è maturato rispettivamente in data 24.12.2022; 6.1.2023; 2.12.2022; 10.10.2022; 1.10.2022; 28.12.2022; 2.1.2023; 8.1.2023; 22.1.2023 e comunque, per tutti, prima della pronuncia di appello. Pertanto, va dichiarata l'estinzione dei reati sub capi 1), 38), 40), 121), 148), 158), 171), 173), 175), 177), 179). 1.7. Va, a questo punto, rammentato che, come affermato dalle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 – 01). Di conseguenza, i ricorsi di IA NN, Di ST NC e MA AR SA non sono inammissibili e pertanto va rilevata la prescrizione dei reati a loro rispettivamente ascritti maturata in epoca precedente alla sentenza e non dichiarata. Alla medesima conclusione non può addivenirsi con riguardo ai ricorrenti che non hanno dedotto il motivo sulla prescrizione del reato in presenza di un ricorso inammissibile che preclude il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità, non essendo sufficiente la mera richiesta svolta in sede di conclusioni in udienza (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01). 2. Segnatamente, quanto alla posizione di IA NN, egli è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1, quale partecipe dell’associazione di cui all’ art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dei singoli reati fine di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179. I termini di prescrizione dei reati, secondo quanto sopra detto, in applicazione delle disposizioni previgenti, pari a ventidue anni e sei mesi, e tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione disposta in primo e secondo grado per 365 giorni, sono decorsi in epoca precedente alla sentenza di appello (al più tardi marzo 2023). Poiché, come affermato dalle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 – 01), la sentenza va annulla senza rinvio nei confronti di IA NN per essere i reati estinti per prescrizione. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. 3. Quanto alla posizione di Di ST NC, egli è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 121, commesso il 02/06/1999. 15 Tenuto conto dei termini di prescrizione pari ad anni ventidue e sei mesi, oltre alla sospensione del corso della prescrizione pari a giorni 365, la prescrizione è maturata in data 2/12/2022, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Anche nei confronti di Di ST NC la sentenza va annulla senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. 4. Quanto alla posizione di MA TA SA, egli è stato condannato per il per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 148, in esso assorbiti i capi 151 e 153, del proc. pen. 7170/2004 r.g.n.r., riunito, commesso il 14/07/1999. Tenuto conto dei termini di prescrizione pari ad anni ventidue e sei mesi, oltre alla sospensione del corso della prescrizione pari a giorni 365, la prescrizione è maturata in data 14/01/2023, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Anche nei confronti di MA TA SA la sentenza va annulla senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio in relazione ai reati suddetti perché estinti per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Cfr. Sez.6 n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6, n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955). 3. La declaratoria di prescrizione dei reati comporta la valutazione dell’effetto estensivo a favore dei concorrenti, ai sensi dell’art. 587 cod.proc.pen. nel reato dichiarato prescritto, trattandosi di motivi non esclusivamente personali. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarite che «l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente» (Sez. 2, n. 819 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814 – 02; Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373 – 02). Ed ancora, l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice (Sez. 2 n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 – 05). 16 4. Fatta questa premessa, osserva la Corte che opera l’effetto estensivo della declaratoria di prescrizione del reato associativo di cui al capo 1 nei confronti di tutti i concorrenti nel reato stesso, attesa la natura concorsuale necessaria nel reato associativo e della natura non strettamente personale del motivo. In applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione di IA NN, va pertanto dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 1 nei confronti di FI FR AO, LL AN DR, DO EL, PA OM e IL NN. L’effetto estensivo opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi di imputazione 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179, 121. Va, dunque, dichiarata la prescrizione nei confronti di FI AO FR in relazione ai reati di cui ai capi 38, 121, 171, 173, 175, 179, mentre la corte territoriale dovrà valutare l’eventuale effetto estensivo della dichiarata prescrizione del reato di cui al capo 148) contestato al MA, non potendo stabile questa Corte di legittimità l’identità del fatto tenuto conto delle diverse numerazioni dei procedimenti penali riuniti. In virtù dell’effetto estensivo va dichiarata la prescrizione dei reati nei confronti di LL AN DR in relazione al reato di cui al capo 179; nei confronti di DO EL in relazione al reato di cui al capo 121. 5. Occorre, ora, passare alla disamina dei ricorsi degli imputati che non hanno dedotto, con i motivi di ricorso per cassazione, la prescrizione dei reati, tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01) mentre, qualora i motivi di ricorso non siano manifestamente infondati e/o fondati, la prescrizione dei reati deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione perché tutti i reati sono prescritti alla data odierna. 6. Il ricorso di NN IL è affidato a due motivi di ricorso diretti a censurare unicamente la condanna per il reato associativo di cui al capo 1 per il quale, in ragione dell’effetto estensivo dell’impugnazione di IA NN, va dichiarata la prescrizione anche nei suoi confronti. Il ricorrente non ha devoluto motivi in ordine alla condanna per i reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi di imputazione 137, 146 e 149, reati rispetto ai quali, in assenza di impugnazione, si è formato il giudicato parziale. 17 Di conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio, in applicazione dell’effetto estensivo, in relazione al reato di cui al capo 1 e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi 137, 146 e 149 ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania. 7. Alla stessa conclusione si perviene nei confronti di PA OM il cui ricorso censurata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1 per il quale, in ragione dell’effetto estensivo dell’impugnazione di IA NN, va dichiarata la prescrizione anche nei suoi confronti. Di conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio, in applicazione dell’effetto estensivo, in relazione al reato di cui al capo 1 e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi 142, 149, 157 ad altra sezione della Corte d’appello di Catania. 8. FI AO FR deduce due motivi processuali che risultano manifestamente infondati. È inammissibile, perché privo di confronto specifico e comunque manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullità del verbale di udienza del 7 marzo 2018, ai sensi degli artt. 142 cod.proc.pen. e di tutti gli atti conseguenti per violazione degli art. 142, 178,523 cod.proc.pen. Evidenzia la difesa che il verbale del 7 marzo 2018, redatto in forma riassuntiva, a differenza di quello redatto in forma stenotipica, non contiene la motivazione dell’ordinanza con cui il tribunale, dopo aver chiuso il dibattimento ed essersi ritirato in camera di consiglio per la delibera della sentenza, ha disposto l’acquisizione dei decreti di proroga delle intercettazioni, nonché la presenza del difensore dopo l’acquisizione. Va dato atto che in caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest'ultimo prevale nel solo caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile (Sez. 1, n. 26615 del 15/05/2024, Rv. 286715 – 01) e che, nel caso in esame, deve farsi riferimento, ai fini dello scrutinio del motivo, al verbale redatto in forma stenotipica in quanto la trascrizione è completa e intellegibile. Ebbene dalla lettura del verbale stenotipico a cui si deve fare riferimento per le ragioni sopra esposte, risulta chiaramente che il Tribunale, ai sensi dell’art. 525 cod.proc.pen., aveva sospeso la deliberazione della sentenza per l’acquisizione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche, decreti immediatamente prodotti dal P.M. Si evince chiaramente anche il contenuto dell’ordinanza di sospensione e acquisizione dei decreti di proroga (cfr. pag. 5 della trascrizione) e che successivamente l’udienza è stata ripresa alla presenza di tutte le parti, assente l’avv. Catania che è stata sostituita ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. dall’avv. Lo Giudice (cfr. pag. 5 della trascrizione), parti che 18 hanno nuovamente concluso e poi è stata deliberata la sentenza dando lettura del dispositivo. Il secondo motivo di ricorso risulta anch’esso manifestamente infondato e comunque generico. La censura di “violazione di legge e difetto di motivazione violazione degli artt. 266 e 270 cod.proc.pen.” mancanza dei decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, non si confronta con la decisione impugnata e con l’analoga questione che era stata sollevata in grado di appello e disattesa dalla corte territoriale con motivazione congrua e corretta in diritto. Ed invero, la questione indicata in rubrica quale “violazione di legge per mancanza di decreti di intercettazione” va scrutinata tenendo conto delle argomentazioni svolte e di quelle già proposte ai giudici del merito e da quei giudici disattese. La difesa aveva,infatti, devoluto la diversa questione dell’utilizzazione delle intercettazioni in diverso procedimento ex art. 270 cod.proc.pen., a cui la corte territoriale ha risposto a pag. 63 e ss. Ora la censura come riproposta va decisa tenuto conto del motivo come sviluppato nel corpo dello stesso. Infatti, la questione di violazione dell’art. 270 cod.proc.pen. era stata sollevata sull’erroneo presupposto che l’intercettazione utilizzata (utenza fissa all’interno dell’esercizio commerciale Esagono) fosse stata autorizzata in un diverso procedimento. Nel dare risposta alla censura, la corte territoriale ha rilevato come il procedimento in oggetto traeva origine dal procedimento iscritto presso il tribunale di Caltagirone di cui, quello in oggetto, costituisce il naturale sviluppo. Il procedimento era originariamente iscritto presso la Procura di Caltagirone a carico di numerosi soggetti, tra cui anche FI FR AO, per il reato di cui all'articolo 73, nell'ambito del quale veniva disposta l'intercettazione dell'utenza fissa installata all'interno dell'orario ristorante l'Esagono, intestata al FI Carmelo e in uso a FI FR AO, ma allorquando veniva a profilarsi un'ipotesi associativa dell'art. 74 d.P.R. 309/90, gli atti venivano trasmessi per competenza alla direzione distrettuale antimafia di Catania, ove il fascicolo prendeva un numero di iscrizione diverso e successivamente veniva operato lo stralcio parziale da cui originava l'odierno processo. Da cui la conclusione secondo cui i procedimenti successivamente iscritti alla DDA di Catania, a seguito della trasmissione degli atti, essendo emersi indizi del reato associativo, rappresentano pertanto uno sviluppo dell'originario procedimento nei quali era stata autorizzata l'intercettazione in questione, potendo al più ritenersi procedimenti soggettivamente oggettivamente connessi da cui l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'articolo 270 cod.proc.pen. Rilevava, infine, la Corte territoriale che su disposizione del tribunale erano stati prodotti dal PM i decreti di autorizzazione nonché le proroghe degli stessi. Ma non solo, il motivo di ricorso è anche privo di specificità. 19 In tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sula valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 – 02; Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774 – 01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto all’onere di indicare gli elementi desumibili dalle conversazioni inutilizzabili e la loro rilevanza nella affermazione della responsabilità in un contesto nel quale, come si legge a pag. 65 della sentenza impugnata, la corte territoriale aveva già rilevato la genericità delle doglianze devoluta nei motivi di appello. Il ricorso di FI FR AO è inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce, tuttavia, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale. In virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione dei coimputati IA, Di ST la sentenza va annullata senza rinvio per i capi 1 - 38, 121, 171, 173, 175, 179 perché estinti per prescrizione (vedi supra par. 4) e l’annullamento va poi disposto con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 101,150, 151, 152,155,158,162,169,181,183,185, 187,189,191 e 193, reati per i quali, in presenza di ricorso inammissibile che non consente l’istaurazione di un valido rapporto processuale, non è possibile il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Conclusivamente la sentenza va annullata senza rinvio, per l’effetto estensivo dell’impugnazione, limitatamente ai capi 1, 38, 121, 171, 173, 175, 179 per essere i reati estinti per prescrizione, e con rinvio per il trattamento sanzionatorio per i capi 101,150, 151, 152,155,158,162,169,181,183,185, 187,189,191 e 193. Nel resto il ricorso è inammissibile. 9. Il ricorso di RM MA è inammissibile. I primi due motivi di ricorso, di identico contenuto di quelli oggetto del ricorso di FI FR AO, sono inammissibili per le ragioni sopra esposte. Il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità in relazione al capo 162. L’affermazione della responsabilità, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un solido quadro probatorio delineato dal giudice territoriale a pag. 78-79 e 20 85. Nel corso dei contatti telefonici intercorsi in vista dell'incontro per la consegna della cocaina che si concretizzava in Giuliano, in data 21 agosto 1999, era registrata la conversazione numero 03 405 da cui si evinceva che il ricorrente aveva coadiuvato FR AO FI nella trasferta in Campania e si comprendeva che egli aveva iniziato a fare strada fermandosi a 100 km più a sud ove, come d'intesa, stava attendendo l'arrivo di FI il quale nel frattempo si era attivato per iincontrarsi con il corriere. A fronte di tale motivazione, il ricorrente richiede una diversa interpretazione del contenuto della conversazione, deducendo anche l’assenza di indicazione della data del commesso reato, secondo l’alternativa ricostruzione secondo cui il RM si trovava in attesa del FI a Sala Consilina senza essere a conoscenza del programma del viaggio finalizzato a reperire la cocaina, versione alternativa peraltro smentita dalla sentenza impugnata sempre nelle pag. 78-79 e 85, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. Il ricorso di RM MA va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 10. Il ricorso di PO AU che deduce la mancanza e/o l’illogicità della motivazione sull’affermazione della responsabilità penale per il capo 158 e il ruolo di intermediario è manifestamente infondato. La motivazione della corte territoriale è tutt’altro che mancante e l’affermazione della responsabilità è logicamente motivata sulla scorta del compendio probatorio non qui diversamente valutabile. In particolare, la corte territoriale, in continuità con i giudici di primo grado, ha compiutamente adempiuto all’onere di motivazione in presenza di prova derivante dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, e ha argomentato, con motivazione logica e congrua, la partecipazione, quale intermediario, nella fornitura di grammi 200 di cocaina acquistata dal fornitore romano La RU MI, come indicato nel capo di imputazione 158. A pagg. 120-121, i giudici territoriali hanno rilevato come dal contenuto delle conversazioni intercettate era stato dimostrato come la trattativa finalizzata all'acquisto di 200 grammi di cocaina presso un fornitore di Roma, procurato al FI da AU PO, si era perfezionata grazie alla costante intermediazione del predetto PO il quale, dopo aver individuato il fornitore nella persona di MI La RU, aveva seguito caldeggiato tutte le fasi della compravendita conclusasi con l’arrivo a Roma di FR AO FI per saggiare la qualità e concludere definitivamente l'affare e organizzare il trasporto alla volta di Grammichele. La motivazione non solo non è mancante, ma è altresì congrua e non manifestamente illogica. Il ricorso di PO AU va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 21 11. Il ricorso di GI LL che deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità concorsuale per il capo 158, non è manifestamente infondato situazione che impone il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, dopo avere esposto le ragioni per l’assoluzione del predetto dal reato associativo per non avere commesso il fatto e dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo 107, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ha esposto una sufficiente e adeguata motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente nell’acquisito di grammi 200 di cocaina, grazie all’intermediazione del PO, dal fornitore romano di cui al capo 158. Segnatamente non ha congruamente risposto in merito al contributo agevolativo del LL che si era recato a Roma unitamente al FI per completare l’acquisito dal fornitore romano reperito dal PO. La motivazione della sentenza impugnata a pag. 76 e 77 e 110-111, è assertiva e apodittica sul ruolo del LL. La sentenza va annullata stante il rilevato vizio di motivazione, ma l’annullamento va disposto senza rinvio per essere maturata la prescrizione del reato ad oggi. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. 12. Il ricorso di DO EL è inammissibile perché generico. Il ricorso che denuncia promiscuamente la violazione di legge e il vizio di motivazione senza ulteriore indicazione specifica, è generico perché privo di confronto con le argomentazioni poste a base della condanna da parte dei giudici del merito con riguardo all’affermazione della responsabilità per i capi 164 e 166 (per il 168 risulta essere stato assolto e non è stata applicata alcuna pena, mentre per il capo 1 e 121 va dichiarata la prescrizione per effetto estensivo dell’impugnazione). Va rilevata, in primo luogo, l’inammissibilità della dedotta violazione di legge processuale di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza dei decreti di autorizzazione, mancanza dei decreti autorizzativi come già rilevata dal Tribunale del riesame. Il motivo, che viene proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, non tiene conto della diversa fase e delle diverse norme processuali che regolano la fase cautelare e quella di merito nella quale, come risulta dalla sentenza impugnata, erano in atti i decreti autorizzativi e le proroghe (acquisite prima della deliberazione della sentenza). Nel merito, il ricorso è privo affetto da genericità intrinseca ed estrinseca in relazione all’affermazione della responsabilità per i capi 164 e 166, limitandosi a denunciare l’assenza di prova dell’apporto dell’imputato a fronte di una congrua e per nulla illogica motivazione (cfr. pag. 132-134). L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di 22 gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale. In virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione dei coimputati IA, Di ST (vedi supra par. 4), l’annullamento va disposto senza rinvio in relazione ai capi 1 e 121 e con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 164 e 166, in presenza di ricorso inammissibile che non consente l’istaurazione di un valido rapporto processuale e impedisce il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. 13. il ricorso di IN AN ST è inammissibile. Il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per nullità della sentenza per omessa motivazione è generico in quanto si risolve nell’enunciazione di principi di diritto in via del tutto astratta e senza confronto con la decisione impugnata che a pagg. 134 e 142-143 ha reso una motivazione tutt’affatto che assente e/o in violazione dell’art. 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 ed è anche in parte versato in fatto là dove richiede una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche indicate a pag. 139 della sentenza. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in relazione al capo 1, reato per il quale deve dichiararsi la prescrizione in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione del coimputato IA (vedi infra). Il terzo motivo di ricorso con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 150 e 181, e alla partecipazione del ricorrente quale corriere, è inammissibile in quanto diretto a richiedere una diversa valutazione delle prove e del contenuto delle conversazioni registrate sulla scorta delle quali i giudici territoriali hanno, con logica e congrua motivazione, argomentato la partecipazione del ricorrente nei reati di cui ai capo 150 a pag. 142 e 143, evidenziando, al proposito, che risulta che il ricorrente avesse assaggiato la droga. In relazione all’affermazione della responsabilità del ricorrente quale intermediario nel reato di cui al capo 181 è genericamente censurata e pertanto il motivo risulta inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non 23 esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. In virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione del coimputato IA (vedi supra par. 4), l’annullamento va disposto senza rinvio in relazione ai capi 1 e 179 e con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 150 e 181, in presenza di ricorso inammissibile che non consente l’istaurazione di un valido rapporto processuale e impedisce il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Infine, ai sensi dell’art. 130 cod.proc.pen., deve essere posto rimedio all’errore materiale contenuto nella sentenza-documento del Tribunale di Caltagirone là dove è indicata la data di deliberazione della sentenza il 2 marzo 2008, mentre dal verbale in forma riassuntiva e quello stenotipico risulta che è stata deliberata il 7 marzo 2008, sicchè Questa Corte di legittimità, non essendo inammissibili tutti i ricorsi, provvede alla correzione come da dispositivo. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA NN, Di ST NC e MA TA SA perche' i residui reati a loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di FI FR AO limitatamente ai reati di cui ai capi 1 - 38 - 121 - 171 - 173 - 175 - 179 perche' i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio, in ordine ai restanti reati, per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di FI FR AO. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di IL NN limitatamente al reato di cui al capo 1 perché estinto per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 137 -146 - 149 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di PA OM limitatamente al reato di cui al capo 1 perché estinto per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 142 -149 - 154 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LL GI per il residuo reato di cui al capo 158, perche' estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di DO EL limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 121 perché estinti per prescrizione 24 e con rinvio in relazione ai capi 164 -166 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di DO EL. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di LL AN DR limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 179 perché estinti per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 150 -181 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LL AN DR. Dichiara inammissibili i ricorsi di PO AU e RM MA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza-documento del tribunale di Caltagirone nel senso che, ove risulta indicata la data della deliberazione nel 2 marzo 2018,deve intendersi la data del 7 marzo 2018. Manda alla cancelleria del tribunale di Caltagirone per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI VITO DI NICOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente ai reati che devono ritenersi estinti per prescrizione, individuazione che rimette alla Corte di cassazione. Chiede l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24134 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AI EMANUELA Data Udienza: 27/05/2025 2 udito L’avvocato Sinatra Flavio Giacomo Salvo, in difesa di LL GI, si associa alla richiesta del proc. Gen per quanto riguarda l'eventuale prescrizione e conclude chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione;
in subordine chiede l'annullamento con rinvio. L'avvocato Lo Giudice Orazio, in difesa di IA NN, conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e in via subordinata l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato Catania Gianna Ignazia, in difesa di IA NN, FI FR AO, RM MA, si riporta ai motivi di ricorso e con riferimento al tempo decorso chiede che venga dichiarata la prescrizione dei reati attribuiti agli assistiti. L'avvocato Villardita FR, in difesa di PO AU e MA TA SA, si riporta. Per quanto riguarda la posizione di LL AN DR si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento e sulla richiesta di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. L'avvocato Marletta Giuseppe, in difesa di PA OM e IL NN, riportandosi ai motivi di ricorso, chiede l'annullamento della sentenza. L'avvocato Vincenzino Maddalena, in difesa di DO EL, si riporta evidenziando errore di fatto, errore di diritto e violazione di legge per difetto di motivazione. Si riporta integralmente alle contestazioni formulate in ricorso e chiede non doversi procedere nei confronti di DO per tutti i reati ascritti. L'avvocato Melfi Vito, in difesa di Di ST NC, si riporta ai motivi e si associa alla richiesta di annullamento senza rinvio del proc. Gen. 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 4 aprile 2024 e depositata l’1°luglio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone, in data 2 marzo 2018 (anzi 7 marzo 2018 come da ordinanza di correzione di errore materiale disposta da Questa Corte), accoglieva gli appelli proposti dai seguenti imputati, nei termini innanzi descritti nei confronti di: FR AO FI, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 6, 12, 25, 26, 30, 34, 35, 37, 46, 47, 50, 70, 74, 75, 83, 86, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 109, 113, 114, 118, 122, 123, 125, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990, dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perché estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto promotore, organizzatore e dirigente dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 38, 101, 121, 148, 150, 151, 152, 155, 158, 162, 3 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattordici e mesi tre di reclusione;
AN DR LL, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 7, 12, 15, 17, 18, 23, 32, 33, 48, 86 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perché estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 150, 179, 181 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei, mesi nove e giorni cinque di reclusione;
EL DO, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 50, 51, 53, 54, 55 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati perché estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 121, 164, 166, 168 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei e mesi dieci di reclusione;
OM PA, confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 142, 149, 157 dell’imputazione e rideterminava, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, la pena in anni sei, mesi nove e giorni quindici di reclusione;
NN IL, confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 137, 146, 149 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei, mesi nove e giorni quindici di reclusione;
GI LL, previa riqualificazione del reato allo stesso ascritto al capo 107 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi 4 procedere in ordine a tale reato perché estinto per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 158 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
AU PO, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 107 e 110 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati, nonché in ordine a quello di cui al capo 111, perché estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 158 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
NN IA, previa riqualificazione dei reati allo stesso ascritti ai capi 2, 21 e 30 nella fattispecie di cui all’art. 73 co. V d.P.R. 309 del 1990 dichiarava non doversi procedere in ordine a tali reati, perché estinti per intervenuta prescrizione, assolveva lo stesso dal reato di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo 1, in quanto partecipe dell’associazione ex art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 nonché dei reati di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritti ai capi 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179 dell’imputazione e per l’effetto rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni sei e mesi dieci e giorni venti di reclusione;
NC Di ST, assolveva dal reato di cui al capo 1 dell’imputazione per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 121 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
MA RM, assolveva dal reato di cui al capo 1 dell’imputazione per non aver commesso il fatto e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 162 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
5 TA SA MA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 ascritto al capo 148 dell’imputazione e rideterminava la pena, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura prevalente all’aggravante, in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
2. La Corte di Appello riconosceva l’esistenza di un sodalizio criminale finalizzato allo svolgimento di attività di narcotraffico facente capo, tra gli altri, a FR AO FI. Questi assumeva il ruolo di organizzatore e direttore delle attività svolte e poteva contare e fare riferimento sulla stabile collaborazione di diversi soggetti che ricoprivano ruoli, talvolta intercambiabili, di corrieri, intermediari e venditori al dettaglio. La vicenda giudiziaria originava dalle indagini svolte dalla Stazione dei Carabinieri di Caltagirone a partire dall’anno 1998 all’agosto 1999 a seguito delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia. Venivano dunque avviate attività di osservazione, pedinamento e controllo del territorio nonché operazioni di intercettazione telefonica che consentivano di individuare i vari soggetti coinvolti e dimostravano l’estensione e la pervasività delle attività di commercializzazione svolte attraverso approvvigionamenti effettuati da fornitori operanti nelle provincie di Roma, Milano e Napoli, da cui la contestazione dei singoli reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 come rispettivamente contestati a ciascuno dei ricorrenti nei rispettivi capi di imputazione. 3. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza. L’Avv. Gianna Catania nell’interesse di FR AO FI e MA RM ha presentato separati ricorsi, che posso essere trattati congiuntamente, poiché del tutto sovrapponibili, quanto ai primi due motivi. Il terzo motivo rigurada la sola posizione di MA RM. 3.1 Con il primo comune motivo, si deduce violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt., 142, 178 523 e 525 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. I ricorrenti lamentano la mancata declaratoria di nullità del verbale di udienza e del 7 marzo 2018, ai sensi dell’art. 142 cod. proc. pen., dell’ordinanza pronunciata in pari data nonché di tutti gli atti successivi fino alla sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 142, 178, 523 cod. proc. pen. e per violazione del diritto di difesa. Evidenzia, la difesa, che il verbale del 7 marzo 2018, redatto in forma riassuntiva, a differenza di quello redatto in forma stenotipica, non contiene la motivazione dell’ordinanza con cui il tribunale, dopo aver chiuso il dibattimento ed essersi ritirato in camera di consiglio per la delibera della sentenza, ha disposto l’acquisizione dei 6 decreti di proroga delle intercettazioni. Lamenta inoltre che, in nessuno dei suddetti verbali, si evince chi fosse presente in aula all’uscita del collegio dalla camera di consiglio. 3.2 Con il secondo comune motivo si eccepisce, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 266 e 270 cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione. In particolare, si contesta la mancata declaratoria di illegittimità, inammissibilità e inutilizzabilità nel processo delle intercettazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità. Dunque, si evidenzia la mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni nel presente procedimento posto che questi sono stati disposti in altro e diverso procedimento. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello, nel rigettare l’eccezione della difesa afferente la mancanza dei decreti autorizzativi e l’impossibilità di utilizzarli in procedimenti diversi, ha reso una motivazione che non consente di apprezzare il percorso logico giuridico che ha seguito nel disattendere le censure. 3.3 Con il terzo motivo, proposto nel solo interesse di MA RM, si eccepisce, in relazione all’articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 162, la mancanza di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato la responsabilità penale dell’imputato unicamente sulla base di un’intercettazione telefonica, omettendo di valutarne complessivamente il contenuto. 4. I separati ricorsi presentati dall’avv. Giuseppe Marletta nell’interesse di NN IL e OM PA sono affidati a due comuni motivi. 4.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, si contestano gli elementi indiziari utilizzati dalla Corte di Appello per desumere la partecipazione, in qualità di intermediari di fornitura, al sodalizio criminale e si sostiene che la scarna ricostruzione fattuale della corte territoriale non sarebbe idonea a dimostrare i requisiti necessari ai fini della sussistenza del reato associativo. Invero, la presunta partecipazione degli stessi all’associazione finalizzata al narcotraffico circoscritta ad un periodo di soli tre mesi che va dal marzo all’aprile dell’anno 1999, l’assenza di prova delle transazioni, delle modalità di cessione di trasporto e di consegna delle sostanze stupefacenti nonché l’assenza di risconti circa la qualità e la quantità delle stesse, non vi sarebbero elementi idonei ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 74 del d.p.r. 309 del 1990. 4.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1 dell’imputazione nell’ipotesi di lieve entità di cui al comma 6 dell’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, la Corte di Appello avrebbe errato nell’accogliere la giurisprudenza secondo cui perché possa aversi l’ipotesi di lieve entità è necessario che tutte le singole condotte 7 siano riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 73 comma 5 del d.p.r. 309 del 90. Invero, sostiene la difesa dei ricorrenti, che ricorrerebbero tutti i presupposti che la giurisprudenza richiede ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico di lieve entità, quali la rudimentalità dell’organizzazione, le cessioni di sostanze stupefacenti limitate nel tempo, l’assenza di una notevole disponibilità economica. 5. Il ricorso presentato dall’Avv. MA Ali nell’interesse di AU PO è affidato ad un unico motivo con cui si eccepisce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. ed all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 158 dell’imputazione. Nello specifico, si lamenta l’assoluta mancanza di prova certa in merito alla fattispecie contestata all’imputato. In particolare, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di riscontri obiettivi, sarebbe inidoneo a provare la sussistenza di una transazione di sostanza stupefacente nonché la qualità della sostanza stessa. 6. Il ricorso presentato dall’Avv. Maddalena Vincenzino nell’interesse di NC Di ST è affidato a quattro motivi. 6.1 Con il primo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 121 di imputazione. In particolare, essendo stato il reato de quo accertato nel 1999 è necessario applicare la disciplina antecedente alla legge 251/2005 (Legge Cirelli). Nel caso di specie, il reato doveva considerarsi prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello, in virtù del precedente testo dell’articolo 157 cod. pen. che fissava in anni 15 il tempo necessario a prescrivere i delitti per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni. 6.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che prevede l’applicabilità dell’ipotesi di lieve anche in presenza di un'attività di spaccio inserita in un'attività criminale organizzata o professionale, purchè si tratti di piccolo spaccio. Si sottolinea come nel caso in esame, a fronte di un unico episodio accertato, ricorrano le condizioni per l’applicabilità dell’ipotesi in parola. 6.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla motivazione carente e/o contradditoria sulla ritenuta responsabilità nonché sul contenuto delle intercettazioni. La Corte d'appello avrebbe acriticamente confermato la motivazione resa dal Tribunale, senza confrontarsi con i motivi di appello. 6.4 Con il quarto motivo si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, avanzata dal P.G. e dal difensore, tra i fatti di cui si tratta e fatti 8 giudicati con sentenze divenute irrevocabili dalla I e dalla III sezione della Corte di Appello di Catania. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse possibile verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vincolo di cui all’articolo 81 cod. pen., per incompletezza degli atti prodotti. Invero, evidenza il ricorrente che ha assolto l’onere di depositare le due sentenze per le quali viene richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione. 7. Il ricorso presentato dall’Avv. Alessandro Vecchio nell’interesse di MA SA TA è affidato a due motivi. 7.1 Con il primo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato contestato al capo 148 di imputazione. In particolare, essendo stato il reato de quo accertato nel 1999 e non essendo ancora stata dichiarata l’apertura del dibattimento alla data di entrata in vigore della n. 251 del 2005 (8 dicembre 2005) è necessario applicare la disciplina antecedente alla legge 251/2005 (Legge Cirelli). Nel caso di specie, il reato era prescritto in data antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello. 7.2 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta identificazione dell’imputato come un partecipante all’organizzazione dedita al narcotraffico ed alla sua responsabilità. Nello specifico, la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla ritenuta certa riconducibilità dell’utenza telefonica, oggetto di intercettazioni, all’odierno ricorrente. 8. Il ricorso presentato dall’Avv. Flavio Sinatra nell’interesse di GI LL è affidato a due motivi. 8.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge processuale nonchè vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 158 dell’imputazione. In particolare, si lamenta l’omessa di motivazione in merito alla fattispecie contestata all’imputato e si deduce l’assoluta mancanza di prove circa la sussistenza dell’ipotesi di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. 8.2 Con il secondo motivo il ricorrente chiede, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 158 dell’imputazione nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. 9. Il ricorso proposto dall’Avv. Orazio F. Lo Giudice nell’interesse di NN IA è affidato a cinque motivi. 9.1 Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge penale e processuale in relazione all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990 nonché vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta l’assoluta mancanza di prova in merito alla sussistenza di un sodalizio criminale ed alla sua personale partecipazione allo stesso. Il 9 giudice avrebbe errato nel ritenere sussistenti i requisiti strutturali necessari ai fini della sussistenza del reato associativo, poiché ha basato il proprio convincimento su elementi indiziari inidonei. 9.2 Con il secondo motivo si eccepisce, con riferimento al capo 1 (art. 74 del d.p.r. 309 del 1990) di imputazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al reato associativo. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere provata la condotta di partecipazione al reato associativo, nonostante la carenza del compendio probatorio, e non avrebbe riqualificato la condotta del IA in quella di concorso nelle singole fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.p.r. 309 del 1990. 9.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6 d.P.R. 309 del 1990. In particolare, le emergenze processuali sulle quali la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sono inidonee a fondare l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità giacchè si tratta di intercettazioni dalle quali non si evince la quantità e la qualità delle sostanze. 9.4 Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché vizio di motivazione. La corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che prevede, in materia di “droga parlata” l’applicabilità dell’ipotesi di lieve entità e stabilisce che sia onere dell’accusa dimostrare gli elementi da cui desumere la maggior gravità del fatto. Si sottolinea come nel caso in esame la motivazione della corte di appello, mancate sotto il profilo della maggior gravità, è altresì illogica e/o contraddittoria laddove non riconosce l’irrilevanza penale del consumo e dell’acquisto di gruppo. 9.5 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati ascritti all’imputato ai capi 1), 38), 40), 171), 173), 175), 177), 179) dell’imputazione. In particolare, per tutte le fattispecie contestate all’odierno ricorrente le date di consumazione sono da collocarsi entro l’anno 1999, inclusa l’ipotesi di cui all’articolo 74 d.p.r. 309 del 1990 (capo 1 dell’imputazione) per la quale si considera cessata la permanenza ad agosto dell’anno 1999. Nel caso di specie, essendo stati i reati accertati nel 1999, si ritiene pacifico il decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge più favorevole. 10. Il ricorso proposto dall’Avv. FR Villardita nell’interesse di AN LL è affidato a tre motivi. 10.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per mancanza di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell’odierno ricorrente. La Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con gli specifici 10 motivi di appello avanzati dal ricorrente e si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza neppure svolgere quel minimo di argomentazione a sostegno della propria decisione. 10.2 Con il secondo motivo si eccepisce, in relazione al capo 1) dell’imputazione, la contraddittorietà nonché l’illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione dell’odierno ricorrente al sodalizio criminoso. In particolare difetterebbe, nella motivazione resa dalla Corte di Appello, l’individuazione in concreto degli elementi specifici idonei ad integrare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla fattispecie nonché a dimostrare la responsabilità, a titolo di partecipazione, del ricorrente all’associazione criminale. 10.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 150), 179) e 181) dell’imputazione. In particolare, si lamenta l’omessa motivazione della Corte di Appello in merito alla sussistenza ipotesi di reato contestate all’odierno ricorrente e se deduce l’assoluta mancanza di prove. 11. Il ricorso proposto dall’Avv. Maddalena Vincenzino nell’interesse di EL DO è affidato a due motivi. 11.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in relazione all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990. In particolare, il ricorrente lamenta la mancanza di prova circa la sussistenza di un sodalizio criminale, alla luce di compendio probatorio lacunoso. In particolare, il solo contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di riscontri probatori, sarebbe inidoneo a far desumere con certezza la sussistenza del requisito oggettivo (contributo stabile al sodalizio) e soggettivo (consapevolezza e volontà di partecipare) richiesti dall’articolo 74 del d.p.r. 309 del 1990. 11.2 La seconda censura affidata al medesimo motivo di ricorso è volta ad evidenziare una violazione della legge penale in relazione all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Invero, il ricorrente contesta la mancata declaratoria di illegittimità, inammissibilità e inutilizzabilità nel processo delle intercettazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità stante la mancanza, nel fascicolo per il dibattimento, del decreto autorizzativo delle intercettazioni nel presente procedimento. 11.3 Con il secondo e ultimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 121, 164, 166, 168 dell’imputazione ed alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti a lui addebitati ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché vizio di motivazione. La corte territoriale, nel caso in esame, non avrebbe fatto buon governo della disciplina prevista dall'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed avrebbe reso una motivazione illogica e/o contraddittoria laddove non abbia riconosciuto l’irrilevanza penale del consumo e dell’acquisto per uso personale. 11 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente ai reati estinti per prescrizione sulla base della norma più favorevole individuata nelle disposizioni antecedenti alla legge n. 251 del 2005 e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. 1. Va dapprima scrutinato il motivo con il quale i ricorrenti Di ST NC, MA SA TA e IA NN eccepiscono la prescrizione dei reati per i quali hanno rispettivamente riportato condanna, in applicazione, secondo la prospettazione difensiva, delle disposizioni normative più favorevoli ante modifica ad opera della legge n. 251 del 2005 c.d. legge Cirielli. La censura postula l’individuazione della disciplina della prescrizione da applicare al caso in esame tenuto conto che i reati sono tutti commessi negli anni 1998-1999 e che il reato associativo ha contestazione chiusa all’agosto 1999 e che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 2 marzo 2018 (anzi il 7 marzo 2008). 1.1 Si osserva che, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, l'individuazione del regime di maggior favore per il reo, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., deve essere operata in concreto, caso per caso e reato per reato, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo (Sez. 3, n. 23904 del 13/03/2014, Mariotti, Rv. 259377 - 01); in particolare, laddove la successione di leggi penali abbia ad oggetto l'istituto della prescrizione, deve aversi riguardo non al solo tempo necessario a prescrivere, ma all'intera disciplina, così da verificare, nel caso concreto, quale sia quella più favorevole, ossia quella dalla cui applicazione discendono conseguenze più vantaggiose per l'imputato, fermo restando che alla singola fattispecie andrà applicata interamente o l'una o l'altra disciplina senza alcuna possibilità di commistione. Occorre ancora, preliminarmente, premettere che nell’individuazione della disciplina più favorevole agli imputati, tra quella di cui alla legge n. 251 del 2005 e quella antecedente, deve essere considerato che il procedimento di primo grado era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, essendo la sentenza emessa in data 2 marzo 2018 (7 marzo 2008) e quindi non trova applicazione lo sbarramento di cui all’art. 10 disp att. della legge Cirielli, fermo restando che alla singola fattispecie andrà applicata interamente o l'una o l'altra disciplina senza alcuna possibilità di commistione. Giova ulteriormente premettere che il regime prescrizionale previsto dalla disciplina antecedente alla legge n. 251 del 2005, al contrario di quella successiva, attribuiva rilievo, ai fine della determinazione del tempo a prescriver, anche alle 12 attenuanti sia pure in misura pari alla diminuzione minima di pena prevista per ciascuna di esse. 1.2 Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione del delitto di cui all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990 di cui al capo 1 dell’imputazione, è necessario assumere come termine di riferimento per il calcolo della prescrizione, in assenza di un limite massimo, la pena di anni ventiquattro ai sensi dell’art. 157 comma 1 cod.pen., elevato a trenta anni ai sensi dell’art. 160 cod.pen. nella formulazione ante legge Cirielli. L’art. 157 comma 2 e 3 cod.pen. nel testo anteriore alla legge n. 251 del 2005, disponeva, poi, che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. 1.3. Nel caso di specie, considerato che al capo 1 dell’imputazione è contestato un'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che si estende dal marzo all’agosto del 1999 e che a tutti gli imputati erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sull’aggravante, la disciplina della prescrizione più favorevole è quella previgente a quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. "ex-Cirielli”). 1.4. Invero, mentre applicando la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 c.p. , per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante, da cui il termine massimo di prescrizione in anni trenta;
in base alla disciplina previgente, per determinare il tempo necessario a prescrivere i reati, si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti sicchè (vedi infra) il termine è pari a ventidue anni e mesi sei. Dunque, il termine massimo di prescrizione di trenta anni, in base alla disciplina introdotta dalla legge ex Cirelli (non trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017) rimane invariato nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. In base alla disciplina previgente, invece, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza comporta che si debba tenere conto della 13 riduzione, sebbene nel minimo, che “abbassa” il limite massimo di pena su cui parametrare il computo della prescrizione (ai 24 anni è necessario sottrarre un giorno) che comporta l’applicazione dello scaglione inferiore in forza del quale, ai sensi del comma 1, nr. 2, dell'art. 157 c.p., i reati puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni e inferiore a ventiquattro anni, la prescrizione matura nel termine di anni quindici. Se al termine di quindici anni, così individuato, si aggiunge l’aumento della metà, proroga massima allora consentita, si giunge ad anni ventidue e mesi sei. 1.5. In conclusione, nel caso di specie la disciplina più favorevole è senza dubbio quella antecedente alla legge n. 251 del 2005, applicabile al caso in esame in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciate in data successiva all’entrata in vigore della legge Cirielli, nel marzo 2018. Pertanto, il termine di ventidue anni e sei mesi, tenendo conto del complessivo periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari a giorni 365, è maturato in data 01/08/2022, anteriormente alla pronuncia della Corte di Appello. 1.6. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309 del 1990 di cui ai capi 38), 40), 121), 148), 158), 171), 173), 175), 177), 179), rispettivamente contestati ai ricorrenti che hanno eccepito la prescrizione. Invero, anche in tal caso la disciplina più favorevole è senza dubbio quella antecedente alla legge n. 251 del 2005. Si giunge a tale conclusione, confrontando la prescrizione massimo cui si perviene applicando la disciplina introdotta dalla legge 251 del 2005 e quella previgente. Il reato di cui all’art. 73, comma 1 del d.p.r. 309 del 1990 è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. Ciò posto, in base alla disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, in forza della quale al termine di 20 anni occorre aggiungere l’aumento di un quarto per gli atti interruttivi il termine di prescrizione massima è da individuarsi in 25 anni. Mentre, applicando la disciplina previgente ed in particolare l’articolo 157, comma 1 n. 2 che individua il termine di prescrizione in quindici anni per i delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni e inferiore a ventiquattro anni, ed aggiungendo l’aumento della metà quale proroga massima allora consentita, si individua quale termine di prescrizione massima ventidue anni e sei mesi. Tale termine di prescrizione non muta anche qualora si consideri la contestazione come elevata in taluni dei capi di imputazione ai sensi dell’art. 73 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente (vedi supra par. 1.3.). Nel caso di specie, il termine di prescrizione di anni quindici, aumentato della metà per la proroga massima in applicazione della disciplina previgente a quella introdotta dalla legge n. 5 dicembre 2005 n. 251, più favorevole, e computando i giorni di sospensione 14 pari a 365 giorni, è maturato rispettivamente in data 24.12.2022; 6.1.2023; 2.12.2022; 10.10.2022; 1.10.2022; 28.12.2022; 2.1.2023; 8.1.2023; 22.1.2023 e comunque, per tutti, prima della pronuncia di appello. Pertanto, va dichiarata l'estinzione dei reati sub capi 1), 38), 40), 121), 148), 158), 171), 173), 175), 177), 179). 1.7. Va, a questo punto, rammentato che, come affermato dalle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 – 01). Di conseguenza, i ricorsi di IA NN, Di ST NC e MA AR SA non sono inammissibili e pertanto va rilevata la prescrizione dei reati a loro rispettivamente ascritti maturata in epoca precedente alla sentenza e non dichiarata. Alla medesima conclusione non può addivenirsi con riguardo ai ricorrenti che non hanno dedotto il motivo sulla prescrizione del reato in presenza di un ricorso inammissibile che preclude il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità, non essendo sufficiente la mera richiesta svolta in sede di conclusioni in udienza (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01). 2. Segnatamente, quanto alla posizione di IA NN, egli è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1, quale partecipe dell’associazione di cui all’ art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dei singoli reati fine di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179. I termini di prescrizione dei reati, secondo quanto sopra detto, in applicazione delle disposizioni previgenti, pari a ventidue anni e sei mesi, e tenuto conto del periodo di sospensione del corso della prescrizione disposta in primo e secondo grado per 365 giorni, sono decorsi in epoca precedente alla sentenza di appello (al più tardi marzo 2023). Poiché, come affermato dalle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 – 01), la sentenza va annulla senza rinvio nei confronti di IA NN per essere i reati estinti per prescrizione. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. 3. Quanto alla posizione di Di ST NC, egli è stato condannato per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 121, commesso il 02/06/1999. 15 Tenuto conto dei termini di prescrizione pari ad anni ventidue e sei mesi, oltre alla sospensione del corso della prescrizione pari a giorni 365, la prescrizione è maturata in data 2/12/2022, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Anche nei confronti di Di ST NC la sentenza va annulla senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. 4. Quanto alla posizione di MA TA SA, egli è stato condannato per il per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo 148, in esso assorbiti i capi 151 e 153, del proc. pen. 7170/2004 r.g.n.r., riunito, commesso il 14/07/1999. Tenuto conto dei termini di prescrizione pari ad anni ventidue e sei mesi, oltre alla sospensione del corso della prescrizione pari a giorni 365, la prescrizione è maturata in data 14/01/2023, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Anche nei confronti di MA TA SA la sentenza va annulla senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e non dichiarata da quel giudice. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio in relazione ai reati suddetti perché estinti per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Cfr. Sez.6 n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6, n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955). 3. La declaratoria di prescrizione dei reati comporta la valutazione dell’effetto estensivo a favore dei concorrenti, ai sensi dell’art. 587 cod.proc.pen. nel reato dichiarato prescritto, trattandosi di motivi non esclusivamente personali. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarite che «l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente» (Sez. 2, n. 819 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814 – 02; Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373 – 02). Ed ancora, l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice (Sez. 2 n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 – 05). 16 4. Fatta questa premessa, osserva la Corte che opera l’effetto estensivo della declaratoria di prescrizione del reato associativo di cui al capo 1 nei confronti di tutti i concorrenti nel reato stesso, attesa la natura concorsuale necessaria nel reato associativo e della natura non strettamente personale del motivo. In applicazione dell’effetto estensivo dell’impugnazione di IA NN, va pertanto dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 1 nei confronti di FI FR AO, LL AN DR, DO EL, PA OM e IL NN. L’effetto estensivo opera anche nei confronti di coloro che hanno concorso nel reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi di imputazione 38, 40, 171, 173, 175, 177, 179, 121. Va, dunque, dichiarata la prescrizione nei confronti di FI AO FR in relazione ai reati di cui ai capi 38, 121, 171, 173, 175, 179, mentre la corte territoriale dovrà valutare l’eventuale effetto estensivo della dichiarata prescrizione del reato di cui al capo 148) contestato al MA, non potendo stabile questa Corte di legittimità l’identità del fatto tenuto conto delle diverse numerazioni dei procedimenti penali riuniti. In virtù dell’effetto estensivo va dichiarata la prescrizione dei reati nei confronti di LL AN DR in relazione al reato di cui al capo 179; nei confronti di DO EL in relazione al reato di cui al capo 121. 5. Occorre, ora, passare alla disamina dei ricorsi degli imputati che non hanno dedotto, con i motivi di ricorso per cassazione, la prescrizione dei reati, tenuto conto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 – 01) mentre, qualora i motivi di ricorso non siano manifestamente infondati e/o fondati, la prescrizione dei reati deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione perché tutti i reati sono prescritti alla data odierna. 6. Il ricorso di NN IL è affidato a due motivi di ricorso diretti a censurare unicamente la condanna per il reato associativo di cui al capo 1 per il quale, in ragione dell’effetto estensivo dell’impugnazione di IA NN, va dichiarata la prescrizione anche nei suoi confronti. Il ricorrente non ha devoluto motivi in ordine alla condanna per i reati di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi di imputazione 137, 146 e 149, reati rispetto ai quali, in assenza di impugnazione, si è formato il giudicato parziale. 17 Di conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio, in applicazione dell’effetto estensivo, in relazione al reato di cui al capo 1 e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi 137, 146 e 149 ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania. 7. Alla stessa conclusione si perviene nei confronti di PA OM il cui ricorso censurata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1 per il quale, in ragione dell’effetto estensivo dell’impugnazione di IA NN, va dichiarata la prescrizione anche nei suoi confronti. Di conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio, in applicazione dell’effetto estensivo, in relazione al reato di cui al capo 1 e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai reati di cui ai capi 142, 149, 157 ad altra sezione della Corte d’appello di Catania. 8. FI AO FR deduce due motivi processuali che risultano manifestamente infondati. È inammissibile, perché privo di confronto specifico e comunque manifestamente infondato, il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullità del verbale di udienza del 7 marzo 2018, ai sensi degli artt. 142 cod.proc.pen. e di tutti gli atti conseguenti per violazione degli art. 142, 178,523 cod.proc.pen. Evidenzia la difesa che il verbale del 7 marzo 2018, redatto in forma riassuntiva, a differenza di quello redatto in forma stenotipica, non contiene la motivazione dell’ordinanza con cui il tribunale, dopo aver chiuso il dibattimento ed essersi ritirato in camera di consiglio per la delibera della sentenza, ha disposto l’acquisizione dei decreti di proroga delle intercettazioni, nonché la presenza del difensore dopo l’acquisizione. Va dato atto che in caso di discordanza tra il verbale realizzato mediante trascrizione della registrazione fonografica e quello redatto in forma riassuntiva, quest'ultimo prevale nel solo caso in cui la registrazione non sia stata formata in modo compiuto e intellegibile (Sez. 1, n. 26615 del 15/05/2024, Rv. 286715 – 01) e che, nel caso in esame, deve farsi riferimento, ai fini dello scrutinio del motivo, al verbale redatto in forma stenotipica in quanto la trascrizione è completa e intellegibile. Ebbene dalla lettura del verbale stenotipico a cui si deve fare riferimento per le ragioni sopra esposte, risulta chiaramente che il Tribunale, ai sensi dell’art. 525 cod.proc.pen., aveva sospeso la deliberazione della sentenza per l’acquisizione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche, decreti immediatamente prodotti dal P.M. Si evince chiaramente anche il contenuto dell’ordinanza di sospensione e acquisizione dei decreti di proroga (cfr. pag. 5 della trascrizione) e che successivamente l’udienza è stata ripresa alla presenza di tutte le parti, assente l’avv. Catania che è stata sostituita ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. dall’avv. Lo Giudice (cfr. pag. 5 della trascrizione), parti che 18 hanno nuovamente concluso e poi è stata deliberata la sentenza dando lettura del dispositivo. Il secondo motivo di ricorso risulta anch’esso manifestamente infondato e comunque generico. La censura di “violazione di legge e difetto di motivazione violazione degli artt. 266 e 270 cod.proc.pen.” mancanza dei decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, non si confronta con la decisione impugnata e con l’analoga questione che era stata sollevata in grado di appello e disattesa dalla corte territoriale con motivazione congrua e corretta in diritto. Ed invero, la questione indicata in rubrica quale “violazione di legge per mancanza di decreti di intercettazione” va scrutinata tenendo conto delle argomentazioni svolte e di quelle già proposte ai giudici del merito e da quei giudici disattese. La difesa aveva,infatti, devoluto la diversa questione dell’utilizzazione delle intercettazioni in diverso procedimento ex art. 270 cod.proc.pen., a cui la corte territoriale ha risposto a pag. 63 e ss. Ora la censura come riproposta va decisa tenuto conto del motivo come sviluppato nel corpo dello stesso. Infatti, la questione di violazione dell’art. 270 cod.proc.pen. era stata sollevata sull’erroneo presupposto che l’intercettazione utilizzata (utenza fissa all’interno dell’esercizio commerciale Esagono) fosse stata autorizzata in un diverso procedimento. Nel dare risposta alla censura, la corte territoriale ha rilevato come il procedimento in oggetto traeva origine dal procedimento iscritto presso il tribunale di Caltagirone di cui, quello in oggetto, costituisce il naturale sviluppo. Il procedimento era originariamente iscritto presso la Procura di Caltagirone a carico di numerosi soggetti, tra cui anche FI FR AO, per il reato di cui all'articolo 73, nell'ambito del quale veniva disposta l'intercettazione dell'utenza fissa installata all'interno dell'orario ristorante l'Esagono, intestata al FI Carmelo e in uso a FI FR AO, ma allorquando veniva a profilarsi un'ipotesi associativa dell'art. 74 d.P.R. 309/90, gli atti venivano trasmessi per competenza alla direzione distrettuale antimafia di Catania, ove il fascicolo prendeva un numero di iscrizione diverso e successivamente veniva operato lo stralcio parziale da cui originava l'odierno processo. Da cui la conclusione secondo cui i procedimenti successivamente iscritti alla DDA di Catania, a seguito della trasmissione degli atti, essendo emersi indizi del reato associativo, rappresentano pertanto uno sviluppo dell'originario procedimento nei quali era stata autorizzata l'intercettazione in questione, potendo al più ritenersi procedimenti soggettivamente oggettivamente connessi da cui l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'articolo 270 cod.proc.pen. Rilevava, infine, la Corte territoriale che su disposizione del tribunale erano stati prodotti dal PM i decreti di autorizzazione nonché le proroghe degli stessi. Ma non solo, il motivo di ricorso è anche privo di specificità. 19 In tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sula valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608 – 02; Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774 – 01). Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto all’onere di indicare gli elementi desumibili dalle conversazioni inutilizzabili e la loro rilevanza nella affermazione della responsabilità in un contesto nel quale, come si legge a pag. 65 della sentenza impugnata, la corte territoriale aveva già rilevato la genericità delle doglianze devoluta nei motivi di appello. Il ricorso di FI FR AO è inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce, tuttavia, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale. In virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione dei coimputati IA, Di ST la sentenza va annullata senza rinvio per i capi 1 - 38, 121, 171, 173, 175, 179 perché estinti per prescrizione (vedi supra par. 4) e l’annullamento va poi disposto con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 101,150, 151, 152,155,158,162,169,181,183,185, 187,189,191 e 193, reati per i quali, in presenza di ricorso inammissibile che non consente l’istaurazione di un valido rapporto processuale, non è possibile il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Conclusivamente la sentenza va annullata senza rinvio, per l’effetto estensivo dell’impugnazione, limitatamente ai capi 1, 38, 121, 171, 173, 175, 179 per essere i reati estinti per prescrizione, e con rinvio per il trattamento sanzionatorio per i capi 101,150, 151, 152,155,158,162,169,181,183,185, 187,189,191 e 193. Nel resto il ricorso è inammissibile. 9. Il ricorso di RM MA è inammissibile. I primi due motivi di ricorso, di identico contenuto di quelli oggetto del ricorso di FI FR AO, sono inammissibili per le ragioni sopra esposte. Il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità in relazione al capo 162. L’affermazione della responsabilità, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un solido quadro probatorio delineato dal giudice territoriale a pag. 78-79 e 20 85. Nel corso dei contatti telefonici intercorsi in vista dell'incontro per la consegna della cocaina che si concretizzava in Giuliano, in data 21 agosto 1999, era registrata la conversazione numero 03 405 da cui si evinceva che il ricorrente aveva coadiuvato FR AO FI nella trasferta in Campania e si comprendeva che egli aveva iniziato a fare strada fermandosi a 100 km più a sud ove, come d'intesa, stava attendendo l'arrivo di FI il quale nel frattempo si era attivato per iincontrarsi con il corriere. A fronte di tale motivazione, il ricorrente richiede una diversa interpretazione del contenuto della conversazione, deducendo anche l’assenza di indicazione della data del commesso reato, secondo l’alternativa ricostruzione secondo cui il RM si trovava in attesa del FI a Sala Consilina senza essere a conoscenza del programma del viaggio finalizzato a reperire la cocaina, versione alternativa peraltro smentita dalla sentenza impugnata sempre nelle pag. 78-79 e 85, che non è ammissibile nel giudizio di legittimità. Il ricorso di RM MA va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 10. Il ricorso di PO AU che deduce la mancanza e/o l’illogicità della motivazione sull’affermazione della responsabilità penale per il capo 158 e il ruolo di intermediario è manifestamente infondato. La motivazione della corte territoriale è tutt’altro che mancante e l’affermazione della responsabilità è logicamente motivata sulla scorta del compendio probatorio non qui diversamente valutabile. In particolare, la corte territoriale, in continuità con i giudici di primo grado, ha compiutamente adempiuto all’onere di motivazione in presenza di prova derivante dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, e ha argomentato, con motivazione logica e congrua, la partecipazione, quale intermediario, nella fornitura di grammi 200 di cocaina acquistata dal fornitore romano La RU MI, come indicato nel capo di imputazione 158. A pagg. 120-121, i giudici territoriali hanno rilevato come dal contenuto delle conversazioni intercettate era stato dimostrato come la trattativa finalizzata all'acquisto di 200 grammi di cocaina presso un fornitore di Roma, procurato al FI da AU PO, si era perfezionata grazie alla costante intermediazione del predetto PO il quale, dopo aver individuato il fornitore nella persona di MI La RU, aveva seguito caldeggiato tutte le fasi della compravendita conclusasi con l’arrivo a Roma di FR AO FI per saggiare la qualità e concludere definitivamente l'affare e organizzare il trasporto alla volta di Grammichele. La motivazione non solo non è mancante, ma è altresì congrua e non manifestamente illogica. Il ricorso di PO AU va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge. 21 11. Il ricorso di GI LL che deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità concorsuale per il capo 158, non è manifestamente infondato situazione che impone il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, dopo avere esposto le ragioni per l’assoluzione del predetto dal reato associativo per non avere commesso il fatto e dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo 107, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non ha esposto una sufficiente e adeguata motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente nell’acquisito di grammi 200 di cocaina, grazie all’intermediazione del PO, dal fornitore romano di cui al capo 158. Segnatamente non ha congruamente risposto in merito al contributo agevolativo del LL che si era recato a Roma unitamente al FI per completare l’acquisito dal fornitore romano reperito dal PO. La motivazione della sentenza impugnata a pag. 76 e 77 e 110-111, è assertiva e apodittica sul ruolo del LL. La sentenza va annullata stante il rilevato vizio di motivazione, ma l’annullamento va disposto senza rinvio per essere maturata la prescrizione del reato ad oggi. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. 12. Il ricorso di DO EL è inammissibile perché generico. Il ricorso che denuncia promiscuamente la violazione di legge e il vizio di motivazione senza ulteriore indicazione specifica, è generico perché privo di confronto con le argomentazioni poste a base della condanna da parte dei giudici del merito con riguardo all’affermazione della responsabilità per i capi 164 e 166 (per il 168 risulta essere stato assolto e non è stata applicata alcuna pena, mentre per il capo 1 e 121 va dichiarata la prescrizione per effetto estensivo dell’impugnazione). Va rilevata, in primo luogo, l’inammissibilità della dedotta violazione di legge processuale di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza dei decreti di autorizzazione, mancanza dei decreti autorizzativi come già rilevata dal Tribunale del riesame. Il motivo, che viene proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, non tiene conto della diversa fase e delle diverse norme processuali che regolano la fase cautelare e quella di merito nella quale, come risulta dalla sentenza impugnata, erano in atti i decreti autorizzativi e le proroghe (acquisite prima della deliberazione della sentenza). Nel merito, il ricorso è privo affetto da genericità intrinseca ed estrinseca in relazione all’affermazione della responsabilità per i capi 164 e 166, limitandosi a denunciare l’assenza di prova dell’apporto dell’imputato a fronte di una congrua e per nulla illogica motivazione (cfr. pag. 132-134). L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di 22 gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale. In virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione dei coimputati IA, Di ST (vedi supra par. 4), l’annullamento va disposto senza rinvio in relazione ai capi 1 e 121 e con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 164 e 166, in presenza di ricorso inammissibile che non consente l’istaurazione di un valido rapporto processuale e impedisce il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. 13. il ricorso di IN AN ST è inammissibile. Il primo motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen. per nullità della sentenza per omessa motivazione è generico in quanto si risolve nell’enunciazione di principi di diritto in via del tutto astratta e senza confronto con la decisione impugnata che a pagg. 134 e 142-143 ha reso una motivazione tutt’affatto che assente e/o in violazione dell’art. 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. come novellato dalla legge n. 103 del 2017 ed è anche in parte versato in fatto là dove richiede una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche indicate a pag. 139 della sentenza. Alla stessa sorte non si sottrae il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in relazione al capo 1, reato per il quale deve dichiararsi la prescrizione in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione del coimputato IA (vedi infra). Il terzo motivo di ricorso con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 150 e 181, e alla partecipazione del ricorrente quale corriere, è inammissibile in quanto diretto a richiedere una diversa valutazione delle prove e del contenuto delle conversazioni registrate sulla scorta delle quali i giudici territoriali hanno, con logica e congrua motivazione, argomentato la partecipazione del ricorrente nei reati di cui ai capo 150 a pag. 142 e 143, evidenziando, al proposito, che risulta che il ricorrente avesse assaggiato la droga. In relazione all’affermazione della responsabilità del ricorrente quale intermediario nel reato di cui al capo 181 è genericamente censurata e pertanto il motivo risulta inammissibile. L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non 23 esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. In virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione del coimputato IA (vedi supra par. 4), l’annullamento va disposto senza rinvio in relazione ai capi 1 e 179 e con rinvio per la determinazione trattamento sanzionatorio per i capi 150 e 181, in presenza di ricorso inammissibile che non consente l’istaurazione di un valido rapporto processuale e impedisce il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Infine, ai sensi dell’art. 130 cod.proc.pen., deve essere posto rimedio all’errore materiale contenuto nella sentenza-documento del Tribunale di Caltagirone là dove è indicata la data di deliberazione della sentenza il 2 marzo 2008, mentre dal verbale in forma riassuntiva e quello stenotipico risulta che è stata deliberata il 7 marzo 2008, sicchè Questa Corte di legittimità, non essendo inammissibili tutti i ricorsi, provvede alla correzione come da dispositivo. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA NN, Di ST NC e MA TA SA perche' i residui reati a loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di FI FR AO limitatamente ai reati di cui ai capi 1 - 38 - 121 - 171 - 173 - 175 - 179 perche' i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio, in ordine ai restanti reati, per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di FI FR AO. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di IL NN limitatamente al reato di cui al capo 1 perché estinto per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 137 -146 - 149 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di PA OM limitatamente al reato di cui al capo 1 perché estinto per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 142 -149 - 154 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LL GI per il residuo reato di cui al capo 158, perche' estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di DO EL limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 121 perché estinti per prescrizione 24 e con rinvio in relazione ai capi 164 -166 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di DO EL. Annulla senza rinvio, per l'effetto estensivo, la sentenza impugnata nei confronti di LL AN DR limitatamente ai reati di cui ai capi 1 e 179 perché estinti per prescrizione e con rinvio in relazione ai capi 150 -181 per nuovo giudizio relativamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LL AN DR. Dichiara inammissibili i ricorsi di PO AU e RM MA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza-documento del tribunale di Caltagirone nel senso che, ove risulta indicata la data della deliberazione nel 2 marzo 2018,deve intendersi la data del 7 marzo 2018. Manda alla cancelleria del tribunale di Caltagirone per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA AI VITO DI NICOLA