Sentenza 21 ottobre 2003
Commentario • 1
- 1. Revirement della Cassazione sulla legittimità dei prelievi ematiciMarco Stramaglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza 11 febbraio 2013, n. 6755, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, affermando che, in caso di sinistro stradale, il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria ai fini della verifica del tasso alcolemico è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché costui non abbia opposto un esplicito rifiuto. La decisione si segnala perché esprime, sul punto, un revirement della Quarta Sezione Penale rispetto ad un ormai consolidato orientamento dei medesimi giudici di legittimità, secondo il quale, mentre i risultati del prelievo ematico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/2003, n. 15739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15739 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
1 57 3 9 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G.3395/01 Cron. N. 32062 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Salvatore Senese Presidente Rep. N. CE2. Federico Roselli Consigliere 3. Alessandro De Renzis 66 rel. Ud.
6.03.2003 Foglia CL4. Raffaele 5 Maura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ME IU, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ar- no 47, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini, che lo rappre- senta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente 1343
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Diri- gente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzio- ne Centrale Prestazioni, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 241 del 18.5.2000, elettivamente 2 domiciliata in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti Antonino Catania, EP De Ferrà ed Emilia Favata, che lo rappresentano e difendono per procura speciale per atto notaio Tuccari di Roma del 19.2.2001 rep. n. 56303 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 204/00 del Tribunale del La- voro di La Spezia del 6.3.2000/8.3.2000 nella causa iscritta al R.G. n. 2041 anno 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del PER DELEGA AJU. AGOSTING FRANCO 6.3.2003 dal Cons. Dott. A. De Renzis, udito l'Avv. Paola Agostini per il ricorrente e l'Avv. Saverio Muccio per il controricorrente;
PER DECEGA AJU. CATANIA sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24.8.1993 EP OI eponeva: -di avere lavorato dal 1972 al 1974 presso varie aziende e dal 1974 al 1980 presso la ditta Sirmia di Santo Stefano Maria, ove provvedeva alla macinazione delle pietre a terra per formare la polvere necessaria all'unione con altri materiali utili ad ottenere la mescola base per la cottura dei mattoni e conseguente carico di cassetti diretti al forno;
-che tale attività si svolgeva in ambienti chiusi di dimensioni molto ridotte;
-che pertanto aveva contratto silicosi-asbestosi con inabilità 3 permanente. Ciò premesso, conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di La Spezia l'INAIL per sentir riconoscere l'origine professionale della silicosi asbestosi e per sentir condannare l'ente previden- ziale alla corresponsione della relativa rendita. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'adito Pretore con sen- tenza del 30.5.1995 accoglieva la domanda. La decisione anzidetta, impugnata dall'INAIL., all'esito della rinnovata consulenza tecnica di ufficio veniva riformata dal Tri- bunale di La Spezia con sentenza n. 204 del 6.3.2000/8.3.2000, che rigettava l'originario ricorso con compensazione delle spese del giudizio. In particolare il Tribunale condivideva la consulenza tecnica di secondo grado, che, rilevata l'esistenza di un deficit ventilatorio modestissimo e valutata la limitata esposizione al rischio silicoti- geno, concludeva per l'esclusione di qualsivoglia patologia pol- monare. Lo OI ricorre per cassazione con unico motivo, al quale 1'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 14 ricorrente con il primo motivo deduce violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 3 e 80 del D.P.R. n. 1124 del 1965, del D.P.R. n. 482 del 1975 tabella delle malattie professionali voce n. 47, nonché vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Al riguardo osserva che il Tribunale, pur ritenendo approfondita la trattazione del consulente di appello, con generica e breve motivazione non ha risolto il contrasto tra il primo ed il secondo consulente tecnico di ufficio né ha speso una parola di motiva- zione in relazione alle critiche del consulente di parte, successive al deposito della perizia di appello. Lamenta, altresì, che l'esistenza della presunzione legale, in rela- zione al fatto che nella specie trattavasi di malattia tabellata (vo- ce n. 47), avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad approfondire la situazione, in rapporto alle due consulenze tecniche di ufficio difformi. Il ricorrente rileva, infine, che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'inabilità per broncopatia, anche inferiore di per sé all'11 %, avrebbe dovuto essere cumulata con quella del prece- dente infortunio ai fini del raggiungimento della soglia indenniz- zabile (art. 80 T.U. 1124 del 1965). Le doglianze sono prive di pregio e vanno disattese. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che in tema di trattamento invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obiet- tiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché all'incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede, quando è sor- retto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che con- 5 senta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Il controllo di legittimità invero non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione com- piuti dal giudice di appello, cui è appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Nel caso di specie il Tribunale ha riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso nella consulenza tecnica espletata in fase di ap- pello, recependone in maniera non acritica il contenuto ed ade- rendo alle conclusioni ivi espresse in ordine all'esclusione dello stato invalidante, sicché può ravvisarsi l'esistenza di una motiva- zione per relationem con l'elaborato del consulente. Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, il giudice di merito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario, gli eventuali erro- ri e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Per potersi verificare ciò è ne- cessario tuttavia che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate, non già di semplici dif- formità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso attribuito dalla parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, n. 142). Il Tribunale, come già si è rilevato, ha fatto proprie le conclusio- 6 ni della consulenza tecnica disposta in conseguenza delle critiche enunciate nell'atto di appello dall'INAIL e quindi occorre far ri- ferimento a tali conclusioni e alla correttezza delle stesse per ve- rificare la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente. Orbene con riguardo a tali conclusioni, che risultarono ampia- mente motivate ed ispirate a corretti criteri di giudizio medico- legale, il giudice di appello ha accertato che la patologia (la sili- co- asbestosi) indicata da Ioime, odierno ricorrente, non sussiste. In particolare il giudice di merito ha ritenuto l'esistenza di un deficit ventilatorio modestissimo, per cui era da escludere qual- siasi patologia polmonare (sia silicosi sia silicatosi). Manca pe- raltro la prova che il ricorrente sia stato esposto ad un rischio di intensità e durata tale da determinare la silico- asbestosi de- nunciata. Alla luce delle svolte considerazioni del tutto fuori luogo appare, quindi, il richiamo al principio della presunzione dell'eziologia professionale della malattia Va, inoltre, rilevato che il Tribunale non era tenuto a motivare il proprio dissenso dalla consulenza di parte, costituendo essa una semplice allegazione difensiva di contenuto tecnico. D'altro canto la censura del ricorrente, secondo il quale il giudi- ce di appello non ha in alcun modo motivato sulle critiche mosse dal consulente di parte alla perizia di ufficio, non assume alcuna rilevanza in sede di legittimità, giacché tali critiche, in violazione del principio di autossufficienza caratterizzante il ricorso per 7 cassazione, sono indicate solo genericamente e non riportate nella loro specificità, dal che discende l'impossibilità della verifi- ca della loro reale portata e consistenza in questa sede. La parte ricorrente si duole anche del fatto che il Tribunale, in presenza di due relazioni tecniche di primo e secondo grado, ✓ non abbia fornito alcuna motivazione circa il dissenso rispetto alla prima perizia. Anche questo rilievo non merita di essere condiviso, giacché, se- condo un consolidato indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, l'adesione del giudice al parere del consulente, che abbia per ultimo espletato la sua opera, concretizza un vizio di motivazione, qualora il secondo parere tecnico non fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili (ex plurimis Cass. sentenza 18 giugno 1996 n. 6106; Cass. sentenza n. 517 del 1998, Cass. sentenza n. 11154 del 1995). Orbene nel caso di specie è ben delineato il percorso logico se- guito dal giudice di appello, che ha aderito, come già si è detto, alla conclusioni del secondo consulente, conclusioni ritenute at- tendibili ed incompatibili con quelle del consulente di primo gra- do. L'accertata inesistenza da parte del giudice di appello della de- nunciata malattia professionale fa ritenere superato l'ulteriore ri- 8 lievo della parte ricorrente in ordine all'omesso esame da parte del Tribunale della richiesta di rendita unitaria, ex art. 80 T.U. n. 1121 del 1965, in relazione a postumo per precedente infortunio. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione ex art. 152 disp. att. C.P.C..
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma addi 6 marzo 2003 Il Presidente % Il Consigliere relatore estensore Alessandro de Reusis. ح ةAL CANCELLIERE Depositato in Concelleria 21 QTT. 2003 R E oggi P U S CELLIERE